Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1663 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1663 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 22685-2010 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) 2 LANCIANO – VASTO
CHIETI

C.F.

02307130696,

succeduta

all’Azienda

Sanitaria Locale di Chieti ed all’Azienda Sanitaria
h:/uut(pluz,

Locale Lanciano

– Vasto, in persona del J125-15L._

pro tempore, elettivamente domiciliata
2013
3608

in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato DI
DOMENICA IDA, rappresentata e difesa dall’avvocato
BOSCO ANTONELLA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 27/01/2014

A

TRAVAGLINI

CAMILLO

TRVCLL54A19D495C,

C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA
320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI
GIGLIOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONUCCI VINCENZO, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 700/2010 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 04/06/2010 r.g.n.
1101/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BOSCO ANTONELLA;
udito l’Avvocato ANTONUCCI VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

– controri corrente –

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Chieti, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla
Azienda Unità Sanitaria Locale della stessa città, revocava il decreto
ingiuntivo n.207\2006, con cui le venne intimato il pagamento, in favore di
Travaglini Camillo -ex medico condotto transitato, ex art. 61 della legge n.
833\1978, alle dipendenze dell’a.s.l. di Chieti- della somma di E.47.076,99,

Il primo giudice ritenne che tale indennità non spettasse agli ex medici
condotti, essendo riservata unicamente al personale dirigente medico,
avente un rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Travaglini.
Resisteva la (subentrata) Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano-VastoChieti.
La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza depositata il 4 giugno 2010,
accoglieva il gravame, rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo de quo,
e condannando la a.u.s.l. al pagamento delle spese del doppio grado.
Riteneva la Corte distrettuale che il primo giudice non aveva
adeguatamente considerato la disciplina contrattuale collettiva, prevedente
a suo awiso che tale indennità era riconosciuta per il solo fatto che il
ricorrente (quale ex medico condotto) appartenesse alla “dirigenza
sanitaria”.
Per la cassazione propone ricorso la a.s.l. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti,
affidato a quattro motivi.
Resiste il Travaglini con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Deve pregiudizialmente esaminarsi il secondo motivo di ricorso, con cui
la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 d.lgs. n.
165\01, per avere la Corte di merito omesso di attivare il sub procedimento
di cui all’art. 64 citato, circa l’accertamento dell’efficacia, validità ed
interpretazione dei c.c.n.l. del pubblico impiego privatizzato.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già osservato (Cass. n. 21796\09) che il meccanismo
inteso ad utilizzare la controversia individuale quale occasione per diradare,
3

oltre accessori di legge, a titolo di indennità di specificità medica.

in termini generali e potenzialmente definitivi, ogni incertezza
sull’interpretazione ed applicazione del contratto collettivo, comporta una
pur legittima compressione dell’interesse del singolo lavoratore dedotto nel
giudizio individuale (la pausa di 120 giorni concessi all’ARAN ed alle
organizzazioni sindacali per pervenire ad un accordo sulla clausola
controversa; la previsione che, in difetto di accordo, il giudice si astenga,

per cassazione) e, pertanto, deve necessariamente essere contenuto in
limiti compatibili con i principi di economia dell’attività giurisdizionale e di
ragionevole ed equa durata del processo. Ne consegue che, secondo una
interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 24 e 111
Cost. -che trova conforto nella previsione della ricorribilità solo per
cassazione delle sentenze interpretative e nel potere del giudice di primo
grado di provvedere, con distinto prowedimento, all’ulteriore istruzione- si
deve escludere che, attraverso i mezzi di impugnazione, possa recuperarsi
detto procedimento speciale che resta esperibile solo nel giudizio di primo
grado.
Non può peraltro sottacersi che con nota del 20 maggio 1998 l’A.R.A.N.
(prot. n.3179 avente ad oggetto: linee interpretative dei contratti collettivi
delle aree dirigenziali del comparto sanità) si è già espressa in materia,
escludendo per gli ex medici condotti l’indennità di specificità medica.
2.-Con il primo ed il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 54 e 70 del c.c.n.l. dell’area dirigenza medica e
veterinaria del 1996; 37 e 44 del c.c.n.l. del 2000 e 13, 36 e 48 del c.c.n.l.
del 2005, anche alla stregua degli artt. 110 del d.P.R. n. 270\87 e 133
d.P.R. n. 384\90 necessari per interpretarli, nonché dei canoni legali
interpretativi ex art. 1362 e seguenti cod.civ. (art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, sempre in ordine alla esatta
interpretazione e ricostruzione, alla luce delle norme citate, dell’istituto
dell’indennità di specialità medica.
Lamenta che la Corte di merito non interpretò correttamente le disposizioni
contrattuali collettive, in primo luogo con riferimento al fondamentale
4

comunque, dal decidere nel merito la controversia; la ricorribilità immediata

canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c. che impone l’individuazione
della comune intenzione delle parti. Evidenzia a tal fine che
successivamente all’introduzione dell’indennità in specificità medica (i.s.m.),
le parti contraenti avevano continuato ad introdurre clausole che facevano
espresso riferimento al principio dell’omnicomprensività di cui all’art. 110
d.P.R. n. 270\87, attribuendo, con l’art. 44, comma 2, del c.c.n.l. 8.6.00

subordinandone l’erogazione solo ai medici ex condotti che avessero optato
per il rapporto di lavoro esclusivo. Lamenta inoltre la violazione del canone
di cui all’art. 1363 c.c. per non avere la sentenza impugnata tenuto conto
del contenuto complessivo dell’intero contratto, soffermandosi sull’esame di
singole clausole. Rileva che ai medici ex condotti che non avessero optato
per il rapporto di lavoro esclusivo, mantenendo il doppio rapporto
subordinato e parasubordinato, la contrattazione riservava un trattamento
economico differenziato ed inferiore rispetto a quello previsto per i dirigenti
sanitari. Evidenzia che sin dagli accordi contrattuali recepiti con d.P.R. n.
348\83 veniva sottolineato che ai medici ex condotti che non avessero
optato per il rapporto subordinato (a tempo pieno o definito), mantenendo
il regime di convenzione di medicina generale, spettava un trattamento
economico tale da non poter superare quello previsto per il personale
medico a tempo pieno. Di qui l’art. 110 del d.P.R. n. 270\87, che fissava per
costoro un trattamento economico omnicomprensivo. Tale disciplina era
stata confermata dai successivi e menzionati c.c.n.l.
3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente
esaminati, sono fondati. Ed invero le norme contrattuali collettive in
questione, pure menzionate dalla Corte aquilana, prevedono uno specifico
trattamento economico omnicomprensivo (originariamente previsto dall’art.
110 del d.P.R. n. 270\87) per i medici ex condotti pur inquadrati in tale
veste nei ruoli a.s.I., adeguandolo nel tempo, qualora non abbiano optato
per il rapporto di lavoro esclusivo con quest’ultima. Del resto, come afferma
la stessa sentenza impugnata, con gli arti. 70, comma 5, del c.c.n.l. 1996,
43, comma 5, del c.c.n.l. del 2000 e 48 del c.c.n.l. del 2005, la parti sociali
si sono limitate ad aggiornare l’importo omnicomprensivo originario
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l’i.s.m. solo all’esito del passaggio al rapporto unico, ed al comma 4

contemplato dall’art. 110 del d.P.R. n. 270\87, senza prevedere il
riconoscimento degli emolumenti (quali l’i.s.m.) spettanti ai dirigenti medici
con rapporto esclusivo di dipendenza con la a.s.I., ancorché differenziato in
relazione al regime di tempo pieno o definito prescelto.
E’poi opportuno osservare, in queste prime considerazioni, che questa
Corte, pur in fattispecie parzialmente diversa, ha affermato che i medici ex

1987, art. 110, ricevendo come corrispettivo il trattamento economico
omnicomprensivo stabilito da detta normativa, non hanno diritto, in assenza
di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, ad ulteriori emolumenti
anche nel caso in cui siano stati loro affidate dalla a.s.l. mansioni ulteriori e
diverse, potendo semmai configurarsi un problema di adeguatezza e
proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della
prestazione lavorativa complessivamente svolta, in relazione all’art. 36 Cost.
(Cass. 19.3.08 n. 7387).
3.1- Più in particolare deve osservarsi che il ragionamento della Corte di
merito, basato essenzialmente sulla centrale rilevanza, nel quadro del
riordino del Servizio Sanitario Nazionale, della dirigenza medica (ex artt.54
del c.c.n.l. del 1996, 37 del c.c.n.l. del 2000 e 36 del c.c.n.l. del 2005), non
tiene conto che tutti i medici del Servizio sanitario nazionale hanno la
qualifica di dirigente (ex art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 502 del 1992, cfr.
Cass. 3.11.06 n. 23549), nonché della specifica posizione mantenuta dalla
legge e dalla contrattazione collettiva agli ex medici condotti che non
abbiano optato per il rapporto esclusivo con la a.s.I., ritenendo peraltro
erroneamente che il menzionato art. 54 del c.c.n.l. 1996 avesse derogato
all’art. 110 d.P.R. n. 270\87.
Deve infatti rimarcarsi che mentre il D.L. 29/12/1990 n. 415, convertito con
modificazioni in L. 26/2/1991 n. 58, ha confermato ad esaurimento i
rapporti di lavoro dei medici ex condotti in essere alla data del 30/12/1990,
l’art. 5 della legge n. 58 del 1991 ha poi consentito agli stessi ex medici
condotti di mantenere, con l’azienda di provenienza, il doppio rapporto
(quali medici dipendenti e convenzionati), nonostante la L. n. 412/91 (art.
4, comma 7) ne avesse escluso la possibilità, obbligandoli tuttavia a
6

condotti di cui al d.m. n. 503 del 1987, in relazione al d.P.R. n. 270 del

scegliere tra la dipendenza ed il rapporto di lavoro a convenzione e
favorendo per tale scelta il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno.
Successivamente il d.lgs. n.229/99 ha disposto la soppressione di tutti i
rapporti di lavoro a tempo definito (art. 15 bis d.lgs. 502/92),
demandandone l’attuazione al C.C.N.L. Tale ultima fonte (e cioè il C.C.N.L.
8.6.2000), ha previsto il rientro in tale rapporto di lavoro ad orario unico ed

legislatore che, dopo aver prorogato i termini per l’opzione, da ultimo – con
la L. 138/2004 – ha nuovamente affidato al C.C.N.L. il compito di ricondurre
ad unità tutti i rapporto di lavoro.
Questa volta, però la fonte negoziale (C.C.N.L. 2005) non ha più imposto
termini per l’opzione ma ha lasciato la scelta alla libera determinazione degli
interessati, mantenendoli ad esaurimento alle medesime condizioni in
essere (cfr. art. 13).
3.2- Dal riferito quadro normativo discende la perdurante distinzione tra gli
ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo ed il
restante personale a.s.l.
3.3- In tal senso anche la contrattazione collettiva. Ed invero il c.c.n.l.
5.12.96, stabilisce, all’art. 70, comma 5, che: “Il trattamento economico

omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde previsto dall’art. 110 del
d.P.R. n. 270f87 per gli ex medici condotti ed equiparati che, entro la data
di entrata in vigore del presente contratto, non risultino aver ancora optato
ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 384\90, è rideterminato in L. 9.158.006”.
L’art. 37, comma 1, del c.c.n.l. 2000 ha aumentato solo la i.s.m. (“Il fondo
previsto dall’art. 9 del CCNL stipulato l’ 8 giugno 2000, II biennio economico
2000 — 2001, ai fini del finanziamento dell’indennità di specificità medica,
della retribuzione di posizione, dell’equiparazione, dello specifico
trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale
nonché dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è
incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2001, in ragione d’anno, di una
quota pari allo 0,32% del monte salari annuo calcolato al 31 dicembre
1999. L’incremento non assorbe quello già previsto dal 10 luglio 2001 ma si
aggiunge ad esso”), mentre l’att. 36, comma 3, mantiene la distinzione per
7

esclusivo entro il 1/12/2001. In materia è nuovamente intervenuto il

gli ex medici condotti non optanti, stabilendo che: “Il trattamento
economico omnicomprensivo di £. 11.289.872 (pari ad 5.830,73) —
previsto dall’art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico per gli ex
medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l’opzione per il
rapporto esclusivo – in godimento da parte degli stessi al 10 gennaio 2001,
è rideterminato dalla stessa data in £. 11.442.246 (pari a 5.909,43) e dal

Il c.c.n.l. per la dirigenza medico veterinaria del s.s.n. del 2005 (parte
normativa per il quadriennio 2006-2009, e parte economica per il biennio
2006-2007), conferma la precedente disciplina, stabilendo specificamente
per gli ex medici condotti, all’art. 19, che: “Fatta salva l’applicazione dell’art.
13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo
di E.6.675,98 previsto dall’art. 4, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 per

gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è
rideterminato, a decorrere dall’i gennaio 2006, in E.6.699,98 e, a decorrere
dall’i febbraio 2007, in €.6.974,78”. Nello stesso senso l’art. 4 del c.c.n.l.
5.7.06, e l’art. 13 del c.c.n.l. 3.11.05, che al comma 1 stabilisce che: “I
rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari, già indicati nell’art. 44,
comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere all’entrata in vigore
del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso
di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo
o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di
ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo”, mentre
al comma 2 stabilisce che: “Il comma 1 trova applicazione anche nei

confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento
in via definitiva dal d.l. n. 415 del 1990, convertito in legge n. 58 del 1991”.
Tuttavia, prosegue la norma contrattuale, “Sino al passaggio (al rapporto
unico o esclusivo) il trattamento economico spettante agli interessati è

stabilito dall’art. 48′.
L’art. 48 (intitolato agli ex medici condotti) stabilisce che: “Fatta salva
l’applicazione dell’art. 13, il trattamento economico omnicomprensivo di
€.5.993,61 previsto dall’art. 36, comma 3 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto

1 luglio 2001 in £. 11.605.251 (pari a 5.993,61)”.

non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in €.
6.141,85 e, a decorrere dall’i gennaio 2003, in € 6.352,03″.
3.4- Anche dal riferito quadro contrattuale collettivo discende la perdurante
distinzione tra gli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto
esclusivo ed il restante personale a.s.l.
3.5- Né rileva l’Ali. n. 6 tavola 3 di cui all’art. 13, comma 1, del c.c.n.l. del

Ed invero lo stesso art. 13, al comma 2, stabilisce espressamente, come
visto, che: “Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex
medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva
dal di. n. 415 del 1990, convertito in legge n. 58 del 1991.” Aggiunge
tuttavia che: “Sino al passaggio (al rapporto unico o esclusivo), il
trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall’art. 48”.
L’art.48, come visto,

continua a stabilire un trattamento retributivo

omnicomprensivo ad hoc per i medici ex condotti non optanti.
L’Allegato 6, tavola 3, fa poi riferimento ai dirigenti medici a tempo definito
ma non già ai medici ex condotti, il cui trattamento, sino all’esercizio
dell’opzione, è regolato dal menzionato art. 48.
Né, parimenti, rileva il comma 3 dell’art. 50 del c.c.n.l. 1996, che disciplina
unicamente gli effetti pensionistici della i.s.m e dell’indennità di posizione
senza prevederne l’attribuzione agli ex medici condotti (il richiamo all’art.
110 del d.P.R. n. 384\90 -riguardante in generale le indennità del personale
medico e veterinario- è evidentemente irrilevante, essendo il trattamento
omnicomprensivo di costoro disciplinato dall’ art. 110 del d.P.R. n. 270\87).
0.41114 calAi

3.6- Deve infine Gegteltrd che anche la recente giurisprudenza
amministrativa (Consiglio di Stato sent. n. 4769\13), nel decidere sulla
domanda, già respinta dal T.A.R., di un ex medico condotto transitato alla
A.S.L. richiedente il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità, in
aggiunta al trattamento omnicomprensivo annuo di cui all’art. 110 del
d.P.R. n. 270 del 1987, ha confermato l’interpretazione del giudice di primo
grado precisando che la norma ora citata, attribuendo agli ex medici
condotti che non abbiano scelto il “tempo pieno” o il “tempo definito”, un
trattamento del tutto peculiare, “omnicomprensivo”, esclude l’aggiunta di
9

2005, dove è fatto riferimento all’i.s.m.

ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio, e si giustifica,
dal punto di vista sistematico con la diversità degli obblighi di servizio e le
diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di
rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti.
3.7- Risulta pertanto evidente,

dal quadro legislativo e contrattuale

collettivo in materia, che gli ex medici condotti ancora con rapporto non

relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata dal
restante personale medico del s.s.n., mantenendo in particolare il
trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall’art.
110 del d.P.R. n. 270\87, successivamente aggiornato come sopra
evidenziato, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla
contrattazione collettiva per i dirigenti medici del s.s.n., ed in particolare,
per quanto qui interessa, della indennità di specificità medica.
In tal senso deve enunciarsi il relativo principio di diritto ex art. 384 c.p.c.
4.- Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il terzo motivo con cui
la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 8, 40, 47, 48, 58-60 del d.lgs
n. 165\01, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto del principio,
ricavabile dalle norme indicate, di esatta e preventiva individuazione del
costo del lavoro pubblico e delle risorse finanziarie necessarie.
5.-La sentenza impugnata deve dunque cassarsi e, non essendovi necessità
di ulteriori accertamenti, l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 207\06
proposta dalla a.s.l. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti deve essere accolta, con
conseguente revoca del prowedimento monitorio, così come stabilito dal
Tribunale di Chieti con sentenza n. 1050 del 24 agosto 2009.
La novità e complessità della materia consigliano la compensazione delle
spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 207\06 proposta dalla
a.s.l. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, che revoca così come stabilito dal
Tribunale di Chieti con sentenza n. 1050 del 24 agosto 2009.
10

esclusivo con le a.s.l. in ragione della loro libera scelta di non esercitare la

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma nella

camera di consiglio del 10 dicembre 2013
Il Presidente

a

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