Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16629 del 03/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 16629 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 13349-2007 proposto da:
SANTANTONINO DI COSTANZA CHIZZOLINI & C SAS
00340940261, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GOBBI DONATELLA,
DONELLA DARIO;
– ricorrenti contro

PIEROPAN

MARIO

PRPMRA36E07C6051,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo

Data pubblicazione: 03/07/2013

studio dell’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CASAROTTO GIANGIORGIO, FRIGO UMBERTO;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 443/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato COGLITORE Emanuele, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato Luigi MANZI,
difensore del ricorrente che eccepisce la tardività
della documentazione notificata ai sensi art.372 e ne
chiede lo stralcio, nel merito si riporta agli atti
depositati;
udito l’Avvocato ORLANDO Fabio Massimo, difensore del
resistente che si oppone alla richiesta di stralcio,
nel merito si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che non si oppone alla
richiesta di stralcio e conclude per accoglimento per
quanto di ragione del 2-3 motivo, rigetto 1 motivo
del ricorso.

di VENEZIA, depositata il 10/03/2006;

Svolgimento del processo
La società Santantonino, con atto di citazione, conveniva in giudizio Mario
Pieropan e, premesso di aver concluso, con il convenuto, in data 28 aprile
1980 un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l’immobile
in Caorle loc. Duna Verde via Veglia 38, che Pieropan lo aveva occupato, ma

non si era più prestato a stipulare il contratto definitivo, che avrebbe dovuto
essere stipulato il 15 dicembre 1980, che dovendosi ritenere estinte le
‘obbligazioni nascenti dal contratto preliminare, chiedeva che Pieropan
venisse condannato al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni per
abusiva occupazione protrattasi per oltre 11 anni.
Si costituiva Mario Pieropan, il quale sosteneva che il preliminare di cui si
dice era un preliminare improprio atteso che aveva pagato l’intero prezzo
.

convenuto

._

e

chiedeva,

pertanto,

di

essere

dichiarato

proprietario

dell’immobile e che la emananda sentenza fosse titolo in sostituzione del
contratto defmitivo per la trascrizione.
Il Tribunale di Venezia con sentenza del 22 gennaio 1998, rilevato che il
contratto pur pacificamente stipulato non era stato prodotto in causa che per
altro doveva escludersi l’estinzione per prescrizione dell’obbligo dell’attrice
di stipulare il contratto definitivo dalla stessa presupposta in entrambe le
domande, ngettava sia la domanda della societa attnce e sia la domanda
nconvenzionaTe proposta da Pieropan.
Avverso tale sentenza proponeva appello Pieropan producendo il contratto
preliminare e le prove documentali del pagamento d 1 prezzo e, quali atti
interi uttiv i della prescrizione eccepita dalla controparte, alcune lettere
speditagli dalla sukAteta pci il pagamento diretto di bel-lette di Sip ed E-ncl e

.


i~tera.al Cofii – e di C erl per

e r tributi conortili e une lettere dell’
1

k

il trasferimento a carico di Pieropan degli oneri per la tassa de rifiuti.
Riproponeva

le

stesse

domande

proposte

in primo

grado

in via

quanto

dedotto

riconvenzionale.
Si

costituiva

la

società

Santantonino

contestando

dall’appellante e proponendo domanda riconvenzionale per il rilascio

dell’immobile di cui si dice.
La Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado
accertava l’avvenuto trasferimento del bene a Pieropan.
Su ricorso di entrambe le parti, la corte di Cassazione con sentenza 1403 del
2003

cassava la sentenza della Corte di appello di Venezia per
della

contraddittorietà

motivazione

e

dispositivo,

atteso

che,

nella

motivazione, si affermava che il Pieropan aveva proposta domanda ai sensi
dell’art. 2932 cc. e nel dispositivo si affermava che il Pieropan aveva
acquistato l’immobile e ne era divenuto proprietario. Rimetteva le parti
davanti ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
La causa veniva riassunta con separati e distinti atti da entrambi le parti. La
società Santantonino sosteneva che Pieropan non aveva mai proposta
domanda ai sensi dell’art. 2932 cc. ed aveva qualificato il contratto inter
partes quale contratto definitivo, il dintto all’adempimento in forma specifica
del preliminare si sarebbe estinto per prescnzione dovendosi escludere atti di
interruzione. Pieropan Mario rilevava, che come riconosciuto dalla società
s an an onino, i prezzo era s a o paga o e. era nmas a inesegui a a s esura ‘ e
contratto in forma specifi ca e, ciò, per fatto amputabile alla società
` .1 .1

.

.

e

e

trasferimento

• e
D

e

•N

e

Il

•v v”

I

t

in via alternatfva, l’esecuzione in forma spcc i fica

preliminare oggetto di causa, deducendo in relazione a quest’ultima ipotesi
,
2

A

l’ esistenza di atti interruttivi della pretesa prescrizione sulla cui sussistenza
affermava essersi formato giudicato.
La Corte di appello di Venezia con sentenza n. 443 del 2006, rigettava
l’appello di Pieropan volto all ‘ accoglimento della domanda di accertamento di

28 aprile 1980, dichiarava inammissibile la domanda di Pieropan volta ad
ottenere sentenza ex art. 2932 cc., rigettava l ‘ appello incidentale volto
all ‘ accoglimento della domanda di condanna di Pieropan al rilascio
dell ‘ immobile per cui era causa; dichiarava la sopravvenuta inefficacia del
sequestro giudiziario autorizzato con ordinanza del 6 maggio 2004; rigettava
la domanda di Pieropan per il risarcimento dei danni derivanti dal concesso
sequestro; ordinava la cancellazione della sentenza n. 1590 del 1999 della
Corte veneziana; compensava tra le parti le spese giudiziali. A sostegno di

questa decisione la Corte veneziana osservava che: a) il contratto del 28 aprile
1998, intercorso tra le parti, presentava tutti gli elementi di un contratto
preliminare; b) andava escluso che Pieropan avesse introdotto una domanda
alternativa e subordinata volta all ‘ esecuzione in forma specifica dell ‘ obbligo
di contrarre ex art. 2932 cc. La stessa era stata proposta per la prima volta nel
giudizio di rinvio e, come tale doveva dichiararsi inammissibile; c) andava
rigettata la domanda avanzata dalla società Santantornno per il rilascio
delrimmobire perche llieropan non era possessore senza titolo, atteso che
aveva avuto il possesso in conseguenza delratemptmento di un preciso
obbligo di consegna, assunto nei suoi con ton i dalla società in esecuLione del
conti atto pi ell111111d1 e.

.

.

La cassazione • questa sentenzastata chiesta

società Santantonino per

tre motivi, illustrati con memork. Mario Pioropaft hq rePistito con
3

acquisto della proprietà dell ‘ immobile di cui si dice in forza del contratto del

controricorso illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo, la società Santantonino, lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 112 cpc. in relazione all’art. 360 n. 4 cpc. per avere
il giudice di appello omesso di pronunciarsi espressamente sull’eccezione di

prescrizione dei diritti derivanti dal contratto preliminare avanzata dalla
società ricorrente, ancora dal giudizio di primo grado.
Secondo la ricorrente, la Corte veneziana avrebbe omesso di pronunciarsi in
ordine all’eccezione di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
preliminare, oggetto della controversia essendo trascorsi oltre dieci anni dalla
stipulazione, senza che a quel contratto fosse stata data esecuzione. Il vizio di
omessa pronuncia in ordine all’eccezione appena indicata, secondo la
ricorrente, non sarebbe immediatamente percepibile, avendo la Corte veneta

seguito, nel respingere la domanda di Santantonino quella di ottenere la
restituzione del bene promesso in vendita , un percorso motivazionale
apparentemente diverso e, cioè, quello del “non essere venuto meno il
contratto preliminare” affermando che la mera non esecuzione delle
prestazioni non comportava il venir meno del contratto, mentre tutt’al più
potevano estinguersi per prescrizione il diritto alle prestazioni non eseguite
(….) aggiungendo che il diritto alla consegna del bene promesso in vendita di
cui si chiedeva la restituzione, non poteva ritenersi estinto per prescrizione
perché quella prestazione era stata eseguita. ‘Tuttavia, ritiene la ricorrente, non
vi e dubbio che la piestazione essenziale
del contratto pielinunare fossi. la
nz
piestazione da parte dei contiaenti del pieliminaie delr ulteliui e consenso al
contiatto definitivo, ncl-l’iunbito dc,1 quale
.

rebbe state tresforite M proprietà

.
&il’ • ri.^. trii

bilc,

si cché,

depe le

-,-).,1- -L:

4

veribrun dell’askez•

/(e

l

prescrizione del diritto di Pieropan all’ intestazione della proprietà
dell’immobile, avrebbe potuto essere rettamente analizzata la sorte delle
obbligazioni

accessorie

del

contratto

preliminare

anche

di

quelle

anticipatamente eseguite.
Sulla base di queste considerazioni la ricorrente formula il seguente quesito di

cpc., la pronuncia che senza dichiararla espressamente assorbita, non esamini
compiutamente l’eccezione di prescrizione del diritto del promittente
acquirente nel contratto preliminare alla stipulazione del contratto definitivo e
del trasferimento della proprietà, eccezione sollevata dal promittente
venditore, in relazione alla sorte delle obbligazioni derivanti dal contratto
preliminare”.
1.1.= Il motivo è infondato.
Come si legge nella sentenza impugnata (pagg.

13-14) “la mera non

esecuzione delle prestazioni non comportava il venir meno del contratto ma
tutt’al più, può estinguersi per prescrizione il diritto alle prestazioni non
eseguite ovvero, se ne ricorrono gli estremi e v’è domanda in tal senso, può
farsi luogo a risoluzione per inadempimento o ad accertamento di una
risoluzione consensuale per facta concludentia”. Pertanto, appare evidente
che,

la

sentenza

si

sia pronunciata

sull’eccezione

di prescnzione

affermandone la non decisivita di esso sulr assunto nTievo che la mera non
esecuzione delle prestazioni non comportava il venir meno del contratto.
2.—

on il secondo motivo, l a ricorrente, lamenta l a viol azione e Palsa

appl icazione de gli 4r

.

1351, 2934, 2935 e 2033 ce.

11011(..

ié degli artt. 1453 ei

1463 cc. in relazione all’art. 3-60 n. 3 -epc. Secondo la ricorrente la Corte
.

.
vencziana non avrebbe valutate eerrettarn
_
5

k domande proposte

diritto: “se integra il vizio di cui all’art. 112 cpc., in relazione all’art. 360 n. 4

dall’attuale ricorrente e in primis non avrebbe fatto corretta applicazione della
norma di cui all’art. 1352 cc. In particolare la Corte di merito, sempre
secondo la ricorrente, non avrebbe considerato che la consegna dell’immobile

fosse avvenuta nell’ambito e nel quadro del contratto preliminare di
compravendita stipulato il 28 aprile 1980., la cui prestazione essenziale

è

all’intestazione e alla stipulazione del contratto definitivo nel termine
prescrizionale. Ciò posto, venuta meno l’efficacia del contratto preliminare
stesso, ha privato di causa e di titolo le prestazioni accessorie del preliminare,
anticipatamente seguite. Nel caso di specie, sostiene ancora la ricorrente, la
consegna anticipata dell’immobile è avvenuta nell’ambito e nel quadro del
preliminare ma era un’obbligazione accessoria rispetto all’obbligazione
principale delle parti di prestare il loro consenso alla stipulazione definitiva,
per la quale il termine finale era fissato il 15 dicembre 1980, sicché deve
concludersi, ulteriormente che estintasi per prescrizione l’obbligazione
principale oggetto del contratto preliminare, anche quella accessoria è venuta
meno o è rimasta priva di titolo e causa: alla consegna dell’immobile,
anticipatamente seguita, la sentenza ha erroneamente attribuito un permanere
di efficacia, quando per effetto del venir meno del titolo, tale efficacia
legittimamente essa invece non ha più.
A sostegno di questa opinione, la ricorrente richiama alcuni orientamenti di

questa Corte e conclude formulando il seguente quesito di diritto: se integra il
,

I

‘in eiv

.

_

I

11U d

.

•X

.

*

e

I

.

III

II

e

.

ed e .ecpitu piCSLAizione del diiitt() del piomittente acquilen e in

contratto prcliminarc alla stipulazionc del contratto defmi t ivo

. vend i ta , non

dichiari la sopravvenuta inefficacia del centrate preliminare e delle
6

venuta meno per mancato esercizio da parte di Pieropan del diritto

obbligazioni da esso nascenti anche con riguardo al venir meno del titolo e
r

della causa giustificativa in base a cui le prestazioni accessorie del contratto
preliminare siano state in ipotesi già eseguite anticipatamente rispetto al
contratto definitivo. Integra il medesimo vizio la pronuncia che faccia
dipendere esclusivamente dalla proposizione della domanda di risoluzione del
dalla

contratto, il venir meno degli effetti del contratto preliminare e non

rilevata e dichiarata estinzione, per prescrizione del diritto alla stipulazione
del contratto definitivo.
2.1.= Il motivo è fondato.
Intanto, va qui precisato, sulla scorta dell’orientamento di questa Suprema
Corte a Sezioni Unite (sent. 7930 del 2008) che nella promessa di vendita,
quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto
a
definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo non si

.
..

verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti
collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e
proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato ( per quanto
attiene alla consegna della cosa ) e dal contratto di mutuo gratuito ( per quanto
riguarda il pagamento anticipato del prezzo ). In questo senso, la disponibilità
conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza dì un contratto di
comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di
Metti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del
promissario acquirente e qualificabile esclusivamente come detenzione
qualificata e, non come possesso utile ad usucapionem salvo la dimostrazione
di una intei venuta “intetveisiu pussessionis” nei modi pievisti dulr drt. I 1-41

.

.

d. Ci”v.
Epperò, per quanto le parti, attraverso i contratti accessori, pervengono ad una
7

I

V

regolamentazione, se pur provvisoria , ben definita, dei rapporti accessori
funzionalmente collegati al contratto principale rispondendo ciascuno ad una
precisa e tipica funzione economico-sociale,

quei contratti accessori,

resteranno privi di causa, rendendo ingiustificate le prestazioni oggetto degli
stessi, nell’ipotesi in cui il contratto principale (cioè, il contratto preliminare)

cui sono accessori, perde efficacia. Così come è stato affermato da questa
Corte, in altra occasione, (sent. N. 10752 del 1993) la sopravvenuta
inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della
prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto
definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal
prominente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa,
l’obbligo di restituzione, a norma dell’art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e
I

. .

degli eventuali frutti (“condictio indebiti ab causam finitam”), non
un’obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo
successivo al compimento della prescrizione.
2.1.a) Pertanto, nel caso in esame, la Corte di merito, nell’affermare che
andava rigettata la domanda di condanna del Pieropan al rilascio
dell’immobile di cui si dice non ha considerato che i contratti “accessori” e,
conseguentemente, le “prestazioni accessorie” (consegna del bene ed
eventuale pagamento del comspettivo) non potevano avere una vita autonoma
e/o comunque sganciata dal contratto principale, cui erano indissolubilmente
connessi. Piuttosto, alla luce di queste considerazioni, la Corte di merito,
avrebbe dovuto, e non sembra lo abbia fatto, esaminare l’eccezione di
piescrizione dell’azione di adempimento del weliminzue, nonché accettare


.

.

l’eventuale

persistenza di un titolo

dell’immobile.
8

del

convenuto

alla detenzione

1)

(

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e
e

contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in

‘.

relazione all’art. 360 n. 5 cpc. Secondo la ricorrente l’omessa pronuncia
sull’eccezione di prescrizione di Santantonino va censurata anche sotto il
profilo motivazionale dato che la motivazione della sentenza è stata omessa

meno prescrizione del diritto del Pieropan alla stipulazione del contratto
definitivo. La sentenza impugnata a proposito dell’obbligazioni derivanti dal
contratto preliminare ha affermato che le prestazioni già eseguite non si
prescrivono aggiungendo genericamente, che tutt’al più può estinguersi per
prescrizione il diritto alle prestazioni non eseguite, ma senza nulla dire a
proposito del diritto di Pieropan alla stipulazione del contratto definitivo.
.
. .

Insomma, su tale fatto o punto e decisivo la sentenza nulla ha detto
esplicitamente in motivazione ma è evidente che, se esso fosse stato
esaminato, avrebbe potuto condurre il Giudice di appello a diversa decisione.
3.1.= Il motivo rimane assorbito dalla fondatezza del secondo motivo. Va,
tuttavia, precisato che il contratto preliminare è, al pari di ogni altro contratto,
fonte di diritti, tra cui principalmente quelli relativi alla stipula del contratto
definitivo, diritti soggetti all’ordinario termine prescrizionale, ove l’azione,
rispetto ad essi strumentale, prevista dall’art. 2932 cod. civ. e volta al
conseguimento di una sentenza che produca gli effetti del contratto non
concluso, non sia esercitata in detto termine(Cass. sent. N. 14276 del 1999).
on l’ulteriore specificazione che la prese’ izione del diritto del promissario
acqubente all’esecuzione in funna specifica dell’obbligo di contnine, ex art.

2932 cod. civ., inizia a decorrere non dalla conclusione del contratto

9

carente e, comunque, contraddittoria sul punto decisivo dell’intervenuta o

preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del
,

contratto definitivo stesso (Cass. sent. N. 19871 del 2009)

_
In definitiva, va accolto il secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbito il
terzo e rigettato il primo motivo. La sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di

P^’
a affinché si pronunci

preliminare e sulla conseguente persistenza di un titolo del convenuto alla
detenzione dell’immobile. Al giudice di rinvio è demandata, ai sensi dell’art.
385 cpc., anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e
rigetto il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
r

accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di : (
.

anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di cassazione il 9 aprile 2013.

sul merito dell’eccezione di prescrizione dell’azione di adempimento del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA