Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16623 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 10/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8639/2016 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE ROSA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO BORGOGNONI;

– ricorrente –

contro

ALITALIA SERVIZI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata –

avverso il decreto n. 102/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato

l’08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione del sig. B.V. allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria dell’Alitalia Servizi s.p.a., ha ammesso il credito dell’opponente a titolo di TFR per la complessiva somma di Euro 51.690,64, in luogo di quella già riconosciuta dal Giudice delegato di Euro 46.345,36, disponendo la compensazione delle spese processuali “in ragione della natura interpretativa della controversia”;

il sig. B. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha resistito l’amministrazione straordinaria intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con entrambi i motivi di ricorso si censura la compensazione delle spese processuali;

il primo motivo è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di idonea motivazione della disposta compensazione, giustificata dal Tribunale sul rilievo del carattere “interpretativo” della controversia: rilievo oggettivamente incongruo, considerato che l’interpretazione delle norme è propria di quasi tutte le cause, dunque non presenta il carattere di “eccezionalità” voluto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione (antecedente a quella attualmente in vigore) introdotta dalla L. n. 69 del 2009, qui applicabile ratione temporis, il secondo motivo resta assorbito;

in accoglimento della predetta censura il decreto impugnato va dunque cassato in parte qua;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito condannandosi l’amministrazione straordinaria al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi di avvocato ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge;

le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione straordinaria al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi di avvocato ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Condanna la medesima amministrazione straordinaria alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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