Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16622 del 11/06/2021
Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7604/2019 proposto da:
T.E., elettivamente domiciliato in Roma Via San Tommaso
D’Aquino 83, presso lo studio dell’avvocato Mossucca Filomena, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Di Lonardo
Virgilio, del foro di Potenza;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il
16/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2021 da Dott. GORJAN SERGIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
T.E. – cittadino del Ghana – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Potenza avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.
Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè i parenti volevano che egli sostituisse il nonno nella carica di sacerdote del rito tradizionale del villaggio ed, avendo egli rifiutato, temeva la loro reazione violenta.
Il Tribunale lucano ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente asilo; non concorrente in Ghana situazione socio-politica connotata da violenza diffusa e non concorrente alcuna condizione di vulnerabilità.
Avverso il decreto reso dal Tribunale il T. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.
Il Ministero degli Interni non s’è costituito.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso svolto dal T. risulta inammissibile per difetto di prova dell’intervenuta notifica del ricorso all’Amministrazione resistente.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il Collegio lucano ha erroneamente ritenuto vago e contraddittorio il suo racconto, mentre in realtà lo stesso era credibile poichè immune dai vizi rilevati dal Tribunale.
Con la seconda doglianza il T. lamenta la violazione delle norme in tema di protezione sussidiaria.
Con la terza ragione di impugnazione il ricorrente lamenta violazione delle norme in tema di protezione umanitaria ed omesso esame di elementi rilevanti all’uopo.
Deve, tuttavia, la Corte rilevare in limine come non risulti in atti prova che il ricorso sia stato notificato all’Amministrazione degli Interni resistente.
Difatti dall’originale del ricorso, dimesso in atti dal ricorrente, appare che sia stata avviata la procedura di notifica mediante posta elettronica, ma non risulta allegata nè l’attestazione d’invio e nemmeno quella di ricevuta – Cass. sez. 1 n. 29266/20, Cass. sez. L n. 17577/20 – della comunicazione.
Di conseguenza, in difetto di prova della notificazione del ricorso nei termini ed essendo l’Amministrazione resistente rimasta intimata – Cass. sez. 3 n. 27480/18 -, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Stante che l’Amministrazione è rimasta intimata nulla s’ha da provvedere circa le spese di lite di questo giudizio.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021