Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16625 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. III, 16/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26879/2006 proposto da:

TECNOHOUSE IMMOBILIARE DI COLUMELLA PAOLO (OMISSIS) in persona

dell’omonimo titolare C.P., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO

GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato DI RELLA Luigi giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AVELLA COSIMO & MICHELE SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1213/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

Sezione Seconda Civile, emessa il 28/11/2005, depositata il

19/12/2005, R.G.N. 1077/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato LUIGI DI RELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 21 maggio 1997 la agenzia immobiliare Tecno House di Ruvo di Puglia, in persona del titolare C.P. – da ora detta in breve Agenzia immobiliare – convenne dinanzi al Pretore di Trani la società s.n.c. di Avella Cosimo e Michele e ne chiese la condanna al pagamento del corrispettivo per L. 10 milioni oltre Iva, per la mediazione prestata in relazione alla vendita di due appartamenti siti in (OMISSIS). Si costituiva la società convenuta e deduceva che lo incarico era nullo per la presenza di clausola vessatoria e comunque non adempiuto.

2. Il Tribunale di Trani – subentrato ex lege al Pretore – con sentenza n. 42 del 2001 rigettava la domanda ritenendo invalido lo incarico per la vessatorietà delle clausole.

3. Contro la decisione proponeva appello la agenzia immobiliare chiedendo la riforma della decisione e la condanna alla rifusione dei due gradi del giudizio; resisteva la controparte e chiedeva il rigetto del gravame.

4. La Corte di appello di Bari con sentenza del 19 dicembre 2005 rigettava lo appello, confermando la sentenza e condannava la agenzia immobiliare alla rifusione delle spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre la agenzia deducendo unico motivo di gravame; non resiste la controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine al motivo dedotto, che per chiarezza viene in sintetica esposizione. Ne segue la confutazione.

Nell’unico motivo si deduce lo error in iudicando per la violazione o falsa applicazione dell’art. 1341 cod. civ., in relazione alla clausola 5 del contratto di mediazione atipico del (OMISSIS) sottoscritto dalle parti in forza del quale la soc. Avella si obbligava a pagare il pattuito compenso di 10 milioni anche nel caso di rinuncia a vendere gli immobili oggetto dello incarico e anche nel caso di revoca o recesso dal contratto di mediazione. Si deduce, come quesito di diritto – peraltro non richiesto dalla procedura vigente al tempo del ricorso, la seguente proposta ermeneutica: “in caso di incarico mediatorio conferito senza la fissazione di un termine finale, il patto che in deroga alla norma dell’art. 1755 c.c., contempli il diritto del mediatore al compenso anche in caso di revoca dello incarico mediatorio, configura una legittima espressione della autonomia contrattuale delle parti, non rientrante nelle ipotesi contemplate dall’art. 1341 c.c., e pertanto non abbisognevole di specifica approvazione per iscritto ai sensi del secondo comma di detto art. 1341”.

7. In senso contrario si osserva che tale proposta interpretativa, ora presentata in forma di domanda di annullamento del decisum, risulta incompleta in relazione alla fattispecie da sussumere sotto le norme di riferimento, costituite dal combinato disposto tra l’art. 1755 c.c., che attribuisce al mediatore il diritto alla provvigione ove il contratto sia concluso per lo effetto del suo intervento e l’art. 1341 c.c., comma 2, che descrive le clausole vessatorie, tra cui rientra sicuramente quella inserita come clausola cinque, che affida al mediatore un diritto al compenso anche senza causa o nel caso di revoca dello incarico con rinuncia all’affare.

Ed in vero correttamente la Corte – a ff. 6 e 7 della motivazione – ha ritenuto, pur considerando i precedenti di questa Corte in tema di previsione di un compenso nel caso di revoca anticipata del mandato, ritenuta lecita ove convenuta dalle parti, che la clausola in esame ha un contenuto limitativo della autonomia negoziale della parte che affida lo incarico, di una dimensione che espropria qualsiasi potere dispositivo e di controllo dello affidante, e per di più senza limiti temporali, risolvendosi in un patto di irrevocabilità non temporanea, vietato dalla legge – come risulta anche dai precedenti arresti di questa Corte 1993 n. 6384 e 1998 n. 1639. La Corte di appello inoltre precisa che la valutazione della vessatorietà della clausola si pone in relazione allo intero contesto del documento e delle clausole contrattuali, rendendo evidente che la clausola pone un insormontabile ostacolo proprio a quella autonomia contrattuale che risulta tutelata dalla speciale disciplina delle clausole contrattuali, ancorchè siano state specificatamente approvate. Infine non risulta fondata la tesi della mediazione atipica, proprio per la ragione che il documento evidenzia un rapporto di mediazione bilaterale su incarico del promesso venditore, di guisa che la clausola vessatoria non rende atipico il rapporto, ma lo rende inesigibile da parte di chi si rivolge al mediatore per la conclusione di un affare confidando in un adempimento entro termini ragionevoli e secondo una condotta di buona fede.

In conclusione non sussiste alcun error in iudicando e la pronuncia della Corte di appello merita conferma integrale anche per le argomentazioni in diritto svolte nella parte motiva, che attiene ad una quaestio voluntatis, secondo un prudente apprezzamento delle prove.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese non avendo svolto difese la controparte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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