Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16629 del 08/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/08/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 08/08/2016), n.16629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7654-2015 proposto da:

S.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSENZA 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA STRATA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARIELLO ANTONIO VASCO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

OBI ITALIA S.R.L., (già B.B.C. S.R.L.) P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio degli avvocati BARTOLO

SPALLINA, LORENZO SPALLINA, che la rappresentano e difendono

unitamente all’avvocato LORENZO BOMBACCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/01/2015 R.G.N. 935/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato LANZILLOTTA CHIARA per delega verbale Avvocato

CARIELLO ANTONIO VASCO;

udito l’Avvocato SPALLINA LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze con la sentenza n. 62 del 2015, decidendo in sede di reclamo nel procedimento promosso ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e ss. confermava la sentenza del Tribunale di Prato che aveva accertato la legittimità del licenziamento intimato da Brico Business Cooperation s.r.l. a S.P. in data 14/2/2013.

Il licenziamento era stato intimato per giusta causa, sulla base di due distinti rilievi: a) aver registrato durante l’orario di lavoro e sul luogo di lavoro e poi fonotrascritto ai fini della produzione in un giudizio di impugnativa del trasferimento una conversazione tra colleghi di lavoro cui egli stesso aveva preso parte, senza informare della circostanza i suoi interlocutori e b) aver trasferito sul proprio indirizzo e-mail personale un documento riservato a lui non diretto contenente valutazioni sulle possibili potenzialità di progressione di carriera di alcuni dipendenti ed averlo prodotto nel medesimo giudizio.

La Corte territoriale argomentava che, se è sicuramente legittima la produzione in giudizio di una fonoregistrazione o di altra documentazione aziendale quando sia finalizzata a realizzare in concreto il diritto di difesa, altrettanto non può dirsi del comportamento di chi abbia carpito nascostamente le dichiarazioni di un ignaro interlocutore ed abbia utilizzato documenti a lui non diretti che non era legittimato a visionare. Il comportamento così realizzato, per la potenzialità lesiva del diritto alla riservatezza, legittimava il venir meno del rapporto fiduciario che deve assistere il rapporto di lavoro. La sussistenza della giusta causa di licenziamento escludeva ogni dedotto intento discriminatorio nel licenziamento, non essendone comunque la ragione unica e determinante.

Per la cassazione della sentenza S.P. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito OBI Italia s.r.l., già Brico Business Cooperation s.r.l. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è stato così compendiato:

“Sull’illegittimità del licenziamento ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 7, artt. 2106 e art. 2119 c.c.ed art. 229 CCNL Commercio. Ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e violazione art. 132 c.p.c.”.

Il ricorrente sostiene che l’aver registrato e fonotrascritto le conversazioni prodotte nel giudizio cautelare di impugnazione del trasferimento e l’aver prodotto in giudizio la documentazione aziendale non costituirebbero eventi di rilevanza disciplinare, nè tali da menomare il rapporto fiduciario. Argomenta che la decisione di registrare le due conversazioni non era altro che il frutto dell’esasperazione a cui l’azienda lo aveva portato ed era finalizzata a far valere il proprio buon diritto nel giudizio di impugnativa del trasferimento. Sostiene che gli addebiti formulati erano meramente strumentali, che la sentenza di questa Corte citata dalla Corte d’appello n. 26143 del 2013 non sarebbe pertinente al caso di specie, in quanto egli non aveva diffuso le comunicazioni ma le aveva soltanto prodotte in giudizio; che la conversazione era tra presenti e che il documento prodotto non era riservato, come riferito dal teste Cipriano, ed egli poteva prenderne visione. Aggiunge che il contratto collettivo applicabile, in particolare all’art. 229, non legittima la sanzione adottata dal datore di lavoro.

2. Il secondo motivo è stato così compendiato: “Sulla natura illegittima del licenziamento L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, commi 1 – 3. Ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 violazione art. 132 c.p.c., n. 4”.

Il ricorrente lamenta che la Corte abbia ritenuto che la sussistenza di una giusta causa di licenziamento per fatti almeno nella loro materialità non contestati escluda per definizione ogni dedotto intento discriminatorio. Sostiene di essere stato licenziato per la propria condizione familiare e personale, che non gli permetteva di trasferirsi fuori Toscana, nonchè per l’iniziativa giudiziaria adottata con l’impugnazione del trasferimento a (OMISSIS). Lamenta che la Corte non abbia esaminato la documentazione medica che attestava la patologia afferente la sua compagna, tale da abilitare le tutele di cui alla L. n. 104 del 1992 e non abbia preso in considerazione il contenzioso sull’ impugnativa del trasferimento. Sostiene che il licenziamento per ritorsione assurge a licenziamento discriminatorio nullo in sè, e dunque privo di qualsivoglia effetto, e che in proposito costituivano presunzioni gravi precise e concordanti le deduzioni di precedenti iniziative giudiziarie intraprese a tutela dei propri diritti.

3. I motivi di ricorso affrontano questioni di fatto e di diritto chiedendo di rivisitare tutte le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale.

In relazione ad entrambi tali motivi e con riguardo alla critica alla ricostruzione delle risultanze fattuali, occorre premettere che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

Sulla base di tali premesse, è da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell’apparato argomentativo, considerato che gli aspetti riguardanti la natura delle conversazioni registrate e del documento prodotto in giudizio e le modalità di apprensione degli stessi sono stati tutti esaminati dalla Corte territoriale, mentre la malattia che affligge la compagna del ricorrente non è stata esaminata, in quanto l’intento ritorsivo è stato ritenuto escluso dalla sussistenza della giusta causa di licenziamento. Ne deriva che sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, nè può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze.

4. Sotto il profilo di diritto e con riferimento al primo motivo, occorre rilevare che questa Corte ha tracciato una distinzione tra l’attività di produzione in giudizio dei documenti aziendali riservati al fine di esercitare il diritto di difesa e l’attività di impossessamento dei documenti aziendali (eventualmente prodromica alla successiva produzione dei documenti). E difatti è stato affermato che “il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viene meno ai suoi doveri di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., tenuto conto che l’applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda” (Cass. n. 6420 del 2002, n. 12528 del 2004, n. 22923 del 2004, n. 3038 del 2011, n. 6501 del 2013).

Ciò premesso, occorre tuttavia valutare la legittimità delle modalità di apprensione ed impossessamento dei documenti, atteso che tali modalità potrebbero di per sè concretare ipotesi delittuose, o comunque integrare la giusta causa di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., sicchè tali modalità vanno verificate in concreto (Cass. n. 7654/201522923 del 2004). In tal senso, è stato ritenuto illecito il possesso di documenti sottratti al datore di lavoro mediante accesso non autorizzato ad una banca dati aziendale e non attinenti all’attività lavorativa del dipendente (Cass. n. 153 del 2007) e l’avere copiato e conservato, sul personal computer in dotazione sul posto di lavoro, dati aziendali senza autorizzazione del datore (Cass. n. 17859 del 11/08/2014).

La Corte territoriale ha fatto applicazione di tali principi, ritenendo idonea a fondare la sanzione espulsiva non la produzione in giudizio della documentazione, ma le sue modalità di apprensione, consistenti nella registrazione della conversazione tra presenti all’insaputa dei conversanti e nell’impossessamento di un’ e-mail non destinata alla visione dello S., circostanze ritenute entrambe di per sè in contrasto con gli standards di comportamento imposti dal dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. e da una condotta improntata a buona fede e correttezza e tali da minare irreparabilmente il rapporto fiduciario.

5. Parimenti infondato è il secondo motivo, considerato che in relazione al licenziamento ritorsivo (quale si assume essere nel caso, in quanto determinato dal rifiuto del trasferimento) la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. n. 6575 del 2016, n. 3986 del 2015, n. 4648 del 2015, n. 17087 del 2011; n. 6282 del 2011; n. 16155/09) ha ritenuto necessario ai fini invalidanti che il motivo pretesamente illecito sia stato l’unico determinante, laddove nel caso risulta esistente la giusta causa posta a base dello stesso.

6. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

Il rigetto integrale del ricorso determina la sussistenza dei presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, primo periodo, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso stesso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

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