Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16627 del 03/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 16627 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 9710-2008 proposto da:
MEGA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO 25, presso lo studio dell’avvocato
LEUCI MARIA GRAZIA, rappresentato e difeso dagli avvocati
D’ANGELO VALENTINA, FORCIONE GIUSEPPE,
RIVELLINO DEMETRIO, come da procura speciale a margine del
ricorso ;

– ricorrente –

Contro
COMUNE CANTALUPO NEL SANNIO

– intimato avverso la sentenza n. 433/2007 del TRIBUNALE di ISERNIA,
depositata il 13/12/2007, notificata il 2 febbraio 2008;

Data pubblicazione: 03/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2013 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
COSTANTINO FUCCI, che conclude per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Tribunale di Isernia che, accogliendo l’appello del Comune, odierno
intimato, rigettava la sua opposizione al verbale di accertamento,
elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale locale per la
violazione dell’articolo 142, ottavo comma, Codice della Strada per
aver superato i limiti di velocità previsti, accertamento effettuato con
apparecchiatura autovelox 104/C2.
2. Il Giudice di Pace accoglieva il motivo di opposizione (dei 4
proposti), relativo alla carenza di autorizzazione prefettizia quanto al
controllo del traffico espletato dalla Polizia municipale nel tratto di
strada in questione (strada extraurbana secondaria), ai sensi dell’articolo
4 della legge 168 del 2002.
3. Il Tribunale di Isernia, nella contumacia dell’odierna ricorrente,
accoglieva l’appello, ritenendo sussistente l’obbligo di contestazione
immediata.
4. La ricorrente articola quattro motivi di ricorso. Nessuna attività in
questa sede ha svolto l’Amministrazione intimata.
5. Il ricorso è fondato e va accolto quanto al terzo ed al quarto motivo
motivo, mentre vanno rigettati il primo e il secondo.
6. Col terzo motivo si deduce la violazione dell’articolo 342 c.p.c., non
avendo il Comune specificamente impugnato la decisione del Giudice
di Pace che aveva accolto uno dei motivi di opposizione, diverso da
quelli sui quali si fondava l’impugnazione, con la conseguente
r

inammissibilità dell’appello. Col quarto si deduce vizio di motivazione

4

Ric. 2008 n. 09710 sez. 52 – ud. 12-03-2013

-2-

1. La signora MEGA impugna la sentenza n. 433 del 2007 del

in relazione alla decisione d’appello che non aveva affrontato la razio
decidendi del primo giudice.

6.1 Sono entrambi fondati e vanno accolti. In effetti, dalla lettura della
sentenza impugnata risulta che il giudice d’appello ha ritenuto che il
giudice di pace aveva posto a fondamento della sua decisione l’omessa

Comune. Risulta, invece, dagli atti che il giudice di pace ha accolto il
ricorso in primo grado per aver ritenuto priva l’Amministrazione della
necessaria autorizzazione prefettizia quanto al controllo del traffico nel
tratto di strada in questione. Conseguentemente, in mancanza di
attività processuale in questa sede da parte dell’Amministrazione, deve
rilevarsi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul
motivo di opposizione accolto in primo grado, non oggetto di esame
da parte del giudice dell’impugnazione e la conseguente inammissibilità
dell’appello. Sussiste anche il difetto di motivazione lamentato col
quarto motivo.
7. Non sono invece fondati il primo e il secondo motivo, che
attengono a vizi della notifica riguardanti l’appello.
8. In conclusione, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato
cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 cpc, questa
Corte può pronunciare sul merito, dichiarando inammissibile l’appello
del Comune di Cantalupo nel Sannio.
9. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo
e il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
dichiara inammissibile l’appello del Comune di Cantalupo nel Sannio.
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 700,00

Ric. 2008 n. 09710 sez. 52 – ud. 12-03-2013

-3-

immediata contestazione e, su tale base, ha accolto l’impugnazione del

(settecento) euro per compensi e 200,00 (duecento) euro per spese,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 12 marzo 2013
IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA