Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16626 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10339/2019 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Novello,

del foro di Catania elettivamente domiciliato presso il suo

indirizzo di posta elettronica ex art. 366 c.p.c., come da

precisazione in ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 da Dott. GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. – cittadino del Pakistan – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Caltanissetta avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese per paura di esser ucciso dai talebani che, quando ospiti nell’albergo gestito dalla sua famiglia, egli aveva denunziato alla Polizia, sicchè i terroristi per vendetta avevano ferito lui ed ucciso suo padre.

Il ricorrente specificava d’aver lasciato il Pakistan nel 2008 e per sei anni esser vissuto in Grecia, sino a che nel 2015 era arrivato in Italia senza mai presentare in altri Paesi attraversati domanda di asilo.

Il Tribunale nisseno ebbe a rigettare il ricorso poichè ritenne non credibile il racconto reso dal richiedente asilo a giustificazione del suo espatrio; ritenne insussistenti in concreto, con specifico riguardo alla zona di provenienza del ricorrente, le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c; mentre in relazione alla domanda di protezione umanitaria riteneva non fornito elemento alcuno atto a lumeggiare la concorrenza di condizione di vulnerabilità e di apprezzabile inserimento sociale.

Il richiedente protezione ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Collegio nisseno articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, benchè ritualmente evocato, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal M. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. ed D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c), posto che il Tribunale non ha valutato che il “sig. Ma.” ebbe a denunziare l’intimidazione contro di lui rivolta alla Polizia, ma gli fu risposto che “il gruppo” era supportato da parlamentare, sicchè nulla poteva esser fatto dall’Autorità; inoltre il Collegio nisseno non ebbe ad apprezzare pienamente la fonte utilizzata per trarre le informazioni, sulle quali ha basata la sua valutazione della situazione sociopolitica del Punjab, che in effetti appare connotata da una situazione di violenza, siccome desumibile da passi di altri rapporti, redatti da affidabili Organizzazioni internazionali, partitamente ritrascritti nel motivo di censura.

La ragione d’impugnazione dianzi ricordata appare inammissibile.

La critica mossa risulta generica posto che si limita ad apodittica contestazione delle statuizioni adottate dal Tribunale senza un effettivo confronto con la motivazione illustrata nel decreto impugnato e per giunta con riferimento ad posizione specifica di altro richiedente asilo il “sig. Ma.” – così a pag. 5 -. Viceversa il Collegio nisseno con relazione alla situazione socio-politica del Punjab – zona di residenza del richiedente asilo – ha puntualmente richiamato un passo al riguardo presente nel rapporto Easo del 2018, concludendo che, se anche verificatisi episodi di violenza con perdite di vite umane, tuttavia la situazione socio-politica non appare connotata da conflitto armato e violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

A fronte di detta puntuale motivazione, il ricorrente si limita a riportare passi di rapporti internazionali che ricordano il verificarsi dei citati episodi di violenza per invece concludere che l’attuale situazione socio-politica del Pakistan rientra nella previsione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Tuttavia la conclusione del Tribunale non risulta incisa dalla mera contestazione mossa dal ricorrente poichè rimasta allo stato di proposizione di tesi alternativa rispetto al motivato decisum adottato dal Tribunale così sollecitando a questa Corte di legittimità un’inammissibile apprezzamento circa il merito della causa.

Con la seconda ragione di impugnazione il ricorrente deduce violazione della norma ex art. 112 c.p.c. ed D.P.R. n. 286 del 1998, art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. art. 8 Cedu ed art. 1 Cost., con riguardo al diniego della protezione umanitaria, in quanto il Collegio nisseno avrebbe disatteso anche detta sua domanda sulla scorta delle valutazioni fatte in relazione alle altre forme di protezione.

L’argomentazione critica esposta si compendia nell’apodittica contestazione del decisum assunto motivatamente dal Collegio nisseno sulla scorta della mera asserzione che il Giudice di prime cure non ebbe ad esaminare partitamente la specifica domanda, limitandosi a rigettarla sulle base delle medesime argomentazioni utilizzate per disattendere la domanda afferente le altre forme di protezione.

Viceversa il Tribunale ha partitamente esaminato la concorrenza di condizioni di vulnerabilità od ostative all’allontanamento dall’Italia, escludendo che al riguardo il ricorrente ebbe ad allegare elemento utile, e ciò dopo aver esaminato anche la documentazione afferente l’attività lavorativa dallo stesso svolta.

Inoltre il Collegio siciliano ha rilevato anche la mancata allegazione di effettiva condizione di deprivazione dei suoi diritti fondamentali in Patria dove continua a vivere indisturbata la sua famiglia e ad esercitare la propria attività economica – gestione d’albergo.

Su tali specifiche basi il Collegio nisseno ha rigettato la domanda afferente il godimento della protezione umanitaria, posto che comunque i dati fattuali allegati rimanevano esclusivamente quelli addotti a sostegno delle altre forme di protezione, sicchè la valutazione è stata specifica in relazione a ciascuna delle forme di protezione richieste.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante che l’Amministrazione resistente non s’è regolarmente costituita.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA