Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1663 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1663 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ticors() “n460-2016 proposto da:
LIBERATO SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio della dott. SILVANA
COPPOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO
STEFANELLI;

– ricorrente –

SOCIETÀ’ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI SPA, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in RONL‘, VIA
ARCHIMEDE 175, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI
MANFREDONIA, rappresentata e difesa dall’avvocato CATALDO
MOTTA;

– controiicorrente e ricorrente incidentale-

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 1733/2016 della CORTE D’APPELLO di
BARI, emessa il 7/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

SPENA.

Ric. 2016 n. 23460 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

PROC. nr . 23460/2016 RG

RILEVATO
che, con sentenza in data 7-27 giugno 2016 nr 1733, la Corte di
appello di Bari, giudice di rinvio— a seguito della ordinanza di questa Corte
5454/2015, che accoglieva il ricorso del lavoratore avverso la statuizione
d’appello, che aveva ritenuto risolto il rapporto di lavoro per mutuo
consenso— rigettava le domande proposte da SIMONE LIBERATO nei

S.T.P. ) spa per l’accertamento della nullità dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo ( ex lege 196/1997) sottoscritti con la parte convenuta
quale società- utilizzatrice e della intercorrenza di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato;
La Corte territoriale osservava che il ricorrente non aveva svolto alcuna
allegazione in ordine alla durata ed alla eventuale proroga di ciascuna delle
assunzioni per prestazioni di lavoro temporaneo né in ordine alle concrete
modalità (di luogo, mezzi e persone) delle missioni presso la S.T.P.,
essendo stato solo precisato l’arco temporale —( dall’ agosto 2002 fino
all’ottobre 2003) —nel quale egli era stato reiteratamente destinato a
svolgere la propria attività presso la suddetta società, come addetto alla
conduzione di autobus.
Rilevava che le allegazioni della società utilizzatrice, documentate
attraverso una tabella,
consistente nella

circa la ricorrenza della esigenza temporanea,

necessità di sostituzione di personale assente dal

servizio, non erano state contestate ex adverso

e che parte ricorrente, su

cui gravava il relativo onere probatorio, non aveva posto a fondamento delle
richieste istruttorie allegazioni specifiche, che consentissero di configurare la
dedotta frode alla legge, per la sussistenza di una esigenza di lavoro stabile
riferibile alla posizione ricoperta nell’ambito della impresa utilizzatrice;

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza SIMONEL
LIBERATO, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha opposto difese la
S.T.P s.p.a., che ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in un
unico motivo;

1

confronti della SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI (in prosieguo,

PROC. nr . 23460/2016 RG

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato memoria
CONSIDERATO
che il ricorrente ha dedotto:
motivo: ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.,

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 , co. 1 e 2 lett. c), I. n.
196/1997, in relazione all’art. 1344 c.c. ed omessa applicazione della legge
1369/1960, rilevando che in due precedenti di questa Corte ( sentenze nn.
15412/09 e 15515/2009) relativi a lavoratori della stessa azienda, era stato
enunciato il principio di diritto in forza del quale sussisteva una ipotesi di
frode alla legge allorquando la reiterazione dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo costituisse il mezzo per eludere la regola dell’essenziale
temporaneità dell’occasione di lavoro, con conseguente instaurazione del
rapporto con l’utilizzatore ex lege 1369/1960. Nella fattispecie di causa era
stato allegato il presupposto della frode, consistente nella reiterazione di un
numero di 76 contratti di lavoro temporaneo senza sostanziale soluzione di
continuità, circostanza, questa mai contestata e, comunque, documentata;
-con il secondo motivo: ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.,
violazione per erronea applicazione dell’art. 2697 cod. civ. anche in
relazione all’art. 1344 c. c. ed agli articoli 1 e 10 L. 196/1997, denunziando
l’erroneità della decisione in relazione alla ripartizione dell’onere della prova,
giacchè era a carico del datore di lavoro non solo l’onere di provare la
effettiva esistenza delle ragioni giustificative dell’utilizzo del lavoratore
temporaneo ma altresì che tali ragioni dipendessero da situazioni di
carattere straordinario e non da una carenza strutturale di organico.
che con l’unico motivo del ricorso incidentale la società STP spa ha
dedotto violazione e falsa applicazione dell’ articolo 394 cod.proc.civ. in
relazione all’articolo 384 cod.proc.civ., censurando il capo della sentenza del
giudice del rinvio che respingeva la eccezione di risoluzione del rapporto di
lavoro per mutuo consenso;
che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso principale.

2

– con il primo

PROC. nr . 23460/2016 RG

Deve premettersi che, per quanto accertato in sentenza ed in questa
sede non contestato, la domanda azionata si correlava esclusivamente alla
denunzia di frode alla legge ( pagina 6 della sentenza, primo capoverso e
pagina 8).
Correttamente, pertanto, procedendo preliminarmente all’esame del
secondo motivo di ricorso, la Corte di merito poneva a carico del lavoratore

Con l’attuale ricorso, invece, la parte assume essere a carico del datore
di lavoro non solo la allegazione e la prova delle specifiche ragioni che, di
volta in volta, avevano reso necessario il ricorso ai contratti di lavoro
temporaneo ma anche «che tale necessità non derivava da un organico di
dipendenti insufficienti a consentire la copertura ordinaria delle assenze…»
(pagina 13 del ricorso, in principio).
Tale assunto è infondato; se cade a carico della impresa utilizzatrice
allegare e provare le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo
(come consentite dalla legge ed espresse in contratto) è invece a carico del
lavoratore provare che la fattispecie, pur nella sussistenza di tali ragioni,
realizzi, comunque, di fatto, uno scopo vietato dalla legge. E’ dunque onere
del lavoratore allegare i fatti sintomatici dell’elusione della norma
imperativa, allegazioni (e prove) ritenute dalla Corte di merito carenti per
omessa precisazione delle modalità di svolgimento delle missioni lavorative,
dei mezzi impiegati, delle tratte del servizio pubblico di trasporto coperte e
dei periodi temporali delle stesse assunzioni.

che, quanto

al primo motivo, il principio di diritto esposto dal

ricorrente — (secondo cui

la reiterazione dei contratti di fornitura di

prestazioni di lavoro temporaneo presso la medesima impresa utilizzatrice
può essere valutata nei termini di cui all’art. 1344 c.c., quando costituisca il
mezzo per eludere la regola della temporaneità dell’occasione di lavoro, che
connota tale disciplina; cfr. Cass. 15515/09 cit.)— che pur in questa sede
va ribadito— non è idoneo a scalfire il fondamento del decisum.
Correttamente il giudice del rinvio ha affermato la necessità che il ricorrente
prospettasse la vicenda in termini specifici, tali da consentire il controllo
giudiziario delle circostanze di fatto a fondamento della dedotta fattispecie

3

l’onere di provare la frode.

PROC. nr . 23460/2016 RG

frodatoria nonostante la prova, documentalmente offerta dalla società, della
effettività delle esigenze giustificative delle singole assunzioni. In sostanza
non è in discussione il principio di diritto, qui confermato, ma la valutazione
da parte del giudice del merito della specificità delle allegazioni;

che per tutto quanto sopra considerato, essendo da condividere la
proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

mutuo consenso, dipendente dal preliminare accertamento della natura a
tempo indeterminato del rapporto di lavoro;

che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo;
che ricorrono le condizioni di cui all’articolo 13 comma

1 quater DPR

115/2002;
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna
parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed
C 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del commalbis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma ,nella adunanza del 6.12.2017

che resta assorbito il ricorso incidentale, relativo alla statuizione sul

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