Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16620 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. III, 16/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3955/2006 proposto da:

L.B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio dell’avvocato IASONNA

STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PROCACCINI Ernesto

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato

CUCCIA ANDREA, rappresentato e difeso da sè medesimo e dall’avvocato

BOCCHINI ERMANNO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3548/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 25/11/2004, depositata il 14/12/2004,

R.G.N. 3789/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ROMANO GIOVANNI per delega dell’Avvocato ERNESTO

PROCACCINI;

udito l’Avvocato ANDREA CUCCIA per delega

dell’Avvocato ERMANNO BOCCHINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 24 marzo 1997 lo avvocato B.C. conveniva dinanzi al Tribunale di Benevento il collega di studio avvocato L.B.V., cui aveva affidato con procura bancaria la gestione del conto corrente acceso presso il Banco di Napoli, sino alla revoca della gestione avvenuta nel (OMISSIS).

Deduceva che nel conto corrente erano confluite somme in attivo per oltre L. 164 milioni e che il collega di studio non dando un circostanziato rendiconto aveva indebitamente trattenuto somme per oltre L. 64 milioni. Il convenuto si costituiva e contestava il fondamento della domanda. La causa era documentalmente istruita ed era espletata perizia contabile; lo attore rendeva interrogatorio formale.

2. Il Tribunale di Benevento con sentenza del 7 aprile 2003 accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento di Euro 34.304,61 oltre interessi legali ed a rifondere le spese di lite.

3. Contro la decisione proponeva appello il L.B. chiedendone la riforma, resisteva la controparte e proponeva appello incidentale.

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 14 dicembre 2004 rigettava gli appelli principale e incidentale e compensava le spese del grado di appello.

4. Contro la decisione ricorre il L.B. deducendo due motivi di censura illustrati da memoria, resiste la controparte con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso non merita accoglimento in ordine alle censure dedotte.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva, seguita da una confutazione.

5.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO MOTIVO si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., art. 163 c.p.c., e segg; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo della controversia: in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. La tesi argomentata nel corpo del motivo consiste nel sostenere che i giudici del merito ed in particolare il giudice dello appello avrebbe dovuto rilevare la nullità dello atto di citazione per la sua assoluta indeterminatezza, in quanto la contestazione della gestione del conto non risultava circostanziata in ordine alle operazioni ed importi contestati.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce “Violazione e falsa della motivazione su punto decisivo della controversia”. Nel corpo del motivo si contesta la qualificazione del rapporto gestionale in termini di mandato con obbligo di rendiconto, trattandosi invece di un rapporto fiduciario atipico regolato dalla procura bancaria, di guisa che lo incaricato compiva nello interesse del rappresentato sono atti di natura personale, direttamente imputabili al rappresentato.

5.2. CONFUTAZIONE. Le censure sopra indicate non risultano idonee ad invalidare la esauriente motivazione della Corte di appello sia in ordine alla qualificazione della domanda e del suo contenuto, determinato per il petitum e la causa petendi, sia in relazione alla interpretazione dello accordo intervenuto tra le parti, di cui la procura bancaria costituiva uno strumento tecnico operativo, ma allo interno di un complesso rapporto contrattuale di mandato.

Non senza rilevare quanto al primo motivo, che la Corte di appello risulta investita di una richiesta devolutiva piena e che ha pertanto compiuto una analisi completa degli atti e del rapporto giuridico in essere tra le parti, onde il primo motivo risulta manifestamente infondato e contraddittorio rispetto ad un tema decidendi sottoposto al riesame della Corte di appello, nella dialettica di un contraddittorio sostanziale. Non sussiste pertanto alcuna violazione delle norme processuali indicate e la motivazione risulta corretta, congrua e adeguata.

Quanto al secondo motivo, parimenti, la qualificazione del rapporto appare corretta iuxta provata et alligata, e costituisce una valutazione fattuale che ricostruisce correttamente la fattispecie da sussumere sotto la figura giuridica del mancato con obbligo di rendiconto.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente L.B.V. a rifondere a B.C. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2600,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese giudiziali come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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