Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16621 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13143/2019 proposto da:

O.O., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Mecca, del

foro di Potenza, elettivamente domiciliato presso lo studio del

legale in Potenza via Isca del Pioppo n. 67, (PEC

avvocatomeccavito.pec.giuffrè.it);

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il

14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino nigeriano O.O., il quale aveva dichiarato davanti la Commissione territoriale di essere nato a (OMISSIS) di essere di etnia (OMISSIS) e di religione cristiana, di non essere sposato e di non avere figli, di aver lavorato nel suo paese come operaio, autista di escavatore, di aver lasciato il proprio paese a causa di problemi con il suo datore di lavoro, il quale lo aveva accusato di aver sabotato il motore della macchina; di essere stato in carcere ingiustamente per un mese ed uscito su cauzione, di non essersi presentato al processo e di aver deciso di lasciare il suo paese mentre suo padre e suo zio venivano arrestati al suo posto e successivamente scarcerati.

Il Tribunale ha in primo luogo escluso che la vicenda narrata potesse ricondursi ad un’ipotesi di persecuzione idonea a configurare il diritto al rifugio politico. Ha escluso la protezione sussidiaria in relazione alle due ipotesi individualizzanti proprio sulla base dell’irrilevanza al riguardo della vicenda ed, in relazione alla lettera c), sulla base delle indagini officiosi svolte, suffragate da fonti recenti provenienti dalle COI, ha escluso che nell’area di origine del ricorrente potesse ravvisarsi una situazione di violenza indiscriminata.

Quanto alla protezione umanitaria, ha escluso che la documentazione medica prodotta non presentava necessità di cure urgenti, rilevando l’insussistenza di altre cause di vulnerabilità.

Nel primo motivo viene dedotto l’erroneo apprezzamento da parte dei giudici di primo grado dei fatti esposti dal ricorrente in relazione

all’esclusione delle ipotesi di protezione internazionale

individualizzanti. La vicenda narrata, secondo il ricorrente, era credibile e doveva indurre ad approfondimento officioso. La motivazione è stata ritenuta apparente ed illogica tenuto conto della linearità e coerenza del narrato.

Nel secondo motivo viene censurata l’esclusione dell’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sotto il profilo della valutazione delle fonti esaminate e il rigetto della domanda di protezione umanitaria, rilevando che la documentazione medica prodotta evidenziava patologie serie e non curabili in Nigeria, relative all’apparato uditivo oltre che un deficit della deambulazione dovuta allafrattura al femore.

I motivi di censura possono essere trattati congiuntamente ed essere dichiarati inammissibili in relazione a tutti i profili esaminati.

La prospettata credibilità del ricorrente, non ha rilievo in relazione alla ratio decidendi posta a base della decisione, consistente nella non riconducibilità dei fatti narrati ad ipotesi tipizzate di protezione internazionale a carattere individualizzante. Anzi, deve aggiungersi che questa specifica ratio non risulta puntualmente attinta dal motivo di ricorso che si concentra sulla diversa valutazione dei fatti e sulla credibilità del ricorrente oltre che sul dedotto ma insussistente obbligo di accertamento officioso.

In relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), il Tribunale ha svolto un’indagine fondata su COI puntualmente indicate ed aggiornate in relazione alle quali il ricorrente ha contrapposto una valutazione diversa, così esponendo una censura inammissibile perchè attinente il merito.

La censura riguardante la protezione umanitaria è, infine, prospettata in larga parte in forma del tutto generica ed astratta, mentre, per la parte relativa alle patologie, prospetta una diverso giudizio sulla documentazione medica in ordine all’apparato uditivo, esaminata e valutata insindacabilmente dal Tribunale. Infine, rispetto al deficit di deambulazione, deve rilevarsi che non viene neanche dedotta che le allegazioni ad essa relative e, soprattutto i documenti indicati non essendo sufficiente ad integrare una causa di vulnerabilità il rischio di essere arrestati e processati.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Non si deve procedere ad alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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