Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16625 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 10/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19354/2016 proposto da:

B.H., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE

D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI ROMA, QUESTURA DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato

l’8/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Il Giudice di pace di Roma ha convalidato il decreto di trattenimento della sig.ra B.H., di nazionalità nigeriana, nel centro di identificazione ed espulsione di (OMISSIS) pronunciato dal Questore di Milano il 5 febbraio 2016, affermando l’insussistenza di elementi ostativi al trattenimento e l’irrilevanza della pendenza del ricorso presentato dall’interessata al Tribunale avverso il diniego di protezione internazionale da parte della competente commissione territoriale.

La sig.ra B. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 7 e 32, art. 46 della direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 19 e 5, si sostiene che la proposizione del ricorso al tribunale avverso il diniego di protezione internazionale da parte della commissione aveva automatico effetto sospensivo dell’efficacia del diniego, con la conseguenza che la ricorrente non poteva essere espulsa; onde, sussistendo una causa di manifesta illegittimità dell’espulsione, anche il conseguente trattenimento era illegittimo e il Giudice di pace avrebbe dovuto rifiutarne la convalida.

1.1. Il motivo è fondato.

Come esattamente osservato dalla difesa della ricorrente, il D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 19, comma 4, dispone che la semplice proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento negativo della commissione per la protezione internazionale sospende l’efficacia esecutiva di tale provvedimento (tranne che in alcune ipotesi, non dichiarate però sussistenti nella specie dal Giudice di pace).

Conseguentemente non scatta l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, permanendo invece la situazione di inespellibilità prevista dall’art. 7, comma 1, “fino alla decisione della commissione territoriale” (cfr. anche Cass. 11102/2013, 5306/2014, 24415/2015).

Quanto sopra è del resto imposto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, secondo la quale “l’art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l’adozione della decisione dell’autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all’esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione” (sentenza 30 maggio 2013, C534/11 Arslan).

Tanto precisato, va altresì richiamato il più recente orientamento di questa Corte in tema di poteri di sindacato del giudice della convalida del decreto di trattenimento sul provvedimento espulsivo che ne è presupposto.

Con ordinanza 5 giugno 2014, n. 12609, questa Corte si è adeguata agli sviluppi della giurisprudenza CEDU (in particolare le sentenze 8 febbraio 2011, ric n. 12921/04, Seferovic c. Italia, e 10 dicembre 2009, ric. n. 3449/05, Hokic e Hrustic c. Italia) in tema di interpretazione dell’art. 5, p. 1, della Convenzione, quanto alla definizione della nozione di arresto o detenzione “regolari” disposti nel corso di un procedimento di espulsione. Precisando il proprio consolidato orientamento, secondo cui al giudice della convalida del trattenimento o accompagnamento coattivo dell’espulso alla frontiera non è consentito alcun sindacato di legittimità sul sottostante provvedimento espulsivo, del quale deve limitarsi a verificare soltanto l’esistenza e l’efficacia, questa Corte ha affermato che tale giudice è investito anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la “manifesta” illegittimità del provvedimento espulsivo, da intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla medesima giurisprudenza CEDU e nella specie argomentabile in base alla indiscussa sussistenza del presupposto di fatto della inespellibilità (cfr. sent. Seferovic, sopra richiamata).

2. Il restante motivo di ricorso è assorbito.

3. Il Giudice di pace ha pertanto errato nel negare in radice la rilevanza, in sede di convalida del trattenimento, del ricorso al tribunale avverso il diniego di protezione internazionale. Il suo provvedimento va pertanto cassato senza rinvio, essendo trascorso il termine di decadenza per provvedere a tale convalida.

Le spese dell’intero processo, sia di merito che di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di merito, e in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; spese tutte da distrarre in favore del difensore antistatario avv. Itala Mannias.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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