Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16628 del 08/08/2016
Cassazione civile sez. lav., 08/08/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 08/08/2016), n.16628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15118-2010 proposto da:
EDILIZIA LA ROCCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona
del Liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio
dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANDREA MINA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in
persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, in proprio
e quale mandatario S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.P.A.
C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO,
LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA ESATRI S.P.A., già ESATRI S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 506/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 07/01/2010 R.G.N. 169/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/04/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito l’Avvocato MANCA BITTI DANIELE;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega verbale SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.506/2009, depositata il 7.1.2009, la Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello proposto da Edilizia La Rocca srl avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la sua opposizione alla cartella esattoriale per il recupero di contributi pretesi dall’INPS per omesso pagamento di DM 10 e per recupero di sgravi L. n. 223 del 1991, ex art. dichiarando inammissibile la stessa opposizione in ragione dell’intervenuta domanda di regolarizzazione e rateizzazione L. n. 46 del 1999, ex art. 24 con rinuncia alla contestazione della pretesa ed altresì l’infondatezza nel merito delle contestazioni del credito dell’Istituto. La Corte nel condividere la statuizione di inammissibilità, rilevava a fondamento della decisione che la ricorrente avesse presentato istanza per il pagamento dilazionato L. n. 46 del 1999, ex art. 24; e che la volontà di chiedere la regolarizzazione dell’intero credito vantato dall’INPS fosse inequivoca. Mentre la tesi sostenuta dall’appellante, di aver voluto regolarizzare il solo credito relativo ai DM 10 insoluti, urtava contro una serie di circostanze di fatto dalle quali si evinceva l’esistenza di un accordo con l’INPS in merito alla regolarizzazione del debito.
Avverso detta sentenza Edilizia La Rocca srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure a due motivi. Resiste l’INPS con controricorso. Edilizia La Rocca srl ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo (conoscenza in capo a Edilizia la Rocca della natura e quantificazione del credito INPS in occasione della domanda di rateizzazione protocollata in data 2.03.2006) con riferimento agli artt. 1326 e 1346 c.c., nonchè artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 5).
2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 1325, 1326, 1186 e 1418 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto diversamente da quanto ritenuto dalla Corte non vi sarebbe stato alcun accordo intervenuto con l’INPS con rinuncia alla contestazione.
3. Il ricorso risulta redatto con la tecnica dell’assemblaggio, attraverso la pedissequa ed integrale riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali.
4. Come più volte affermato da questa Corte (anche a Sez. Unite con sent. 5698/2012), si tratta di una tecnica di redazione del ricorso per cassazione che è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; e che, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. Nel caso in esame il ricorso per cassazione si compone della riproduzione integrale e testuale del ricorso di primo grado in opposizione alla cartella esattoriale, della memoria di costituzione in giudizio dell’INPS, di una serie di atti riproduttivi di allegazioni e deduzioni effettuate nel corso del procedimento, delle note autorizzate depositate in vista della decisione di primo grado, della sentenza di primo grado, del ricorso in appello, del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, della memoria di costituzione in appello, delle conclusioni in appello, della sentenza d’appello; intervellati pure dalla riproduzione integrale, nel corpo del ricorso, di varie istanze, documenti e provvedimenti. Manca invece del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi.
Il ricorso perciò, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (su cui da ultimo Cass. 3385/2016) risulta carente del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, essere desunto neppure per estrapolazione, dall’illustrazione dei motivi.
5.- Le considerazioni svolte impongono dunque di provvedere con la relativa declaratoria e di condannare il ricorrente, rimasto soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4100 di cui Euro 4000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016