Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16622 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. III, 16/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4228/2006 proposto da:

I.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.LE A. CIAMARRA 196, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS

GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AURIA Giuseppe giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 21, presso lo studio dell’avvocato

SABETTA ETTORE, rappresentato e difeso dall’avvocato FORGIONE

Salvatore giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1909/2005 del TRIBUNALE di BENEVENTO, emessa

il 2/11/2005, depositata il 03/11/2005, R.G.N. 94/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ERIBERTO DI BLASIO per delega dell’Avvocato GIUSEPPE

D’AURIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I.U. otteneva dal giudice di pace di Benevento un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 1200,00 oltre accessori per lavori di scavo e movimenti di terra svolti in favore di O. M., come da fatture del (OMISSIS). O. si opponeva al decreto sostenendo di avere pagato con assegna bancario di cui produceva fotocopia e conveniva dinanzi al giudice di pace lo I. per la revoca del decreto in accoglimento della opposizione.

Si costituiva il creditore opposto e chiedeva il rigetto della opposizione.

2. Il giudice di pace di Benevento con sentenza del 2004 n. 276 rigettava la opposizione e confermava il decreto.

3. Contro la decisione proponeva appello O. chiedendone la riforma; resisteva la controparte.

4. Il tribunale di Benevento quale giudice dello appello accoglieva il gravame, revocava il decreto e condannava I. alle spese del doppio grado.

Contro la decisione ricorre I. deducendo unico motivo;

resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso non merita accoglimento in ordine al dedotto motivo.

Deduce il ricorrente “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3 e 5”.

Nel corpo del motivo la censura si articola in tre punti con la aggiunta di una puntualizzazione in tema di divisione dello onere della prova.

In un primo punto si deduce che il giudice di appello non avrebbe esaminato le dichiarazioni rese dai testi della parte opponente, che tuttavia non sono riprodotte, rendendo impossibile il controllo del contenuto e della rilevanza; in un secondo punto si sostiene che la impresa aveva una contabilità semplificata, onde non era tenuta a contabilizzare le prestazioni; un terzo punto assume che lo stesso O. nello atto di opposizione avrebbe riconosciuto di essere ancora debitore della somma di 200,00 Euro, ma anche tale assunto non reca un preciso riferimento documentale e risulta privo di autosufficienza.

In relazione al motivo, come formulato, se ne evidenzia la manifesta infondatezza e la inammissibilità per assoluto difetto di autosufficienza. I tre punti illustrati sono infatti del tutto privi di referenzialità processuale e decisività sostanziale, e neppure evidenziano lo error in iudicando genericamente denunciato in ordine alla prova del credito, che la Corte di appello con adeguata motivazione, considera come non raggiunta, sulla base di un prudente apprezzamento delle prove.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente in favore della parte resistente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna I.U. a rifondere ad O.M. le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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