Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16623 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8072/2019 proposto da:

M.H., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Novello,

del foro di Catania elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di

posta elettronica ex art. 366 c.p.c., come da precisazione in

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 da Dott. GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.H. – cittadino del Pakistan – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Caltanissetta avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto – nuovamente dopo un primo episodio nel 2007 – fuggire dal suo Paese nel 2013 poichè abitava in un villaggio, sito nella regione del Kashmir, interessato dalle operazioni di un gruppo di guerriglieri che s’era impadronito di un terreno della sua famiglia, utilizzandolo come campo di addestramento.

Volendo ritornare nel godimento del proprio bene, assieme ai suoi famigliari, dette fuoco al campo d’addestramento, ma da quel momento i guerriglieri presero a minacciarlo anonimamente e la Polizia, interpellata per aiuto, rifiutò d’intervenire.

Il Tribunale nisseno ebbe a rigettare il ricorso poichè ritenne non credibile il racconto reso dal richiedente asilo a giustificazione del suo espatrio; ritenne insussistenti in concreto, e con specifico riguardo al villaggio in cui il ricorrente viveva, le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c; mentre in relazione alla domanda di protezione umanitaria ritenne non fornito elemento alcuno atto a lumeggiare la concorrenza di condizione di vulnerabilità e di apprezzabile inserimento sociale.

Il richiedente protezione ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Collegio nisseno articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, benchè ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal M. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, poichè il Collegio nisseno non ha valutato le sua dichiarazioni circa le ragioni dell’espatrio secondo i parametri legislativi stabiliti al riguardo in quanto il suo narrato era verosimile e correlato alle notizie circa la situazione interna del Pakistan, gravemente deficitaria in relazione al rispetto dei diritti umani ed alla protezione offerta ai propri cittadini dalla Polizia nonchè alla situazione di guerra esistente nel Kashmir, come desumibile dai rapporti redatti da Amnesty International.

Con la seconda ragione di doglianza il M. deduce violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), posto che il Tribunale ha, in modo generico ed impreciso, valutato la situazione socio-politica del Kashmir in effetti zona soggetta ad azioni belliche, siccome reso palese da rapporti redatti da affidabili Organizzazioni internazionali partitamente citati nel motivo di censura.

Le due ragioni d’impugnazione – come anche sottolineato dal ricorrente – sono strettamente connesse tra loro, sicchè possono esser esaminate unitariamente ed appaiono inammissibili.

La critica mossa appare generica – in entrambe le censure – posto che si limita ad apodittica contestazione delle statuizioni adottate dal Tribunale senza un effettivo confronto con la motivazione illustrata nel decreto impugnato.

Difatti il Collegio nisseno ha puntualmente indicato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto non credibile il racconto reso dal richiedente asilo, con specifico riguardo alla situazione socio-politica concorrente nella zona in cui è sito il suo villaggio, sottolineando come la famiglia dello stesso continui a viverci.

Difatti il ricorrente non spiega la ragione del suo ritorno in Patria, dopo il primo espatrio sempre a cagione delle violenze dei guerriglieri e dello stato di guerra nel Kashmir avvenuto nel (OMISSIS); il suo racconto rimane significativamente generico specie con riguardo alle minacce – asseritamente – ricevute a seguito dell’incendio del campo d’addestramento; le minacce risultano rivolte esclusivamente nei suoi confronti pur avendo appiccato l’incendio assieme all’intera sua famiglia; v’è stato un mutamento della versione circa il villaggio di provenienza e circa la situazione socio-politica dello stesso.

Tali analitici accertamenti operati dal Tribunale non vengono attinti da specifica contestazione, limitandosi il ricorrente a proporre mera ricostruzione dogmatica astratta dell’istituto ed a lamentare genericamente che i parametri legali di valutazione della sua credibilità non erano stati rispettati senza anche in concreto illustrarne la ragione.

Con relazione poi alla situazione socio-politica del Kashmir, il Collegio nisseno ha puntualmente richiamato un passo al riguardo presente nel rapporto Easo del 2018 e valutata la specifica condizione del villaggio, indicato come residenza dal M., in relazione alle notizie attinte da detto rapporto.

Sulla scorta di dette informazioni il Tribunale ha evidenziato come, se nella regione si verificavano azioni belliche, tuttavia non interessano la specifica zona di provenienza del M. e non configurano una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa, secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

A fronte di detta puntuale motivazione, il ricorrente si limita a riportare passi di rapporti internazionali che lumeggiano la medesima situazione generale del Pakistan già richiamata dal Collegio nisseno, ma senza confrontarsi, in modo specifico, con la situazione esistente nella zona in cui è sito il villaggio da lui abitato, puntualmente ricostruita dal Tribunale, nonostante la legge prescriva valutazione della specifica posizione del singolo richiedente asilo.

La conclusione del Tribunale non risulta incisa dalla mera contestazione mossa dal ricorrente poichè questa è rimasta allo stato d’opzione valutativa dei medesimi elementi fattuali con prospettazione di tesi meramente alternativa.

Con la terza ragione di impugnazione il ricorrente deduce violazione della norma ex art. 112 c.p.c., D.P.R. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, con riguardo al diniego della protezione umanitaria in quanto il Collegio nisseno non avrebbe valutato la condizione in cui egli si troverebbe in caso di rimpatrio.

L’argomentazione critica esposta si compendia nell’apodittica contestazione del decisum assunto motivatamente dal Collegio nisseno sulla scorta della mera asserzione che il Giudice di prime cure non ebbe ad effettuare la richiesta comparazione.

Viceversa il Tribunale ha partitamente esaminato la concorrenza di condizioni di vulnerabilità, escludendo ciò sulla scorta della non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo, circa la sua vicenda personale, e le sue condizioni di vita in Patria, sulla scorta delle argomentazioni illustrate in relazione all’esame delle altre forme di protezione chieste.

IL Tribunale siciliano ha, inoltre, rilevato come il ricorrente non presenta patologie e nemmeno ha fornito elementi utili a valutare il suo inserimento sociale in Italia, eccezion fatta per un breve periodo lavorativo, mentre in Patria può contare sull’appoggio della famiglia, era dedito ad attività lavorativa e risulta esservi ritornato dopo un primo espatrio per le medesime ragioni di quelle attuali così effettuando la chiesta comparazione – apoditticamente negata nella censura.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante che l’Amministrazione resistente è rimasta intimata. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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