Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16622 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 10/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13435/2014 proposto da:

M.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

78, presso lo studio dell’avvocato SILVIO FERRARA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO FERRARA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI ROMA, in persona dei rispettivi

rappresentanti legali, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la decisione del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

31/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il sig. M.Y. ricorre per cassazione avverso la proroga per 30 giorni del suo trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, disposta dal Giudice di pace di Roma con decreto del 31 dicembre 2013;

l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la tesi svolta nei due motivi di ricorso è che la proroga del trattenimento non poteva essere concessa essendo illegittimo il sottostante decreto prefettizio di espulsione, attesa la pendenza di ricorso al Tribunale di Roma avverso il provvedimento presupposto di annullamento in autotutela del precedente riconoscimento della protezione umanitaria da parte della competente commissione territoriale;

sennonchè detta tesi presupporrebbe l’avvenuta dimostrazione della pendenza del giudizio davanti al Tribunale, che però il ricorrente non ha fornito, essendosi limitato a produrre un documento attestante la pendenza, nei confronti del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di un giudizio di oggetto imprecisato introdotto da tale sig. B.D.Y. (nome diverso da quello del ricorrente); in mancanza della dimostrazione di cui sopra i motivi di ricorso sono inammissibili;

l’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

poichè è inammissibile anche il controricorso, che fa riferimento a un ricorso diverso da quello in esame, non occorre provvedere sulle spese processuali;

poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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