Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16630 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 04/08/2020), n.16630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24019/13 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, in forza di delega a margine del

controricorso, dagli avv.ti Gianfranco Gaffuri, Aberto Maria Gaffuri

e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Gabriele Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Liguria n. 108/13/12 depositata in data 21 settembre 2012.

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società Axa Assicurazioni s.p.a., in qualità di incorporante della società UAP Italiana s.p.a., presentava ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, deducendo che, dopo avere presentato in data 31 maggio 1990 dichiarazione dei redditi nella quale aveva riportato un credito d’imposta di lire 352.955.000, indicandolo erroneamente nella riga “Credito da riportare nella dichiarazione successiva”, che non era stato, tuttavia, utilizzato nella successiva dichiarazione, aveva presentato in data 29 marzo 1994 istanza di rimborso, sollecitando la restituzione con successive istanze del 18 dicembre 1996, del 16 marzo 2001, del 19 gennaio 2003 e del 2 febbraio 2007.

Evidenziava, altresì, che l’Agenzia delle Entrate, in evasione dell’istanza del 2 febbraio 2007, aveva respinto la richiesta perchè non presentata entro il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

I giudici di primo grado rigettavano il ricorso ritenendo non dovuto il rimborso perchè non presentato nel termine prescritto dall’art. 38 cit., e, interposto appello dalla contribuente, la Commissione regionale della Liguria, in riforma della sentenza impugnata, affermava che il credito dovesse essere rimborsato, ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale e considerando la istanza del 29 marzo 1994 e quelle successive validi atti interruttivi del termine di prescrizione; osservava, inoltre, che la L. n. 350 del 2003, pur attribuendo una mera facoltà agli uffici, non potesse da questi essere ignorata.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione, con due motivi, cui resiste, mediante controricorso, la società contribuente, la quale, a seguito di fissazione dell’udienza camerale dinanzi alla Sezione Sesta di questa Corte, ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

La Sezione Sesta, ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., ha rimesso la trattazione del ricorso alla Quinta Sezione.

La contribuente ha depositato ulteriore memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la difesa erariale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, del D.P.R. n. 42 del 1988, art. 4, e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58, per avere i giudici di appello ritenuto applicabile all’istanza di rimborso il termine di prescrizione decennale anzichè il termine di decadenza di diciotto mesi stabilito ratione temporis dal citato art. 38.

Sostiene che tale ultima disposizione normativa, richiamata dal D.P.R. n. 42 del 1988, art. 4, assoggetta i rimborsi di crediti indicati a riporto e non a rimborso ad un termine di decadenza, all’epoca fissato in diciotto mesi, termine maturato nella fattispecie in esame in data 30 novembre 1991, e che nessun rilievo può essere attribuito alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58, pure richiamato nella sentenza gravata, poichè esso contiene un mero invito rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice, e postula in ogni caso una richiesta di rimborso in dichiarazione dei redditi.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce omesso esame e/o motivazione circa un fatto decisivo e controverso nella parte in cui i giudici regionali non hanno tenuto conto delle contestazioni da essa sollevate in entrambi i gradi di merito circa la mancanza di prova dell’effettiva presentazione delle istanze di rimborso antecedenti a quella del 2007.

3. Il primo motivo del ricorso è fondato, con assorbimento del secondo.

Come è stato chiarito da questa Corte con la sentenza n. 4369 del 23 febbraio 2011, i cui principi sono stati richiamati dalle sentenze nn. 16090 del 28 giugno 2017 e 16751 del 7 luglio 2017, nella fattispecie in esame non si può prescindere dal tenore letterale del D.P.R. 4 dicembre 1988, n. 42, art. 4, comma 4, secondo cui “Se l’eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso presentando istanza all’intendenza di finanza del suo domicilio fiscale a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38”.

Ciò comporta che nel caso in cui un’eccedenza di versamento d’imposta non sia stata chiesta a rimborso, ma sia stata riportata in dichiarazione dei redditi ai fini del computo in diminuzione nella dichiarazione relativa all’anno successivo, e detta compensazione non sia stata poi in concreto utilizzata, il contribuente conserva comunque la facoltà di richiedere il rimborso a norma del richiamato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma pur sempre nell’osservanza della disciplina generale concernente modalità e termini di decadenza applicabili in materia di rimborsi di versamenti diretti.

Infatti, il termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza ha portata generale in materia di rimborsi di versamenti diretti ed è, pertanto, applicabile nell’ipotesi di eccedenza di versamento di acconto, riportata ma non computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo (come previsto dal richiamato D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 4), sussistendo anche in tal caso il presupposto, richiesto dall’art. 38, dell’inesistenza – sia pure sopravvenuta – dell’obbligo di versamento (Cass. 16090 del 2017 cit.)

4. Nella fattispecie in esame la contribuente ha riportato nella dichiarazione dei redditi il credito di imposta, indicando, a suo dire, erroneamente di volerlo computare in diminuzione nelle dichiarazioni relative agli anni successivi, ma non ha poi utilizzato detto credito; conseguentemente, la contribuente, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta versata nell’anno 1989, avrebbe dovuto presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, termine che era ampiamente scaduto già alla data di presentazione della prima istanza di rimborso del 29 marzo 1994.

5. Del tutto inconferenti risultano, pertanto, le pronunce di questa Corte (Cass. n. 21734 del 15 ottobre 2014; Cass. n. 22623 del 24 ottobre 2014 e Cass. n. 21735 del 15 ottobre 2014) invocate dalla società contribuente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., atteso che esse attengono alla diversa ipotesi in cui la contribuente abbia riportato il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi senza manifestare la volontà di volerlo computare in diminuzione nelle dichiarazioni successive, considerato che solo in tale caso l’evidenziazione del credito d’imposta costituisce già istanza di rimborso che tiene luogo di quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, essendo l’Amministrazione, con tale dichiarazione, posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria e decorrendo da quel momento, essendo impedita la decadenza, il termine di prescrizione decennale per l’esercizio dell’azione dinanzi al giudice tributario.

6. Quanto, poi, al riferimento che i giudici di appello fanno alla L. n. 350 del 1993, questa Corte ha avuto modo di chiarire che essa prevede “un mero invito rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice” (Cass. Sez. U., n. 2687 del 7 febbraio 2007; Cass. n. 7706 del 27 marzo 2013) e presuppone, in ogni caso, la presentazione di una richiesta di rimborso in dichiarazione, che nel caso di specie manca.

7. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

In ragione delle alterne vicende del giudizio di merito, le spese dei gradi del giudizio di merito possono essere integralmente compensate, mentre le spese del giudizio di legitimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa integralmente tra le parti la spese relative ai gradi del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA