Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1663 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 22662/12) proposto da:

S.M., (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avv.

Stefano Trinco giusta procura a margine del ricorso; domiciliata ex

lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

S.L.;

S.G.;

S.T.;

– parti intimate –

avverso la sentenza parziale n. 212/2010 della Corte di Appello di

Trento, deliberata il 13 maggio 2010; depositata il 5 luglio 2010;

non notificata;

e avverso la sentenza C. App. Trento, n. 166/11, depositata il giorno

8/7/11;

Udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 21 ottobre 2016

dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Celentano Carmelo, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – S.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n 166/2011 della Corte di Appello di Trento che aveva predisposto un nuovo progetto divisionale in relazione a quanto deciso dallo stesso giudice, con sentenza non definitiva n. 212/2010 che aveva a sua volta stabilito che il legato attribuito al fratello T. nel testamento della comune genitrice P.M. doveva comprendere non solo l’appartamento sito al piano terra bensì anche i locali pertinenziali costituiti da una cantina; dalla centrale termica; da un garage e da un sottopoggiolo in uso a detto appartamento, nonchè dall’orto sito nella parte est del fabbricato, oltre alle servitù per accedere ai vani accessori di proprietà esclusiva ed alle quote dei beni in comunione ex art. 1117 c.c.. A sostegno del ricorso ha posto un unico motivo con il quale ha dedotto la carenza nell’apparato argomentativo del giudice dell’appello e la violazione dell’art. 818 c.c. e art. 601 c.c. e segg.. Le controparti – L., G. e S.T. – non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1- Parte ricorrente censura la gravata decisione che ha dato esecuzione, elaborando un nuovo progetto divisionale, alla precedente decisione non definitiva con la quale era stato accolto l’appello del fratello T. di aggiungere al legato dell’appartamento anche le porzioni poi assegnate: così facendo però la ricorrente pone in essere una critica ad una decisione – quella adottata con sentenza n. 212/2010 – oramai definitiva e non censura affatto (tanto meno per il venir meno della logica argomentativa che la deve presiedere) la motivazione della sentenza 166 del 2011; del tutto irrilevante allora è il sottolineare che nella stessa decisione qui oggetto di ricorso si sarebbe dato atto che tutte le questioni oggetto di gravame erano state esaminate e decise con la ricordata sentenza n. 212/2010 “ad eccezione della identificazione delle porzioni relative alle particelle (OMISSIS) oggetto del legato in favore di S.T. e quindi di quelle oggetto di legato in favore di S.M. e S.L.” per dedurne (peraltro in maniera del tutto implicita) che su tali questioni (che involgevano nuovamente la interpretazione del testamento) si potesse ancora discutere.

p. 3 – Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto difese.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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