Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16622 del 08/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 08/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 08/08/2016), n.16622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Fallimento Co.RI.AL. Commissionaria Riminesi Alimentaristi s.c.a

r.l., in persona del curatore fallim. p.t., rappr. e dif. dall’avv.

G.L., elett. dom. presso lo studio di questi in Perugia,

via del Cotogno n. 1;

– ricorrente –

contro

C.F., R.M., C.L., rappr. e dif. dall’avv.

Francesco Sardegna e dall’avv. Carla Rizzo, elettivamente

domiciliato presso lo studio della seconda, in Roma, via Anapo n.

20, come da procura in calce all’atto, P.A.,

G.E., P.A., B.L., P.L.,

G.G., M.D., rappr. e dif. dagli avv. Carla Rizzo e

Giancarlo Zuccaccia, elett. dom. presso lo studia della prima, in

Roma, via Anapo n. 20, come da procura in calce all’atto, ASALCO

s.c. a r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, rappr. e

dir. dagli avv. Carla Rizzo e Giancarlo Zuccaccia, elett. dom.

presso lo studio della prima, in Roma, via Anapo n. 20, come da

procura a margine dell’atto;

– controricorrenti –

B.S., CODEUM s.c. a r.l. in liquidazione, oltre ai soci

della cooperativa ASALCO s.c. a r.l. per i quali il Primo Presidente

con decreto 14.5.2010 ha autorizzato la notifica per pubblici

proclami ex art. 150 c.p.c., e pubblicazione di un estratto sul

quotidiano Il Messaggero;

e contro

Tutti i soci della Cooperativa AS.AL.CO.: A.B., + ALTRI

OMESSI

– chiamati con notifica a mezzo di pubblici proclami – contumaci –

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Perugia 14.11.2009, n. 452/09,

n. 7067 cron., 1140/09 Rep.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 27 giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

uditi per il ricorrente l’avv. Aureli, per Asalco s.c. a r.l. l’avv.

Anna Russo, per C. e altri l’avv. Anna Russo e Dioleo, per

G. e altri l’avv. Anna Russo

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto quanto ai

primi due motivi, con assorbimento dei restanti.

Fatto

IL PROCESSO

La curatela del fallimento CO.RI.AL. Commissionaria Riminesi Alimentaristi s.c. a r.l. CORIAL impugna la sentenza App. Perugia 19.11.2009, n. 452/09 (7067 Cron., 1140/09 Rep.) che ebbe a rigettare il suo appello, proposto avverso la sentenza Trib. Perugia 16.3.2006, reiettiva dell’azione di responsabilità intentata (già dalla società in bonis) contro i sindaci C.F., R.M., C.L. e contro i soci della coop. ASALCO nonchè membri del c.d.a. della stessa P.A., G.E., P.A., B.L., P.L., G.G., M.D., oltre a Codeum s.c. a r.l., B.S., come riportati in epigrafe. L’azione era proposta in surrogazione di quella spettante a Codeum e poi per un credito di questa, ceduto all’attrice.

Anche secondo la corte d’appello, la domanda di risarcimento proposta dall’attrice società cooperativa (e proseguita dalla curatela) non poteva fondarsi sulle conseguenze della violazione dell’art. 37 dello statuto della società Asalco s.c. a r.l. – che poneva a carico dei soci l’obbligazione accessoria di reintegrare con versamenti il disavanzo eventuale – trattandosi di disposizione di natura pattizia e non impegnativa della responsabilità patrimoniale esterna del socio per le obbligazioni sociali verso i terzi, conseguendone il difetto di responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso i creditori sociali. In ogni caso, non aveva fondamento l’azione esercitata in vece dei creditori sociali, diretta a reintegrare il patrimonio della società, che infatti prima della complessa operazione di intervento di Corial per aiutare Asalco, in difficoltà finanziaria, poteva dirsi non sufficiente ma si trattava di situazione anteriore al 1993, cioè all’inizio della citata sovvenzione volta al risanamento mediante intervento di una nuova società, la Codeum s.c. a r.l. Quest’ultima si era resa affittuaria dell’azienda di Asalco ed era divenuta al contempo socia di Corial, così che il canone d’affitto dovuto alla prima era pagato con il corrispettivo pattuito con la seconda diretto a ricevere una percentuale del volume degli acquisti effettuati – secondo un ammontare di fatturato concordato minimo – dai suoi soci (formalmente di Asalco, in gran parte costituiti soci di Coreum), al punto che Corial peraltro aveva anticipato periodiche somme a Coreum maturando un credito in eccesso rispetto al convenuto (quanto a L. 1.185.460.893) ed infine si era resa cessionaria dello stesso credito di Coreum venuto ad esistenza verso Asalco (quanto a L. 920.341.029). Ciò in conseguenza del mancato raggiungimento dei limiti di fatturato oggetto del dedotto accordo trilaterale.

Doveva dunque, per la sentenza qui impugnata, darsi rilievo al fatto che Asalco, con l’affitto d’azienda e l’intervento di Corial diretto ad impedire l’avvio, per la prima, di una procedura concorsuale, si era ormai limitata a percepire il canone da Coreum, senza che fosse poi provato anche il suo impegno a che i propri soci effettuassero un minimo di acquisti.

Il ricorso è affidato a tre motivi ed è resistito con controricorso da C.F., R.M., C.L.; P.A., G.E., P.A., B.L., P.L., G.G., M.D.; ASALCO s.c. a r.l. in liquidazione.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto alla interpretazione della domanda giudiziale, che sarebbe stata erroneamente intesa siccome volta a sanzionare la responsabilità patrimoniale dei soci, mentre essa era diretta a censurare l’inerzia di amministratori e sindaci di Asalco.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, ove la corte d’appello non ha riconosciuto l’obbligo degli amministratori, ai sensi dell’art. 37 dello statuto sociale di Asalco, di richiedere il versamento dei soci a ripianamento delle perdite per chiudere il bilancio in pareggio, con responsabilità conseguente per omessa vigilanza dei sindaci e così aggiungendo all’obbligo di assunzione della delibera una giustificazione, “il miglioramento delle cose oggetto della attività sociale”, estranea alla clausola ed alla sua liceità di previsione.

Con il terso motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla pretesa rilevanza del rapporto contrattuale tra Corial e Asalco e della data in cui si sarebbe manifestata l’insufficienza patrimoniale della seconda, avendo trascurato la sentenza che l’operare della clausola si connetteva semplicemente alla perdita di bilancio del 1995 e senza alcun rapporto con la manifestazione della detta insufficienza, ponendosi l’obbligo di ripianamento dei soci come un dovere statutario in sè.

1. I primi due motivi di ricorso, previa trattazione congiunta stante la loro connessione, sono fondati, con assorbimento dell’esame del terzo. La qualificazione dell’azione esperita da Corial, diretta a far valere la responsabilità di amministratori e sindaci di Asalco, poggia su un requisito di legittimazione che appare pacifico in causa, a tenore della sentenza impugnata, avendo agito la ricorrente quale creditore sociale, ai sensi dell’art. 2394 c.c., così chiedendo accertarsi che gli amministratori non hanno osservato gli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, con conseguente responsabilità, per omissione di vigilanza, altresì dei sindaci. L’eccezione di prescrizione del credito, da ultimo avanzata da Asalco, appare oggetto di questione nuova, dunque inammissibile, per essa invero non indicandosi quando e con quale tempestività di introduzione sarebbe stata prospettata avanti al giudice di merito.

Il fondamento della domanda fa perciò leva sulla qualità di creditore che Corial ha assunto quanto meno divenendo cessionaria del credito vantato da Coreum verso Asalco. Altrettanto pacifico è che risalgono al 1992-1993 le intese tra Corial e Asalco e poi anche Coreum per sottrarre ad Asalco la gestione operativa dell’azienda (affittata a Coreum) e così fissare un complesso sistema di acquisti concertati e retrocessioni sul fatturato, con un limite annuo di ammontare non raggiunto e dunque divenuto origine delle azioni di recupero per crediti in capo inizialmente a Coreum.

Tali circostanze non trovano una coerente esplicitazione nelle conclusioni cui è giunto il giudice di merito che, svalutando l’epoca di conclusione dei citati accordi e la loro finalità (il salvataggio di Asalco), ne ha tratto altresì una portata del tutto eccentrica, pervenendo a reinquadrare in un oggetto sociale sostanzialmente liquidatorio e indifferente alle citate intese fra le parti il contenuto dell’attività di Asalco stessa, per inferirne – anche per questa via – l’inoperatività della clausola di ripianamento delle perdite cui erano tenuti i soci.

2. Osserva il Collegio, in primo luogo, la piena compatibilità con il tipo societario cooperativistico della clausola di all’art. 37 dello statuto di Asalco, correttamente riportato dal fallimento Corial nei suoi tratti significativi ed invero prevedente il rimborso annuale, come dovere in capo ai soci, di “tutte le spese ed oneri per il funzionamento, in modo che l’eserciti chiuda sempre senta utili nè perdite”. In tema, va ricordato che, nel campo della responsabilità del socio di società cooperativa a responsabilità limitata, deve ritenersi legittima proprio la clausola statutaria che preveda l’obbligo dei soci di rimborsare alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, non implicando essa un’incidenza sulla tipologia societaria così da far assumere alla cooperativa la veste di società a responsabilità illimitata, in quanto detta clausola non impegna i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, ma regola solo i rapporti interni alla società ed è, inoltre, pienamente compatibile con la realizzazione dell’oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria – nella specie, pecuniaria – ad esso funzionale (Cass. 19719/2008, 1280/2003, 12157/1999). La natura dell’azione esercitata – sin dalla società in bonis – verso amministratori e sindaci, d’altronde, appare pienamente pertinente con la configurazione di un titolo della responsabilità di costoro poggiante esattamente sulla inosservanza di un dovere statutario che, nella interpretazione invocata con detta azione, diviene la violazione causalmente determinativa del possibile decremento dell’integrità e sufficienza del patrimonio sociale, per avere gli organi sociali gestori di Asalco mancato di curare – come avrebbero dovuto – i contributi sociali a periodicità annuale idonei a scongiurare le perdite della società stessa. Sul punto la riportata clausola non permette di distinguere l’origine delle perdite, ma solo si propone di coinvolgere i soci in un’attività di cooperazione al rispettivo ripianamento, nè appare influenzata – per il sicuro richiamo ai costi di funzionamento e alla chiusura degli esercizi comunque senta perdite – dalla ridotta operatività della società, che peraltro era rimasta titolare dell’azienda, avendola solo affittata a Coreum. Approvando i bilanci con le perdite sin dal 1994 e rinviando in modo generico le azioni recuperatorie utili al ripianamento, nè diversamente giustificando le modalità di pagamento dei debiti per le anticipazioni acquisite da Coreum, amministratori e sindaci di Asalco hanno tenuto una condotta su cui decisione del giudice di merito non si è soffermata, superficialmente negando che l’inadempimento statutario potesse avere riflessi sull’azione del creditore sociale ed invece erroneamente ipotizzando che la clausola, nel regolare un preciso rapporto fra soci e amministratori, risolvesse ogni sua portata a mero fatto interno di inadempimento.

3. Va poi aggiunto che la motivazione per cui la citata clausola non avrebbe operato se non quando intermediata da un intento di “miglioramento delle cose oggetto della attività sociale”, oltre a correlarsi in modo incongruo con la collocazione storica degli accordi (raggiunti proprio nel 1992-1993 quando Asalco era in difficoltà finanziaria), diviene incomprensibile pur se la si interpreta alla luce della ricostruzione della controricorrente Asalco che, invocando la cessazione della sua attività dal 1.1.1993, ne deduce il mutamento dell’oggetto sociale. Va invero osservato che il carattere coevo dei citati accordi all’affitto d’azienda mise in luce, per la stessa sentenza, che l’operazione aveva come scopo proprio quello di evitare alla Asalco l’ingresso in una procedura concorsuale e procurare così liquidità da costanti fatturati generati dai suoi soci, costituiti in gran parte quali soci di Coreum, circostanza che appare subvalente rispetto alla ancora più importante considerazione della prestazione accessoria di periodo richiedibile ai soci, ex art. 37 dello statuto, per impedire la chiusura di bilanci in perdita, come invece avvenne senza le descritte iniziative di recupero. Sostenere che le perdite di Asalco si erano determinate prima del 1993, oltre dunque a fungere da mero richiamo al presupposto storico della complessa intesa tra le parti, non immuta la portata ancora attuale della clausola di sovvenzione dei soci. Nè ha pregio sul punto l’eccezione di giudicato, sollevata da Asalco, preclusione che può formarsi solo se vi sia stato accertamento non impugnato di una circostanza storica, mentre nella vicenda la cessazione dell’attività di commissionaria all’acquisto di merci è trattata per le conseguenze giuridiche che essa avrebbe su una disputata e contestata nozione di oggetto sociale, rilevante ai fini della azionabilità della clausola.

Il ricorso va dunque accolto quanto ai primi due motivi, assorbito il terzo, con cassazione e rinvio.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

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