Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16625 del 08/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 08/08/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 08/08/2016), n.16625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.S.A.H.M., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato,

giusta procura generale del 16 aprile 2015 a ministero del Console

Onorario d’Italia a Praia Capo Verde dott.

H.C.A.B., dalla dott.ssa GIARDINA CATERINA (C.F. GRDCRN72R41C2B6T)

ed elett.te dom.to in Via Francesco Padovani n. 20, Palermo, presso

lo studio dell’avv. Giuseppe Cascina (C.F. CSCGPP69C16G273S), p.e.c.

avvcascipec.it, che lo rappresenta e difende per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Palermo nel proc.

civ. n. 3100/2015, depositato il 6 marzo 2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

giugno 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Giuseppe CASCINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo e del 4^

motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo e rigettati i

restanti motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di pace di Palermo ha convalidato il decreto di espulsione, nonchè il decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera emessi rispettivamente dal Prefetto e dal Questore il 2 marzo 2015 nei confronti del sig. D.S.A.H.M., cittadino di Capo Verde.

Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi di censura. L’amministrazione intimata non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va esaminato con priorità il terzo motivo di ricorso, con il quale, deducendo violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis cit., e nullità del procedimento, viene posta una questione pregiudiziale di rito.

Il ricorrente lamenta di essere stato informato dell’adozione dei decreti di espulsione e di accompagnamento soltanto nel corso dell’udienza di convalida; di non essere stato perciò in grado di difendersi, nè di avvisare il proprio difensore di fiducia, del resto non avvisato dall’ufficio, e di essere stato assistito in udienza da un avvocato nominato dal giudice, che tuttavia non aveva potuto svolgere alcuna difesa in mancanza delle necessarie informazioni. Fa presente, a conferma dei propri assunti in fatto, che dal verbale dell’udienza di convalida risulta che questa era iniziata alle ore 12,30 del 4 marzo 2015 e si era conclusa dieci minuti dopo, alle ore 12,40, e che i decreti di espulsione e di accompagnamento gli erano stati notificati alle ore 12,35 dello stesso giorno.

2. – Il motivo è fondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, “il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero (…), qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271”.

Il destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ha dunque diritto di essere “tempestivamente informato” dell’udienza di convalida e ha diritto, altresì, di farsi assistere all’udienza da un difensore di fiducia.

La tempestività dell’informazione cui ha diritto l’interessato dev’essere valutata in relazione alla funzione dell’informazione stessa di consentire all’interessato di partecipare all’udienza per difendersi e di nominare eventualmente un difensore di fiducia. Ciò significa che l’informazione, comprensiva della comunicazione dei provvedimenti di espulsione e di accompagnamento (obbligatoria ai sensi del cit. art. 13, comma 7), su cui verterà la discussione, deve necessariamente precedere l’udienza, e non può essere data nel corso di essa: altrimenti qualsiasi concreta possibilità di difesa, mediante produzione di documenti o altri elementi a discarico eventualmente in possesso dell’interessato, viene compromessa, così come viene frustrata la facoltà di avvalersi di un difensore di fiducia.

Poichè nella specie, invece, come risulta dai documenti prodotti dal ricorrente, che confermano i suoi assunti, la notifica dei decreti di espulsione e di accompagnamento avvenuta soltanto nel corso dell’udienza di convalida, quest’ultima è nulla unitamente al decreto emesso a conclusione di essa.

3. – I restanti motivi di ricorso sono assorbiti.

4. – Il decreto impugnato va pertanto cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine perentorio entro il quale la convalida avrebbe dovuto essere pronunciata.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l’amministrazione intimata alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

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