Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16626 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 10/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22626/2016 proposto da:

O.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RICCIARDI che lo

rappresenta e difende, unitamente all’avvocato ALESSANDRO FERRARA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FROSINONE;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di FROSINONE, depositata il

27/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Giudice di pace di Frosinone ha respinto il ricorso proposto dal sig. O.N., cittadino del Marocco, avverso l’espulsione intimatagli dal Prefetto, con decreto 16 giugno 2016, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), facendo leva sulla condanna a 4 anni di reclusione per rapina, appena scontata, e ad altri precedenti penali per violazione della legge sugli stupefacenti, rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, da cui ha dedotto la pericolosità sociale dell’espulso;

il sig. O. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;

l’automa intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo di ricorso – con il quale, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che il Giudice di pace abbia confermato la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente basandosi sui soli precedenti penali del medesimo – è fondato;

questa Corte, invero, ha già avuto occasione di chiarire che il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), deve avere ad oggetto il riscontro dell’esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, così come sostituito dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 2, ovvero nella Legge Antimafia 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, come sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 13 (riferimenti da intendersi attualmente alle corrispondenti disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo quanto previsto dall’art. 116, di tale decreto), riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 12721/2002, 5661/2003, 11321/2004, 17585/2010, 18482/2011);

nella verifica della concreta sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale, inoltre, il giudice di pace ha poteri di accertamento pieni – sia pure circoscritti all’ambito fattuale dedotto dalle parti – e non limitati da una insussistente discrezionalità dell’amministrazione (cfr. Cass. 11466/2013);

il Giudice di pace di Frosinone non si è attenuto ai predetti principi, essendosi limitato a prendere atto dei precedenti penali dell’espulso omettendo del tutto di verificare la fondatezza della valutazione di pericolosità sociale formulata dal Prefetto, sia sotto il profilo della riconducibilità dei fatti accertati ad una delle ipotesi di pericolosità sociale definite dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1 (ora, per quanto sopra precisato, il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, di identico contenuto, il quale fa riferimento a: “1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”), nessuna delle quali viene chiaramente e specificamente evocata; sia sotto il profilo dei criteri, sopra richiamati, della attualità della pericolosità e della valutazione globale della personalità dell’interessato alla luce anche degli elementi allegati dal medesimo in giudizio;

il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che il Giudice di pace non abbia tenuto conto dei vincoli familiari e dei legami del ricorrente in Italia, nonchè dell’assenza di legami nel paese di origine, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, è invece infondato, applicandosi della disposizione alle sole espulsioni disposte ai sensi delle lett. a) e b) del comma 2 dell’art. 13 cit.;

l’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese al Giudice di pace di Frosinone in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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