Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16621 del 08/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 08/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 08/08/2016), n.16621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20006-2010 proposto da:

C.G., (c.f. (OMISSIS)), R.A., (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATERNO 9, presso

l’avvocato ANTONIO CELLUCCI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCO FAGIOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO LA RESTAURATRICE DI R.A. E

C.L. & C. S.N.C., in persona del Curatore avv. M.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29,

presso l’avvocato FRANCO DI MEO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE SALVITTI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2245/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ANTONIO CELLUCCI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE SALVITTI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Curatore del Fallimento della Società Restauratrice di R.A. e C.L. & C. s.n.c. agiva nei confronti di C.G. e R.A. per sentire dichiarare inefficace e quindi revocare L. Fall., ex art. 69, art. 2901 c.c., l’atto di costituzione in fondo patrimoniale di beni immobili di proprietà esclusiva del R., socio illimitatamente responsabile della società decotta.

La domanda veniva respinta in primo grado, nella contumacia dei convenuti; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5-24 maggio 2010, ha accolto l’appello della Curatela ed ha quindi dichiarato l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale tra la C. ed il R., a rogito del notaio Caparrelli del 24/10/96, e per l’effetto ha ordinato la restituzione al Fallimento dell’immobile sito in (OMISSIS), via (OMISSIS), come specificamente indicato, ed ha condannato gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio, negli importi liquidati.

Nello specifico, la Corte capitolina: ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per avere agito in giudizio il Curatore del Fallimento non in nome e per conto dei soci illimitatamente responsabili, ma in nome e per conto della sola società (con sentenza n. 1461 depositata il 29/9/99, era stato dichiarato il fallimento della società e dei soci C. e R.), considerando l’effetto recuperatorio proprio dell’azione revocatoria che va a vantaggio dell’intero ceto creditorio e non solo dei creditori personali;

ha accolto nel merito la domanda, rilevando: a) che la costituzione di fondo patrimoniale costituisce atto a titolo gratuito, che, benchè compiuto prima dei due anni dalla dichiarazione di fallimento ben può ritenersi rientrare nell’attività recuperatoria fallimentare, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina; b) che il fallito, all’epoca della costituzione, esercitava attività commerciale, vista la mancata risposta all’interrogatorio formale; c) che la natura gratuita dell’atto comportava la non applicazione del gioco delle presunzioni, tipico del sistema recuperatorio fallimentare, così come non assumevano rilievo la condizione soggettiva del debitore poi decotto nè del terzo beneficiario, ed era irrilevante la prova dello stato di insolvenza del debitore e della conoscenza di questo in capo al terzo.

Ricorrono avverso detta pronuncia C. e R., con ricorso basato su quattro motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento.

I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione L. Fall., artt. 31, 43, 67, 69, 147 e 148, art. 100 c.p.c., nonchè del vizio di motivazione.

Sostengono la validità dell’orientamento difforme di cui alla pronuncia 4284/05, richiamata dalla stessa sentenza 15677/07; evidenziano a riguardo che le procedure generatesi dall’art. 147 non sono fungibili, che la legittimazione indiscriminata creerebbe conflitto di interessi, estenderebbe il pignoramento sociale e non l’individuale, e che non v’è alcun vantaggio per il creditore personale, perchè in suo favore la sentenza, stante l’efficacia relativa della pronuncia, non accrescerebbe il patrimonio aggredibile dai creditori del socio che non hanno promosso l’azione.

1.2.- Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione L. Fall., artt. 69 e 147, ed il vizio di motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 230, 232 e 116 c.p.c., ed il vizio di motivazione.

Deducono a riguardo che il R. è fallito in proprio solo come socio di s.n.c., non come imprenditore, visto che non ricopriva tale qualità, che è e rimane solo in capo alla società, da cui l’esclusione dell’assoggettabilità degli atti compiuti dal socio alla disciplina L. Fall., art. 69.

Sostengono che la Corte d’appello ha ritenuto la prova di detta qualità solo sulla base della mancata risposta all’interrogatorio formale, senza dar conto delle contestazioni, omettendo ogni specifico argomento, senza neanche riferirsi ai capitoli di prova articolati per interrogatorio formale(i capi 7, 8 erano irrilevanti a riguardo, e gli ulteriori capitoli erano inammissibili ed irrilevanti).

1.3.- Col terzo motivo, privo della specifica indicazione del vizio lamentato, deducono che dagli atti si evince l’assenza della scientia decoctionis in capo alla sig. C. alla data di costituzione del fondo patrimoniale.

1.4.- Col quarto motivo, si dolgono della condanna alle spese, per l’errata applicazione L. Fall., art. 91, e per vizio di motivazione, sia in conseguenza dell’accoglimento del ricorso, che, in via autonoma, per avere il Giudice del merito condannato alle spese di primo grado a favore dei contumaci.

2.2.- Il primo motivo è infondato.

Come affermato nella pronuncia 15677/2007, la legittimazione all’esercizio dell’azione revocatoria di atti di disposizione patrimoniale compiuti a titolo personale dal socio illimitatamente responsabile compete anche al curatore della società, poichè l’effetto recuperatorio utilmente perseguito va a vantaggio dell’intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali, e tale principio è stato ribadito nelle successive pronunce 1778/2013 e 1103/2016 (nè potrebbe invocarsi in senso difforme la pronuncia 26177/07, che, in realtà, si limita alla valutazione della sussistenza del contraddittorio nel giudizio di rinvio).

Ed i rilievi dei ricorrenti non scalfiscono in alcun modo detto motivato e consolidato indirizzo.

2.2.- Il secondo motivo è fondato, per quanto di seguito esposto.

Come affermato tra le ultime nella pronuncia 5260/2012 (e in senso conforme, la successiva 6028/2014),in tema di effetti del fallimento, non revocabile, ai sensi L. Fall., art. 69, (nel testo vigente “ratione temporis”) la vendita di una quota di comproprietà immobiliare al coniuge da parte del socio illimitatamente responsabile, al quale sia poi esteso il fallimento dichiarato a carico della società in nome collettivo, ai sensi L. Fall., art. 147, in quanto tale estensione non si fonda sulla qualità di imprenditore commerciale di detto socio; nè tale limitazione dell’applicabilità dell’art. 69 cit. può ritenersi irragionevole perchè, mentre il coniuge dell’imprenditore, conoscendone lo stato d’insolvenza, non ne può ignorare la fallibilità, nel caso di dichiarazione di fallimento in estensione al socio illimitatamente responsabile non può presumersi la conoscenza da parte del coniuge dell’insolvenza della società.

Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto raggiunta la prova della qualità di imprenditore commerciale del R. all’epoca di costituzione del fondo patrimoniale, alla stregua della “mancata risposta all’interrogatorio formale deferito e notificato ai contumaci in prime cure, udienza istruttoria del 24 settembre 2001″.

Detta valutazione presta il fianco a due censure.

Ed infatti, come affermato nella pronuncia 1221/2003, richiamando altresì la pronuncia 3053/1985, il giudice di merito che si accinge ad effettuare la valutazione della mancata risposta di una parte all’interrogatorio formale ai sensi dell’art. 232 c.p.c., deve premettere la enunciazione o il riferimento, almeno sintetico, ai capitoli articolati nell’interrogatorio il che costituisce la permessa logica dell’iter valutativo e ne consente il vaglio di adeguatezza e di congruità; inoltre,” se è vero che, a norma dell’art. 232 c.p.c., la mancata ed ingiustificata risposta all’interrogatorio non produce l’affetto automatico di una ficta confessio ma concede solo al giudice la facoltà di ritenere ammessi i fatti contenuti nei capitoli articolati sui quali si intendeva provocare la confessione, è pur vero che tale facoltà può ritenersi correttamente esercitata solo quando il giudice abbia tenuto presente e valutato l’intero quadro probatorio, saggiando la consistenza del mancato interrogatorio alla luce del necessario coordinamento con gli altri elementi acquisiti al processo, così dovendosi intendere l’inciso “valutato ogni altro elemento di prova” che (sebbene eccezionalmente rispetto al sistema improntato al principio del libero convincimento) assegna all’esercizio della discrezionalità del giudice un criterio normativo nel metodo di valutazione che prescrive il concorso alla formazione del convincimento finale sulla prova del complesso organico ed unitario delle altre circostanze di fatto, anche semplicemente indizianti, risultanti dagli atti” (e su detto secondo principio, si sono espresse in senso conforme, tra le altre, le pronunce 9254/2006, 3258/2007 e 17719/2014).

2.3.- L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi.

2.4.- Conclusivamente, respinto il primo motivo, accolto il secondo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, ed alla quale si rinvia anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

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