Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16620 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6403/2007 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato MUSA LEONARDO,

rappresentata e difesa dagli avvocati ORLANDINO FRANCESCO, MASSARI

NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTI A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato CORONAS SALVATORE,

rappresentata e difesa dall’avvocato NAPOLI ANTONIO DOMENICO, giusta

delga in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2614/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22/02/2006 r.g.n. 1079/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato VALTER CARLOTTI per delega ANTONIO NAPOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del.

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 22 febbraio 2006, la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da O.R. avverso la decisione di primo grado di rigetto della sua domanda nei confronti della cooperativa sociale Orizzonti a r.l.- della quale era stata soda lavoratrice dal marzo 1997 al 17 maggio 2002, quando ne era stata esclusa – di pagamento della somma di Euro 69.087,57, a titolo di differenze retributive, in applicazione del C.C.N.L. “di categoria”, in relazione al 6^ livello di inquadramento.

Diversamente dal giudice di primo grado, che aveva respinto le domande nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la domanda originaria, in ragione del fatto che l’art. 35 dello statuto della cooperativa prevederebbe espressamente che le controversie tra socio e società siano demandate ad arbitri.

Avverso tale sentenza, O.R. ha notificato in data 7 febbraio 2007 ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste alle domande la cooperativa con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 806 e 808 c.p.c., L. n. 142 del 2001, artt. 1 e 5, art. 38 C.C.N.L. cooperative sociali dell’8 giugno 2000 e art. 436 c.p.c..

Secondo la difesa della ricorrente, la citata clausola dello statuto della cooperativa sarebbe nulla per violazione del l’art. 808 c.p.c., in quanto attribuirebbe ai sindaci della cooperativa il potere di decidere secondo equità e comunque in ragione del fatto che impedirebbe la scelta della giurisdizione ordinaria.

Inoltre, secondo la L. n. 142 del 2001, nel testo vigente all’epoca dello scioglimento del rapporto, la cause relative ai rapporti di lavoro dei soci lavoratori subordinati erano sicuramente di competenza del giudice del lavoro, secondo le specifiche norme del codice di rito.

Infine, il ricorrente fa rilevare che la questione della competenza degli arbitri, che costituisce questione di merito attinente la validità della clausola compromissoria, non aveva costituito oggetto di appello incidentale da parte della società, con conseguente formazione del giudicato sul punto.

Il ricorso è fondato.

Le domande della O., essendo relative a “differenze retributive derivanti dalla corretta applicazione del C.C.N.L. di categoria che prevedeva l’inquadramento nel 6^ livello”, attengono a prestazioni lavorative dedotte nel rapporto, secondo una prospettazione di queste come inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato.

Già in epoca antecedente all’approvazione della L. n. 142 del 2001, questa Corte era pervenuta all’affermazione secondo cui “la controversia fra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, attinente a prestazioni lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, rientra nella competenza del giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui trae origine, pur da qualificare come associativo invece che di lavoro subordinato, è comunque equiparabile – al pari di quelli relativi all’impresa familiare – ai vari rapporti previsti dall’art. 409 c.p.c., in considerazione della progressiva estensione operata dal legislatore di istituti e discipline propri dei lavoratori subordinati” (Cass. S.U. 30 ottobre 1998 n. 10906).

La legge n. 142 del 2001, nel testo vigente alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio da parte della O. (16 ottobre 2002), dopo aver previsto all’art. 1 la natura complessa del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, insieme di natura associativa e di lavoro subordinato, autonomo o in altra forma, stabilisce all’art. 5 la competenza del giudice del lavoro per le controversie relative a tale secondo rapporto, con applicazione del procedimento di cui all’art. 409 c.p.c. e ss., e delle procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai D.Lgs. n. 80 del 1998, e D.Lgs. n. 387 del 1998.

E poichè l’art. 412 ter c.p.c., nel testo vigente all’epoca, consentiva l’arbitrato irrituale unicamente se i contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro avessero previsto tale facoltà, mentre il compromesso era vietato e la clausola compromissoria era subordinata in materia alle medesime condizioni dell’arbitrato irrituale, senza pregiudizio per le parti di adire l’autorità giudiziaria, nel caso in esame il citato art. 35 dello statuto della cooperativa resistente non poteva validamente impedire la proposizione della domanda della O. avanti al giudice del lavoro.

Non avendo condiviso tali conclusioni, la sentenza della Corte d’appello di Lecce va cassata in accoglimento del ricorso, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, ad altro giudice.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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