Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16626 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 04/08/2020), n.16626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27606/2012 R.G. proposto da:

Mediterranea Ferro M. di S.M. s.a.s, in

liquidazione, in persona del liquidatore Giovanni Muratore,

rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Alessandro Paino e dall’Avv. Salvatore Taverna,

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in

Roma, Viale Regina Margherita n. 262/264;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

e contro

Amministrazione Economia e Finanza dello Stato;

– intimata –

nonchè sul ricorso iscritto al n. 27609/2012 R.G. proposto da:

F.R., rappresentata e difesa, come da procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Alessandro Paino e dall’Avv.

Salvatore Taverna, elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo, sito in Roma, Viale Regina Margherita n. 262/264;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

Amministrazione Economia e Finanza dello Stato;

– intimata –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, n. 70/14/2011, depositata il 21-10-2011, e n. 230/25/2011,

depositata il 25 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre

2019 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento, a seguito di processo verbale di constatazione, per l’anno 1998, nei confronti della società Mediterranea Ferro M. di M.S. s.a.s., della quale la contribuente era socia al 50%, evidenziando che la società aveva indicato nel bilancio chiuso al 31-12-1998 la somma di lire 26.145.000 quale perdita anzichè utile, e che vi era uno scostamento tra le giacenze “fisiche” rinvenute al momento dell’accesso (27-10-1998) pari a lire 1.563.757.805 e la giacenze “contabili”, pari a lire 1.589.165.511, con una differenza di lire 25.407.706, con applicazione della percentuale di ricarica del 33,70 %, come dichiarata dal legale rappresentante, per la somma, quindi, di lire 33.970.102, che la società aveva poi affermato di avere presentato dichiarazione integrativa per la correzione del predetto errore nella dichiarazione, avendo indicato la somma di lire 26.145.000 tra le perdite anzichè tra gli utili, che, quindi, la somma dovuta dalla società era di lire 316.000.000, imputabile poi ai due soci nella misura del 50 % per ciascuno.

2. Altro avviso di accertamento veniva poi emesso nei confronti della socia F.R. per la somma di lire 158.300.000, pari al 50% della somma di lire 316.000.000 a carico della società, pur avendo la socia affermato di avere presentato la dichiarazione integrativa in data 25-7-2000, portando il reddito “dichiarato” da partecipazione da lire 51.453.000 a lire 77.598.000.

L’altro socio, S.M., invece, aderiva al condono di cui alla L. n. 289 del 2002.

3. La società proponeva impugnazione, deducendo che solo per errore la somma di lire 26.145.000 era stata indicata come perdita, anzichè come utile e che era stata presentata dichiarazione integrativa.

4. La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 168/5/2008 accoglieva il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza 70/14/2011 accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate.

5. La socia proponeva ricorso deducendo che l’Agenzia delle entrate non aveva tenuto conto della dichiarazione integrativa del 25-7-2000, che le presunzioni di cui al D.P.R. n. 700 del 1973, art. 39, non erano gravi, precise e concordanti, che vi era stata violazione della buona fede ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10.

6. La Commissione tributaria provinciale di Palermo (sentenza 103/5/2008) accoglieva il ricorso della socia, in quanto con altra decisione della Commissione tributaria provinciale era stato accolto il ricorso proposto dalla società.

7. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza 230/25/2011, accoglieva l’appello della Agenzia delle entrate nei confronti della socia, in quanto con altra pronuncia (70/14/2011 depositata il 21-10-2011) era stato accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate nei confronti della società.

8. Avverso tali sentenze proponevano ricorso per cassazione sia la società (proc. 27606/2012) sia la soda (proc. 27609/2012).

9. Resisteva in entrambi i giudizi con distinti controricorsi l’Agenzia delle entrate.

10. La Cassazione, Sesta Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria n. 14856/2014 del 30-6-2014, nel procedimento 27609/2012 riguardante la posizione della socia, avendo rilevato la carenza del litisconsorzio necessario originario, ma considerando la pendenza di un altro giudizio dinanzi alla Corte (proc. 27606/2012) concernente il reddito della società di persone, per il quale non era stata ancora fissata l’udienza, rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile.

11. Questa Corte, nel procedimento riguardante la socia (n. 27609/2012), disponeva, in data 17-1-2019, rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta con il procedimento pendente n. 27606/2012 riguardante la società.

12. F.R. ha depositato memoria affermando che è stata ammessa alla definizione agevolata di cui al del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, producendo anche copia dei cinque versamenti effettuati in favore di Riscossione Sicilia s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Anzitutto, si dispone la riunione del procedimento 27609/2012 al presente procedimento (27606/2012), in quanto trattasi di ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Mediterranea s.a.s. e della socia F.R., che vanno trattati congiuntamente, per ragioni di connessione, stante il principio di trasparenza D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., norma quest’ultima applicabile anche nel giudizio di cassazione (Cass., n. 2011/22631).

1. Con il primo motivo di impugnazione nel procedimento 27606/2012, la società deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1. Nullità della sentenza e del procedimento”, in quanto non è stato integrato il contraddittorio con la società, versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

2. Con il secondo motivo di impugnazione nel procedimento 27606/2012 la società si duole della “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, in quanto la ricorrente, dopo essersi avveduta dell’errore commesso (la somma di lire 26.145.000 non era perdita di esercizio ma un utile), ha dimostrato l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8. Il giudice di appello ha, invece, ritenuto che tale prova non era stata fornita dalla società.

3. Con il terzo motivo di impugnazione nel procedimento 27606/2012, la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), in quanto la percentuale di ricarico applicata è stata desunta da presunzioni semplici, non assistite dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.

4. Con il quarto motivo di impugnazione nel procedimento 27606/2012, I ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, in quanto non è possibile ricostruire una semplice media e riportarla nell’ambito di una singola impresa senza il preventivo confronto con dati oggettivi.

5. Con il quinto motivo nel procedimento 27606/2012 (riportato a pagina 42), la società contesta la ricostruzione del reddito anche per violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3,24,41 e 53 Cost..

6. Con il primo motivo di impugnazione nel procedimento 27609/2012, la socia deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1. Nullità della sentenza e del procedimento”, in quanto non è stato integrato il contraddittorio con la società, versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

7. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, in quanto la Commissione regionale si è limitata, per accogliere l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate, a richiamare la decisione di altro collegio che aveva accolto il gravame proposto dalla Agenzia delle entrate nei confronti della società, riguardante i redditi della stessa, adottando dunque una motivazione per relationem, senza una autonoma valutazione e senza dare atto di avere esaminato i motivi di gravame.

8. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Nullità della sentenza”, in quanto la sentenza della Commissione regionale, a riprova della assoluta carenza di motivazione, non ha tenuto conto del fatto, del tutto non contestato tra le parti, della intervenuta presentazione della dichiarazione integrativa da parte della socia in data 25-7-2000.

9. Con riferimento al procedimento n. 27609/2012 va dichiarata l’estinzione per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la socia ricorrente ha affermato di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, producendo copia dei cinque versamenti effettuati in favore della Riscossione Sicilia s.p.a..

10. Con riferimento, invece, al procedimento n. 27606/2012, relativo alla impugnazione presentata dalla società, si rileva che il primo motivo, attinente alla dedotta violazione del principio del contraddittorio, essendo sussistente il litisconsorzio necessario tra società e soci, è infondato, in quanto i due soci M.S. e F.R. hanno aderito al condono, mentre in questo processo si controverte soltanto sul reddito della società.

11. Il secondo motivo del ricorso della società (n. 27606/2012) è inammissibile. La ricorrente afferma di avere prodotto in giudizio la dichiarazione integrativa (modello unico 1999) ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, per la correzione della indicazione della somma di lire 26.145.000, indicata come perdita di esercizio anzichè come utile.

Tuttavia, la società, in violazione del principio di autosufficienza, non ha trascritto il contenuto della dichiarazione integratriva asseritamente prodotta in giudizio, nè indicato in quale fase processuale sia avvenuta tale produzione. Nè è stata prodotta nè trascritta la ricevuta della consegna della dichiarazione integrativa.

12. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso della società (n. 27606/2012), che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

Infatti, in tema di accertamento analitico induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l’applicazione di percentuali diverse (Cass., 29 dicembre 2016, n. 27330).

Nella specie, la percentuale di ricarico è stata calcolata in relazione alla media dei due anni precedenti, ma la società non ha indicato le ragioni di un diverso calcolo di tale percentuale.

13.Le spese del giudizio relative al procedimento 27606/2012 vanno poste a carico della società per il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Le spese del giudizio n. 27609/2012, relativo alla socia, per il quale vi è stata dichiarazione di estinzione, vanno compensate tra le parti, in conseguenza della scelta della socia di aderire alla procedura di definizione agevolata.

PQM

Dispone la riunione del procedimento n. 27609/2012 al presente procedimento; dichiara estinto il procedimento n. 27609/2012, relativo alla socia, per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le relative spese tra le parti.

Rigetta il ricorso n. 27606/2012 relativo alla società.

Condanna la società a rimborsare in favore dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

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