Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16624 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 28/07/2011), n.16624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 787-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliata in Roma, via GERMANICO 172

presso lo studio dell’Avv. Galleano Sergio, che la rappresenta e

difende assieme all’Avv. Colonna Vito per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5193/2008 della Corte d’appello di Bari,

pronunziata in causa n. 4722/07 r.g. lav., depositata in data

22.12.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

CESQUI Elisabetta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- F.M. chiedeva al giudice del lavoro di Bari di dichiarare nullo il termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 11.4-30.6.00.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla richiedente, la Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 22.12.08, accoglieva l’impugnazione. Il giudice rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il primo contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda.

Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che il contratto, relativo al periodo 11.4-30.6.00, il termine fosse illegittimamente apposto, con instaurazione fin dall’inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e obbligo del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo di risarcimento dalla costituzione in mora.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva F. con controricorso.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

4.- Con i due motivi di ricorso Poste Italiane s.p.a. deduce violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, degli artt. 1362 e segg. c.c. e art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, nonchè degli accordi 25.9.97, 16.1.98 e 27.4.98, nonchè omessa ed insufficiente motivazione, contestandosi l’interpretazione della contrattazione collettiva cui è pervenuto il giudice di merito.

5.- Deve preliminarmente rilevarsi che nella sentenza impugnata in alcuni passaggi si fa riferimento ad un contratto stipulato il 15.12.99, avente la stessa causale ma diverso per periodo di efficacia (18-31.12.99) che quello oggetto della domanda. Essendo ben chiaro dal complesso della la sentenza impugnata che oggetto della controversia era il contratto 11.4-30.6.00, deve ritenersi che il riferimento al diverso contratto sia frutto di un ininfluente lapsus calami dell’estensore.

5.- Esaminando congiuntamente i due motivi, il ricorso deve essere ritenuto infondato in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che sulle questioni oggi sollevate dalla ricorrente ha adottato orientamenti ormai consolidati.

6.- La L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione di nuove ipotesi di apposizione del termine al rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Con tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, tanto che la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con essi le parti abbiano voluto riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate da detto accordo integrativo. Dato che per far fronte a tali esigenze l’impresa poteva procedere ad assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino al 30.4.98, i contratti a termine successivamente stipulati mancano di presupposto normativo.

In altre parole, le parti collettive avevano raggiunto un’intesa priva di limite temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi che tale limite avevano posto, fissandolo inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo ove il contratto fosse scaduto in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378). Conseguentemente i contratti scaduti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- negoziale costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva, che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’irrilevanza dell’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto all’accertamento della nullità si era già perfezionato. Quando anche con quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (ormai scaduto in forza degli accordi attuativi), in ogni caso sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilità del diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi perchè adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

7.- Essendo stato il contratto a termine di F., oggetto della pronunzia impugnata, stipulato per il periodo 11.04-30.06.00, il termine era illegittimamente apposto ed i motivi sono da ritenere infondati.

8.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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