Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16627 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 04/08/2020), n.16627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26502-2014 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA C.SO DUCA DI

GENOVA 191, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO MACIGNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CRISTIANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2013 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 06/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dalla ricorrente indicata in epigrafe, volta all’annullamento dell’avviso di accertamento (n. (OMISSIS)), relativo all’anno 2004, per il recupero a tassazione della plusvalenza pari ad Euro 41.820,02, realizzata mediante vendita (al prezzo di Euro 80.950,03), con atto del (OMISSIS), di un terreno di proprietà della ricorrente medesima, con conseguente applicazione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi, per complessivi Euro 20.096,07;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la D.M., affidato ad un motivo;

l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, D.M.G. – denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – si duole, in primo luogo, che il giudice di appello abbia individuato, quali norme applicabili al caso, del TUIR, art. 67, comma 1, lett. b), e art. 68, comma 2, secondo periodo, (“ratione temporis” applicabile, ove era previsto, tra l’altro, che “Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè della imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione”), erroneamente escludendo che il terreno oggetto di vendita fosse da considerare facente parte di una lottizzazione, per converso attestata dall’approvazione, con D. assessoriale 6 marzo 1998, n. 120/DRU, del piano per gli insediamenti produttivi; con la conseguenza che avrebbero dovuto applicarsi il TUIR, art. 67, comma 1, lett. a), (concernente “plusvalenze realizzate attraverso la lottizzazione”) e art. 68, comma 2, prima parte, (“ratione temporis” applicabile, ove era previsto, tra l’altro, che “il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione”); ne conclude che, essendo il valore “normale” del terreno quello indicato nell’atto di divisione, in data (OMISSIS), pari ad Euro 138.281,33, non era ravvisabile alcuna plusvalenza tassabile;

lamenta inoltre che, in ogni caso, anche a voler ritenere il terreno in questione suscettibile di utilizzazione edificatoria, con applicazione della nonna individuata nel caso dal giudice del gravame, il valore iniziale ben avrebbe potuto essere identificato – non escludendolo il citato TUIR, art. 68, comma 2, seconda parte, – in quello indicato nel predetto atto di divisione, quale “atto registrato”.

Ritenuto che:

il motivo è infondato. Pur denunciando una violazione di legge, in realtà la ricorrente contesta le valutazioni in fatto compiute dai giudici di primo e secondo grado che, con ampia motivazione, hanno escluso che, nel caso in esame, vi sia stata una lottizzazione alla quale ascrivere la plusvalenza ai sensi, del TUIR, art. 67, lett. a), ed hanno ritenuto, con puntuale argomentazione, che l’Ufficio abbia correttamente inquadrato il caso in esame nella fattispecie prevista dall’art. 67, lett. b), di plusvalenza derivante dalla cessione di terreno edificabile pervenuto per successione; conseguentemente, hanno ritenuto che il prezzo di acquisto del bene, ai fini del calcolo della plusvalenza, corrispondesse al valore dichiarato nella relativa denuncia (art. 68, comma 2, ultimo periodo), e non a quello determinato arbitrariamente dal proprietario in sede di divisione ereditaria antecedente alla vendita (nè, del resto, vi è in ricorso illustrazione delle ragioni per cui tale ultimo valore dovrebbe prevalere su quello indicato nella denuncia di successione, altresì contemplato dalla norma di riferimento quale valore iniziale); al rigetto del ricorso segue il pagamento delle spese di lite, determinate come in dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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