Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16624 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16624 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 5449-2007 proposto da:
BALLOTTI

SISTEMI

S.R.L.

(c.f.

01737600369),

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA

Data pubblicazione: 03/07/2013

CLOTILDE 7, presso l’avvocato SANTOSUOSSO DANIELE
UMBERTO, che la rappresenta e difende unitamente
2013
1013

all’avvocato FESTI FIORENZO,

giusta procura a

margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

FALLIMENTO EN GROUP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F.

02081780153), già NASSETTI ETTORE S.P.A., in persona
– del Curatore avv. DAVIDE FARINACCI, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso
l’avvocato MANFEROCE TOMMASO, rappresentato e difeso

procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

controri corrente

2666/2006 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato SANTOSUOSSO
DANIELE UMBERTO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

dall’avvocato REDEGHIERI BARONI ALBERTO, giusta

•••

2

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con la sentenza impugnata (depositata in data 31
ottobre 2006) la Corte di appello di Milano ha confermato
la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in
accoglimento delle relative domande proposte dal

Fallimento En Group s.p.a. in liquidazione (già Nassetti
Ettore s.p.a.) nei confronti della convenuta Balletti
Sistemi s.r.1., l) ha dichiarato inefficace nei confronti
del Fallimento attore, ai sensi dell’art. 67, l ° comma n.
1 1. fall. (notevole sproporzione tra le prestazioni dei
contraenti), l’atto in data 30/31.1.1997 con il quale la
Nassetti s.p.a. (poi diventata En Group s.p.a.) aveva
ceduto, mediante girata, alla Ballotti Sistemi s.r.l.
cambiali emesse a suo favore da terzi per t 562.062,69 a
fronte di un debito scaduto ed a scadere di lire
699.927.588 e conseguentemente ha condannato la convenuta
a pagare al Fallimento il controvalore delle suddette
cambiali all’epoca dell’atto revocato pari a lire
903.566.360, oltre agli interessi legali dal 6.12.2000 al
saldo; 2) ha dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 67,
10 comma n. 2 1. fall. il pagamento di lire 705.000.000
eseguito in data 10.6.1997 alla Ballotti dalla società
fallita per mezzo della società tailandese Sosuco Group
Industries Co. Ltd e, conseguentemente, ha condannato la
Ballotti s.r.l. al pagamento in favore del Fallimento
3

della suddetta somma corrispondente ad euro 346.102,11,
oltre interessi legali dal 16.12.2000 al saldo; 3) ha
dichiarato inefficaci ai sensi dell’art. 67, 2 ° comma 1.
fall. i pagamenti di lire 270.317.683 del 29.10.1996 e di
lire 2.500.000 del 26.2.1997 e conseguentemente, ha

condannato la convenuta a pagare al Fallimento la
complessiva somma di lire 172.817.683 pari ad euro
89.252,89, oltre interessi legali dal 6.12.2000 al saldo.
Contro la sentenza di appello la s.r.l. Ballotti ha
proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi,
articolati in più censure.
Resiste con controricorso la curatela intimata.
2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia vizio
di motivazione e formula – ai sensi dell’art. 366bis
c.p.c. (applicabile ratione temporis) – la seguente
sintesi del fatto controverso decisivo:
<<è pacifico in giudizio che Ballotti Sistemi svolge l'attività di progettazione e costruzione di macchinari per l'industria e che la EN Group svolgeva attività di rivendita a terzi di tali macchinari. E' fatto incontestato in giudizio che, in data 30.1.1997, la EN Group aveva consegnato alla Ballotti n. 3 titoli cambiari per un totale di USD 562.062,69 (equivalenti a lire 903.566.360). E' altresì incontestato — in quanto risulta dalla lettera 30.1.97 firmata da controparte e dalla 4 stessa prodotta in giudizio (doc. n. 14 fascicolo controparte e allegato al presente ricorso sub 'b") — che controparte aveva espressamente qualificato tale dazione di cambiali come «garanzia del pagamento di vostre fatture scadute ed a scadere » Pure incontestato — in quanto risulta dalla lettera 31.1.97 firmata da entrambe le parti e prodotta in giudizio da controparte (doc. n. 18 fascicolo controparte e allegato al presente ricorso sub "c") — è che il giorno dopo le parti avevano convenuto per iscritto che «La Nassetti Ettore s.p.a come precisato nella lettera del 31/1/97 (allegata) consegna alla Ballotti Sistemi Nr. 3 cambiali per un importo complessivo di USD 562.062,69 a copertura di Lit. 615.927.588 relativo all'estratto conto del 25/11/1996 (allegato) e ai Nr. 4 montaggi-avviamenti di Intikeramik I fase (Lit. 21.000.000), Klaukol (Lit. 21.000.000), Al khaley (Lit. 21.000.000), Excell (Lit. 21.000.000)», in cui il riferimento alla "copertura" è evidentemente rivolto ai debiti scaduti ed il riferimento ai "montaggi-avviamenti" ovviamente diretto ad indicare i debiti a scadere cioè, riferiti a macchine non ancora montate ed avviate». La ricorrente lamenta che la corte di merito non abbia accolto la tesi secondo cui si trattava di distinti atti rispettivamente di pagamento e di concessione di garanzia 5 e abbia ritenuto che si trattasse di un'operazione unitaria di pagamento eseguito con cambiali girate. 2.1.1.- Il motivo - là dove non è inammissibile perché veicola censure in fatto - è infondato alla luce della logica e adeguata motivazione fornita dalla corte di merito la quale ha correttamente escluso la funzione di garanzia evidenziando da un lato che «la Ballotti con lo stesso atto è stata autorizzata "a presentare le cambiali allo sconto od a presentare le stesse n. 3 cambiali all'incasso nei tempi tecnici previsti, salvo che la Nassetti Ettore paghi il corrispettivo analogo alle cambiali in data precedente alla data di inoltro delle cambiali presso la banca">> e, dall’altro, che «con il
suddetto atto le parti poi hanno convenuto che il
pagamento da parte della Nassetti di tutte le successive
fatture della Ballotti a decorrere dal 31.1.97 sarebbe
dovuta

avvenire

“con

rimessa

diretta

all’atto

dell’emissione delle fatture stesse, salvo accordi diversi
tra le parti”>>.
2.2.- Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, coma l,
n. 1 1. fall. nonché omessa e/o insufficiente e/o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio.

6

Formula il seguente quesito di diritto: «la dazione da
parte del debitore ex contractu, in luogo del pattuito
pagamento in danaro, di cambiali a scadere emesse da terzi
per un importo superiore al debito contrattuale può essere
qualificato come un atto a titolo oneroso in cui le

prestazioni del fallito superano notevolmente le
controprestazioni a lui date ai sensi dell’art. 67, comma
1, n. 1 1. fall. (nel testo ante riforma)?».
Ribadisce che la girata consisteva in parte con un
pagamento di debiti scaduti e per la rimanente parte in
una garanzia per debiti a scadere. In ogni caso non si
trattava di atto oneroso con prestazioni sproporzionate
bensì di pagamento in parte indebito e soggetto a domanda
ex art. 2033 c.c.
2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.
nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio. Formula il seguente quesito di diritto:
<>.
2.4.1.- Il motivo è inammissibile perché veicola censure
in fatto alla ricostruzione operata dalla corte di merito

– con congrua e logica motivazione – dei rapporti
intercorsi tra le parti.
Peraltro, il giudice del merito ha evidenziato che dai
documenti prodotti risulta che con riferimento alla
commessa ricevuta dalla committente Sosuco (realizzazione
di macchine industriali e loro montaggio presso la
committente) l’appaltatrice Nassetti stipulò con la
Ballotti un contratto di subappalto avente ad oggetto la
stessa commessa. Inoltre l’appaltatrice Nassetti ricevette
dalla sua committente Sosuco un acconto sul pattuito
corrispettivo di appalto di $ 999.995,00 pari a lire
1.671.450.489 e qualche giorno dopo e, precisamente, il
10.6.97 la Nassetti dette ordine alla sua banca di
restituire alla Sosuco lire 737.000.000, di cui lire
705.000.000 per corrispettivo delle macchine e lire
32.000.000 per il loro montaggio e che lo stesso giorno
invitò con un fax la Sosuco a pagare direttamente alla
Ballotti lire 705.000.000; ordine eseguito dalla Sosuco.
Talché correttamente è stata accertata la delegazione di
pagamento (contemplata come modo di pagamento nella
10

scrittura del 31.1.1997) mentre non risulta provata la
risoluzione del contratto di subappalto. Ciò comprovava la
<>.
2.5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la
nullità della sentenza e/o del procedimento, violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e omessa e/o
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Formula il seguente quesito di diritto: «la decisione che
accolga l’azione revocatoria di una delegazione di
pagamento non può pronunciarsi che in confronto di tutte
le parti della delegazione stessa ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 102 c.p.c.>>.
2.6.- Con il sesto motivo la ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e
omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Formula il seguente quesito di diritto: «può il giudice
contestare d’ufficio la conformità all’originale di una
copia fotografica di scrittura in assenza di specifico
disconoscimento ad opera della parte interessata?>>.
11

2.7.- Con il settimo motivo la ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 2,
1. fall. e omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio. Formula il seguente quesito di diritto: <>.
2.7.1.- I quesiti relativi al quinto, al sesto e al
settimo motivo sono del tutto generici ed aspecifici
rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Inoltre i motivi sono inammissibili per violazione
dell’art. 366 bis c.p.c. perché il ricorso per cassazione
nel quale si denunzino con un unico articolato motivo
d’impugnazione vizi di violazione di legge e di
motivazione in fatto, è ammissibile soltanto <> (Sez. U, Sentenza n.
7770 del 31/03/2009).
Il ricorso deve essere rigettato.
12

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in
dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al

liquidate in euro 12.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi
oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2013, nella camera
di consiglio della prima sezione civile della Corte
Suprema di cassazione, che ha disposto la motivazione in

pagamento delle spese del giudizio di legittimità

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