Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16627 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 01/02/2017, dep.05/07/2017),  n. 16627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22512/2015 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA – P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

VITOLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL

D’OSSOLA, 100, presso lo studio dell’avvocato MARIO PETTORINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PETTORINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1535/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA

VELLA nella Camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del

16/03/2017;

vista la memoria depositata dal controricorrente ai sensi dell’art.

380-bis c.p.c..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad ingiunzione di pagamento dell’ICI relativa all’anno d’imposta 2005 – emessa sulla base di avviso di accertamento già oggetto di decisione di primo grado divenuta definitiva per inammissibilità dell’appello – il giudice a quo, pur dichiarando inammissibile “ogni eccezione sollevata sul merito della pretesa impositiva” – appunto perchè basata su sentenza passata in giudicato – ha tuttavia al tempo stesso accolto “l’eccezione di decadenza ai sensi della L. n. 296 del 2006, comma 161, atteso che l’avviso di accertamento in oggetto risulta notificato oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati”;

2. l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata, oltre che per vizio motivazionale, per violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 e segg. e R.D. n. 639 del 1910, art. 2 e segg., per avere il giudice d’appello fatto confusione tra l’avviso di accertamento – nel caso di specie il n. 1005 del 22.2.2010, in realtà tempestivamente notificato al contribuente in data 6/11/2010 – e l’ingiunzione di pagamento – nel caso di specie la n. 85 del 9/06/2011 – questa si notificata (ma ritualmente) “nel giugno ‘11”, come afferma la C.T.R.;

3. all’esito della camera di consiglio in sede di riconvocazione, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso merita accoglimento, in quanto il giudice d’appello non ha tenuto conto della necessaria distinzione tra il prodromico avviso di accertamento – effettivamente da notificare nel termine quinquennale di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 (termine qui rispettato, per giunta con un avviso di accertamento pacificamente coperto da giudicato) e la successiva ingiunzione fiscale, relativa alla fase di riscossione (Cass. Sez. 6-5, ord. 28/09/2016, n. 19145; cfr. Cass. S.U. Sent. 17/11/2016, n. 23397).

5. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame della vicenda, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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