Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16629 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18174-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 36/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2

GRADO di TRENTO del 9/02/09, depositata il 04/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza del 4 giugno 2009, notificata il 27 maggio 2009, la commissione tributaria regionale di 2 grado di Trento ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti di G.A., confermando l’annullamento dell’avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione, per tardivo trasferimento della residenza, aveva revocato i benefici per la prima casa relativamente a rogito registrato il 17 ottobre 2002.

Ha motivato la decisione ritenendo che la proroga dei termini per l’accertamento, contenuta nella L. n. 289 del 2002, art. 11, ultima parte comma 1, non riguardasse anche le agevolazioni di cui al comma successivo 1-bis e che pertanto l’accertamento era stato notificato (29/12/2007), ben oltre il termine triennale di decadenza, decorsi i diciotto mesi a disposizione dalla contribuente (17/4/2007). Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’Agenzia delle entrate; la contribuente non si è costituita. Con l’unico motivo l’avvocatura erariale, formulando idoneo quesito di diritto, contesta che l’art. 11 cit. non abbia prorogato anche il termine per le liquidazioni per decadenza dai benefici (comma 1-bis). Dando continuità all’orientamento più volte espresso da questa Sezione, si ribadisce quanto affermato nell’ordinanza dell’11 novembre 2009, n. 23917: il motivo è fondato in quanto la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46 modificando tutte le disposizioni di cui all’art. 11, quindi anche quelle del comma 1-bis, ed in particolare l’ambito temporale di applicazione del condono, ha precisato che si applica in particolare l’art. 11, comma 1, ultimo periodo che prevede la proroga di due anni del termine per la rettifica e la liquidazione. Va pertanto esclusa la decadenza dell’Agenzia (cfr. anche la sentenza 23 febbraio 2009, n. 4321, e l’ordinanza 2 marzo 2009, n. 4943).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita; osservato che il ricorso risulta regolarmente notificato in data 20-24 luglio 2009 e che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per la spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria di secondo grado di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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