Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16628 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 01/02/2017, dep.05/07/2017),  n. 16628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24060/2015 proposto da:

BETA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (già GRUPPO A SRL UNIPERSONALE) – C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2052/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA

VELLI nella Camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del

16/03/2017.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad impugnazione di avviso di accertamento per Iva, Ires ed Irap anno d’imposta 2010, la C.T.R. ha confermato la decisione di prime cure basata sulla “tesi della riserva esclusiva, per le notifiche degli atti giudiziari, al gestore del cd. Servizio postale universale, ovvero Poste Italiane”, con conseguente “inesistenza giuridica della notificazione” in caso di consegna e spedizione della raccomandata non affidata a detto gestore;

2. la società contribuente censura la decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 – in quanto il giudice di prime cure si sarebbe limitato a dichiarare inammissibile il ricorso per tardività (e non inesistenza) della notifica – nonchè per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 3 e 5 e D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, ritenendo valida la notifica a mezzo di servizio postale privato, anche a seguito della liberalizzazione del servizio;

3. all’esito della camera di consiglio, in riconvocazione, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso è infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo la quale “il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. Tra questi vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. civ. Sez. 6-5, Ord. 30/09/2016, n. 19467; conf., nn. 27021/14 e 5873/14; Cass. civ. Sez. 6-2, Ord. 31/01/2013, n. 2262; Cass. civ. Sez. 5, nn. 3932/11 e 11095/08);

5. nell’affermare che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado è da ritenere inesistente, il giudice d’appello si è quindi conformato all’insegnamento di questa Corte, peraltro richiamando espressamente l’analoga valutazione operata dal giudice di prime cure, che da quella premessa aveva fatto discendere la tardività del ricorso, donde anche l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per mancata comprensione della ratio decidendi della sentenza impugnata;

6. il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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