Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16626 del 08/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/08/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 08/08/2016), n.16626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12675-2014 proposto da:

TEP S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANO GIORGIO PETRONIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A., C.F. (OMISSIS), M.D. C.F.

MRADNC77Al2L845J, T.R. C.F. (OMISSIS), S.D. C.F.

(OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

S.G.M.D., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1500/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/01/2014 R.G.N. 1097/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato PETRONIO LUCIANO GIORGIO;

udito l’Avvocato MARRANA ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rinvio del ricorso a nuovo

ruolo per rinotifiche.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il 24 settembre 2008 la TEP Spa, società esercente il trasporto pubblico locale per la città e la provincia di Parma, diramò un ordine di servizio (n. 189) per i propri dipendenti dando seguito ad un impegno assunto in sede sindacale finalizzato a realizzare azioni e comportamenti funzionali al contenimento del fenomeno dell’assenteismo.

Comunicò, dunque, che avrebbe ritenuto “non meritevoli” della necessaria autorizzazione datoriale per il “cambio turno” tra agenti, per il “cambio riposo”, per l’assegnazione a “turni agevolati”, per il riconoscimento di “ferie giornaliere”, per il riconoscimento di congedi parentali facoltativi, i lavoratori che si fossero trovati nelle seguenti condizioni: aver fatto registrare assenze per malattia o infortuni extraprofessionali o congedo parentale in coincidenza con periodi di massima concentrazione delle ferie del personale; i lavoratori che facessero registrare più di due assenze per malattie brevi in corrispondenza delle domeniche o delle festività da lavorare; i lavoratori che non risultassero reperibili alle visite di controllo fiscale; i lavoratori che non risultassero in servizio nella settimana precedente o immediatamente successiva la fruizione di un periodo di ferie programmate; i lavoratori che si fossero assentati per più di tre volte in un periodo di 365 gg. per malattia o infortunio extraprofessionale e/o per più di tre volte nei 365 gg. per fruire di periodi di congedo parentale di durata inferiore a sette giorni.

Avverso tale ordine di servizio insorsero i lavoratori indicati in epigrafe e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 21 gennaio 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittimo detto ordine, con condanna della società a revocarlo.

La Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto sussistente l’interesse ad agire dei lavoratori, contestato dalla società, avendo essi messo in discussione “la legittimità dell’esercizio del potere organizzativo del proprio datore di lavoro e tradottosi nell’emanazione del sopra ricordato ordine di servizio, ritenuto pregiudizievole, anche solo potenzialmente, per la loro situazione giuridica”.

Nel merito la Corte bolognese, pur riconoscendo il diritto dell’imprenditore, di cui all’art. 41 Cost., di organizzare il lavoro in modo discrezionale per la tutela di un proprio interesse riconducibile alle esigenze aziendali, ha tuttavia considerato che l’esercizio di tale potere è comunque assoggettato al limite del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, limite nella specie ritenuto superato.

2.- Per la cassazione di tale sentenza la TEP spa ha proposto ricorso affidato a 2 motivi. B.A., T.R., M.D., S.D. hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Sa.Gu.Ni., + ALTRI OMESSI

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Pregiudizialmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti di S., L., F. e R., già contumaci in grado d’appello, ai quali l’impugnazione non risulta notificata in quanto non reperiti agli indirizzi presso i quali è stata effettuata la notificazione a mezzo posta nel maggio del 2014.

Nè può accedersi alla richiesta di rinvio formulata dal procuratore della TEP Spa all’udienza pubblica del 12 aprile 2016 al fine di provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di costoro.

Invero deve essere applicato il principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite (sent. n. 17352 del 2009) secondo cui, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (tra le molte conformi successive: Cass. n. 586 del 2010; Cass. n. 6846 del 2010; Cass. n. 9040 del 2010; Cass. n. 21154 del 2010; Cass. n. 6587 del 2011; Cass. n. 21726 del 2015).

Nella specie parte ricorrente non ha proceduto tempestivamente alla riattivazione del procedimento notificatorio, come era suo specifico onere, stante il mancato buon fine della notifica sin dal maggio del 2014, nè è ammissibile una rimessione in termini su richiesta dell’aprile 2016 (cfr. Cass. n. 18074 del 2012; Cass. n. 20830 del 2013; Cass. n. 24641 del 2014).

Nei confronti dei destinatari cui non risulta notificata l’impugnazione, che non hanno svolto attività difensiva, non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio.

4.- Ciò posto, il ricorso nei confronti delle altre parti deve essere accolto nei sensi espressi dalla motivazione che segue.

Con il primo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. da parte della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire dei lavoratori.

Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 41 Cost., artt. 1173, 1175, 1375, 2086, 2094, 2104 e 2729 c.c. nonchè del verbale aggiuntivo all’accordo 19 settembre 2005 intervenuto tra Asstra e OO.SS. del settore autoferrotranviario aderenti alle confederazioni Cgil, Cisl e Uil. In sintesi parte ricorrente sostiene che le scelte compiute nell’esercizio dell’autonomia privata, particolarmente nell’esercizio di poteri discrezionali, non possono essere assoggettate ad un giudizio di ragionevolezza ed a valutazioni di razionalità, se non per verificare se tali scelte corrispondano ai fini dell’attività imprenditoriale e cioè al nucleo centrale della libera iniziativa economica.

5.- La Corte giudica fondato il primo motivo di ricorso avuto riguardo all’eccepito difetto di interesse ad agire dei lavoratori che hanno promosso il giudizio.

La società deduce che nella specie il datore di lavoro aveva poteri del tutto discrezionali, cui non si contrapponeva alcun diritto dei lavoratori, sicchè si sarebbe dovuto riconoscere che gli attori non avrebbero tratto alcun risultato utile dall’azione intrapresa, potendo sempre essere loro negati i benefici in questione, anche senza darne alcuna motivazione. Inoltre si eccepisce d’un canto che la TEP non avrebbe potuto essere condannata a revocare il provvedimento con il quale aveva esplicitato i criteri cui si sarebbe attenuta, dall’altro che il datore di lavoro non è tenuto ad estendere agli altri lavoratori il trattamento di miglior favore discrezionalmente concesso ad alcuni dipendenti, per cui gli esclusi da un beneficio non hanno interesse a contestare i criteri cui il datore di lavoro si attenga per accordare ad alcuni i vantaggi negati ad altri.

5.1.- La previsione del codice di rito in base alla quale “per proporre una domanda… è necessario avervi interesse” (art. 100 c.p.c., rubricato “Interesse ad agire”), individua una condizione dell’azione; secondo la nozione classica tradizionalmente accolta essa consiste in ciò, che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno: una situazione, dunque, oggettiva, che deriva da un fatto in senso ampio lesivo del diritto, e alla quale non si può ovviare che attraverso il processo e l’intervento del giudice. Se questa situazione non vi fosse, non avrebbe alcuna utilità pratica l’esercizio della giurisdizione, quindi non si avrebbe azione.

Innanzi tutto lesione di un diritto: infatti il diritto al giudizio costituzionalmente garantito – può esercitarsi solo ove si prospetti una situazione di fatto contraria ad individuati diritti o interessi giuridicamente protetti.

Ciò risulta chiaramente dall’art. 24 Cost. che garantisce il potere di azione “per la tutela dei diritti e interessi legittimi” e tale potere, come ritenuto dal giudice delle leggi, “ha a suo presupposto il possesso in chi l’esercita della titolarità di una situazione giuridica subiettiva di vantaggio, di carattere sostanziale, il cui riconoscimento, in caso di controversia, sia posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio” (Corte Cost. n. 7 del 1962).

Lo stesso principio è ribadito dall’art. 99 c.p.c. e dall’art. 2907 c.c., per cui il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti al fine di concludersi con il raggiungimento dell’effetto giuridico tipico, cioè con l’affermazione o con la negazione del diritto dedotto in giudizio, risultando inammissibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, perchè solo l’intera fattispecie, una volta perfezionatasi, può nella sua interezza costituire oggetto di accertamento (ex aliis, Cass. n. 10039 del 2002).

Dunque l’interesse ad agire, che legittima alla proposizione della domanda, è dato dalla contestazione non già di un fatto bensì di un diritto. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto (Cass. SS.UU. n. 27187 del 2006).

In special modo si è discusso a proposito delle azioni di mero accertamento nelle quali l’accertamento stesso, anzichè avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo – perchè, ove di queste si riconosca l’ammissibilità anche oltre i casi specifici espressamente previsti dalla legge, in un ordinamento, come quello vigente, nel quale non si rinviene alcuna disposizione che disciplini in termini generali l’istituto ed i limiti della sua utilizzazione, non resta che la norma di previsione della necessità dell’interesse ad agire a somministrare lo strumento pratico di distinzione fra azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto (per tutte v. Cass. n. 4444 del 1995).

In secondo luogo occorre l’oggettività della lesione del diritto.

Nel senso che l’interesse ad agire non può essere riconosciuto laddove risponda ad un convincimento meramente soggettivo della parte, magari strumentale alla soluzione solo in via di massima o accademica di una questione di diritto. Ovvio che colui che agisce, se si decide a farlo, sia convinto di avervi interesse. Ma non può pretendere che, per il solo fatto di averla proposta, la domanda sia presa in considerazione. Occorre che superi il criterio di selezione rappresentato appunto dall’interesse ad agire oggettivamente valutato.

Nel senso che la situazione giuridica soggettiva vantata, pur dovendosi prescindere dalla fondatezza della domanda, deve essere astrattamente tutelabile dall’ordinamento, sicchè non si può agire in giudizio per difendere un interesse che sin dalla sua prospettazione non abbia consistenza di interesse giuridicamente protetto.

Analogamente a quanto accade per l’altra condizione dell’azione rappresentata dalla legittimazione ad agire (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016) ciò che rileva è la prospettazione, e cioè l’affermazione di un diritto di cui si può esser titolari, ben potendo accadere, all’esito del processo, che si accerti che la pretesa non sia fondata, ma ciò attiene al merito della causa e non esclude a priori l’interesse a promuovere il processo. Di qui anche l’analogia di regime giuridico per cui il difetto di interesse ad agire è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il giudicato (per tutte cfr. Cass. n. 15084 del 2006).

Infine requisiti per l’attribuzione alla parte del potere di agire in giudizio sono la concretezza e l’attualità dell’interesse di cui all’art. 100 c.p.c., a presidio di un uso responsabile del processo che così ingenti risorse impiega.

Necessaria presenza, dunque, della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante il processo e l’intervento necessario di un giudice. La concretezza dell’interesse all’agire processuale è misurata dall’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l’interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove. Sarebbe inutile dare ingresso ad una attività processuale allorquando dall’accoglimento della domanda non possa conseguire alcun vantaggio obiettivo per la parte ovvero alcuna modificazione giuridicamente rilevante.

In tale aspetto l’interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale.

Nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell’indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all’interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr., ex plurimis, Cass. n. 487 del 1980; Cass. n. 6177 del 1985; Cass. n. 1897 del 1988; Cass. n. 10062 del 1998; Cass. n. 13293 del 1999; Cass. n. 5635 del 2002; Cass. n. 24434 del 2007).

Al giudice non è consentito esprimersi preventivamente per orientare comportamenti, come se potesse dare “pareri giuridici” (così, da ultimo, Cass. n. 14756 del 2014) ovvero risolvere questioni in vitro (ab imo Cass. n. 2785 del 1971).

Secondo un cospicuo orientamento, poi, il requisito dell’attualità dell’interesse ad agire viene temperato nelle azioni di mero accertamento, per le quali non sarebbe necessario l’attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti ed obblighi da esso scaturenti; in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenterebbe un risultato utile, giuridicamente rilevante (tra le più recenti: Cass. n. 12893 del 2015 e n. 16262 del 2015). Tale incertezza può preesistere alla instaurazione della lite, ma potrebbe anche manifestarsi dopo, per il solo fatto della contestazione in giudizio (tra le altre: Cass. n. 4496 del 2008; Cass. n. 3362 del 1998).

Difficile negare che la certezza giuridica sia un bene cui ogni parte possa aspirare, anche in prevenzione.

Tuttavia si tratta di casi limitati alle ipotesi di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico in quanto l’interesse individuale deve essere coordinato con il canone processuale imposto dall’art. 100 c.p.c., che non protegge solo il singolo dagli atti di iattanza altrui (secondo l’interpretazione maturata nel secolo scorso) ma – in una prospettiva più ampia che riguarda l’efficienza dell’intero sistema giurisdizionale, in una situazione di risorse contingentate nonostante l’aumento esponenziale della domanda di giustizia consente l’accesso ad essa ove sia indispensabile, inibendo l’uso non serio o addirittura abusivo del processo.

5.2.- Alla stregua dei principi esposti si reputa che, nella controversia sottoposta all’attenzione del Collegio, difetti negli istanti il necessario interesse ad agire come innanzi configurato.

La stessa Corte territoriale ha riconosciuto l’ordine di servizio contestato dai lavoratori “solo potenzialmente” pregiudizievole “per la loro situazione giuridica”.

In effetti, alla proposizione dell’azione, per alcuno degli attori in giudizio risultava verificata la negazione dell’autorizzazione datoriale al compimento del “cambio turno” tra agenti ovvero al conseguimento di uno degli altri benefici previsti dall’ordine di servizio appena emanato.

La mancanza in radice del presupposto di fatto indispensabile a costituire il diritto preteso priva di attualità l’interesse alla proposizione della relativa azione, la quale assume un rilevo meramente ipotetico o eventuale.

Invero non sono state dedotte a fondamento della domanda circostanze di fatto quali la negazione dell’autorizzazione della società rispetto ad una richiesta dei lavoratori circa il conseguimento di uno dei benefici previsti dall’ordine di servizio – per trovarsi loro in una delle condizioni ostative previste dall’ordine medesimo – proprio perchè tali circostanze non si erano ancora realizzate: tanto proietta l’azione in un giudizio futuro, rispetto ad una lesione del tutto ipotetica perchè detti fatti avrebbero potuto non accadere mai.

Inoltre non può essere riconosciuto al singolo lavoratore un interesse legittimante il potere di agire, neanche in via di mera prospettazione, rispetto a provvedimenti datoriali futuri e discrezionali attinenti alla gestione dell’organizzazione del lavoro della collettività dei dipendenti, quando ancora non abbiano inciso su diritti propri già riconosciuti in base a norme di legge e di contratto.

Infatti il datore di lavoro, nell’esplicazione della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., agisce in piena libertà, senza alcun vincolo nei confronti della generalità dei dipendenti (in termini, Cass. SS.UU. n. 6031 del 1993; conf. Cass. SS. UU. n. 4570 del 1996). Gli stessi principi di correttezza e di buona fede non creano obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro, bensì rilevano o come modalità di generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritto e di obbligo, oppure come comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di protezione. Sicchè la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. – aventi funzione integrativa dell’obbligazione assunta dal debitore e costituenti limite all’esercizio delle corrispondenti pretese – è configurabile solo nell’ipotesi in cui vengano lesi diritti già riconosciuti dalla legge o dal contratto, senza che le stesse regole possano configurare obblighi aggiuntivi (tra le ultime v. Cass. n. 4239 del 2015; Cass. n. 12563 del 2014; Cass. n. 6501 del 2013).

Solamente ove la situazione di fatto dalla quale si assume discendere la violazione dei principi di correttezza e buona fede si sia concretamente realizzata può misurarsi l’effettivo inadempimento di detti obblighi strumentali rispetto a preesistenti diritti riconosciuti dalla legge o dal contratto a determinati titolari; diversamente non si può interrogare il giudice sulla portata di futuri ed eventuali inadempimenti, perchè alla funzione giurisdizionale contenziosa non compete dare consigli su quale sia la via giusta da seguire, quanto piuttosto dire se la via seguita sia giusta o sbagliata.

Nè, tanto meno, il lavoratore uti singulus può farsi portatore, sindacando poteri datoriali discrezionali in nome della correttezza, della lealtà e della ragionevolezza nella gestione dei rapporti di lavoro, di un interesse collettivo della comunità cui appartiene, al di fuori dei casi previsti dalla legge, come accade ad esempio per le organizzazioni sindacali.

In definitiva il complesso meccanismo giudiziario non può essere attivato in prevenzione per dirimere conflitti potenziali a tutela di posizioni soggettive di incerta consistenza bensì per risolvere controversie conclamate, in cui lo stato di fatto contrario al diritto si sia già realizzato e, sopra tutto, non dipenda da ulteriori ed eventuali determinazioni discrezionali di parte alle quali l’esito del giudizio sia inevitabilmente condizionato.

6.- Conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., perchè la causa non poteva essere proposta. Resta naturalmente assorbito il secondo motivo di ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia, in quanto parte ricorrente ha già ottenuto, per altra via, l’annullamento della sentenza gravata.

Il Collegio ritiene di compensare le spese dell’intero giudizio in ragione della novità della questione e delle opposte decisioni assunte nei gradi di merito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di S., L., F. e R.; accoglie il primo motivo di ricorso nei confronti delle altre parti e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara assorbito il secondo motivo; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

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