Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16627 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. III, 16/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10966/2006 proposto da:

R.P. (OMISSIS), B.C., R.

S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G BETTOLO 4, presso

lo studio dell’avvocato BROCHIERO FABRIZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BIAGINI Luigino con delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ELETTRO CEMM Srl DI MENEGALE GIANNI & NALDI ELEONORA

SNC

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE 12,

presso lo studio dell’avvocato PIZZINO Alessandro, che lo rappresenta

e difende con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa l’8/04/2005 depositata il 27/09/2005;

R.G.N. 1458/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato BROCCHIERO FABRIZIO (per delega Avvocato BIAGINI

LUIGINO);

udito l’Avvocato PIZZINO ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Rimini condannava B.C., R.P. e R.S. al pagamento in favore della s.n.c. Elettro Cemm di Denegale Gianni & Naldi Leonora della somma di Euro 31.607,16 a titolo d’indennità per la perdita dell’avviamento, oltre interessi legali dal 31.12.00 al saldo ed alle spese, in relazione ad un contratto di locazione stipulato il (OMISSIS) ed avente ad oggetto un complesso immobiliare in (OMISSIS), che era venuto a cessare per disdetta dei locatori inviata con racc.ta 22.7.98.

I locatori proponevano appello, resistito dall’appellata, e con sentenza depositata il 27.9.05 la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli appellanti, affidandosi ad un solo motivo, mentre l’intimata ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo riguardante la prevalenza dell’uso cui era adibito l’immobile locato.

Il motivo non è fondato.

Si rileva, in primo luogo, che la Corte di merito ha correttamente evidenziato come nel caso di specie la prova dell’esercizio di fatto nell’immobile in locazione di un’attività di vendita di prodotti ad utilizzatori finali sia emersa sia attraverso le deposizioni dei testi Z. e G. che dalle stesse dichiarazioni rese, nel corso dell’interrogatorio, dai locatori R.P. e S., e come tali risultanze probatorie siano poi coerenti con la documentazione acquisita in atti, ed in particolare con il contratto di locazione del (OMISSIS), da cui risultava un esplicito riferimento ad una destinazione dell’immobile “ad uso artigianale e/o attività connessa ed affine”.

Si rileva ancora come la sentenza impugnata abbia legittimamente escluso che si dovesse operare nel caso in esame un raffronto tra l’attività di vendita al minuto e quella di vendita all’ingrosso, essendo risultato come la clientela della conduttrice “fosse costituita essenzialmente da parrucchieri (i c.d. fruitori professionali) o privati (senza partita IVA) e, quindi, da utilizzatori finali e non da ditte che acquistavano per poi rivendere il bene”.

Infatti, non può negarsi la qualità di utente o consumatore al soggetto che acquista i prodotti o i servizi per le esigenze della propria impresa o professione (i c.d. fruitori professionali), i quali rientrano invero in pieno titolo in quella categoria definita dalla L. n. 392 del 1978, art. 35, come “pubblico degli utenti e dei consumatori”, i cui “contatti diretti” rispetto all’attività commerciale svolta nell’immobile locato al conduttore consentono a quest’ultimo di far valere il proprio diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale.

Ed invero, la locuzione utilizzata dal citato art. 35, non è meramente casuale, in quanto la previsione della figura degli utenti, accanto a quella dei consumatori, sta proprio a dimostrare l’intenzione del legislatore di tutelare, insieme ai rapporti con i consumatori diretti, anche quelli con coloro che utilizzano i beni acquistati per soddisfare bisogni della propria attività professionale o imprenditoriale, con la conseguente esclusione soltanto dei soggetti che acquistavano per poi rivendere i beni (c.d.

“grossisti”).

La sentenza impugnata ha inteso chiaramente dissipare ogni equivoco in materia, specificando come il c.d. fruitore professionale costituisca una figura del tutto diversa ed autonoma da quella dell’acquirente all’ingrosso.

La Corte territoriale ha altresì giustamente escluso che il primo giudice avesse dovuto argomentare in merito alla prevalenza dell’attività di vendita rispetto a quella di produzione, essendo rimasto provato in corso di causa che l’attività artigianale era in sostanza finalizzata alla vendita dei prodotti realizzati a parrucchieri e/o privati, vendita che avveniva presso gli stessi locali, e che in definitiva l’attività di vendita al minuto fosse quella assolutamente prevalente della Elettro Cemm.

In proposito, la stessa Corte bolognese ha opportunamente richiamato l’indirizzo giurisprudenziale di questa S.C. che, a partire dall’arresto delle S.U. n. 11301 del 1995, ha disatteso il criterio della c.d. metratura e cioè dell’individuazione del mero ambito spaziale nel quale si svolge il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori.

Deve ritenersi, in conclusione, che la valutazione fatta dalla Corte di merito circa l’attività prevalente svolta nel capannone oggetto della locazione sia sorretta da un logico ed adeguato apparato motivazionale, che sottrae, quindi, il relativo convincimento del giudice di merito ad ogni sindacato di legittimità.

Il ricorso va, quindi, rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della resistente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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