Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16621 del 22/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16621 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 22/07/2014

ORDINANZA
sul ricorso 13824-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore società con socio unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
LIA DANIELA;
– intimata avverso la sentenza n. 521/2011 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 20.5.2011, depositata il 24/05/2011;
(

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

(

Ric. 2012 n. 13824 sez. MI – ud. 24-06-2014
-2-

Ragioni della decisione

Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno conciliato la controversia, come
attestato dal verbale di conciliazione depositato in cancelleria.

essendo venuto meno il contrasto tra le parti e cessata la materia del contendere. Di
conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’interesse ad
agire, ed ad impugnare, deve persistere al momento della decisione.
Il tenore dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese
processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 24
giugno 2014.

La conciliazione della lite determina il venir meno dell’interesse alla decisione,

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