Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16620 del 11/06/2021
Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16620
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2394/2019 proposto da:
E.D., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Mecca;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il
06/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/02/2021 da Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino nigeriano E.D..
A sostegno della decisione ha affermato che la vicenda narrata fondata sull’accusa di omicidio di un amico invece assassinato verosimilmente da una banda forse appartenente a (OMISSIS), non fosse credibile e non fosse neanche riconducibile ad ipotesi persecutorie rientranti nel rifugio politico. Ugualmente escluse sono state le tre ipotesi di protezione sussidiaria. In relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base di fonti recente, specificamente indicate nel provvedimento è stato escluso il rischio di violenza indiscriminata nell’area di provenienza del ricorrente (Edo State).
Non risultano, infine, allegate, specifiche situazioni di vulnerabilità, rilevanti ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha proposto difese il Ministero intimato.
Nel primo motivo viene dedotto l’erroneo apprezzamento da parte dei giudici di primo grado dei fatti esposti dal ricorrente in relazione
all’esclusione delle ipotesi di protezione internazionale
individualizzanti. La vicenda narrata, secondo il ricorrente, poteva essere suffragata dall’esame delle fonti relative ai conflitti etnici tra (OMISSIS) e (OMISSIS). La motivazione al riguardo è ritenuta apparente ed illogica tenuto conto della documentazione attinente alla denuncia sporta nei confronti del ricorrente, alla presa in custodia da parte della Polizia e alla sua fuga anche per le minacce di morte dei familiari dell’ucciso.
Nel secondo motivo viene censurata l’esclusione dell’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sotto il profilo della valutazione delle fonti esaminati e il rigetto della domanda di protezione umanitaria, rilevando che la vulnerabilità del ricorrente deriva dal fatto che è ricercato dalla polizia. Anche in relazione a questa forma di protezione si sottolinea come il Tribunale non abbia considerata la valenza probatoria del documento prodotto relativo alla presa in custodia del ricorrente da parte della Polizia ed alla sottoposizione dello stesso ad ulteriori indagini). Con il rientro il ricorrente si esporrebbe al rischio di arresto e difficoltà di reinserimento.
I motivi di censura possono essere trattati congiuntamente ed essere dichiarati inammissibili in relazione a tutti i profili esaminati.
La prospettata credibilità del ricorrente, correlata alla documentazione prodotta censura una valutazione di fatto svolta incensurabilmente dal Tribunale che non ha ritenuto attendibile anche perchè incoerente all’esito del confronto delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale ed al Tribunale. L’omesso rilievo probatorio della produzione documentale attinente alla denuncia e custodia si risolve anch’esso in una censura legata al giudizio di fatto espresso dal Tribunale che non ha conferito importanza determinante ad un documento che attesta l’intervento tempestivo delle Autorità (anche a fini di protezione personale del ricorrente) ed una denuncia di omicidio.
Deve aggiungersi, in relazione al rifugio politico che non risulta attinta l’altra ratio della non riconducibilità dei fatti (denuncia, arresto ed indagini) in un’ipotesi di persecuzione idonea a fondare il diritto al rifugio politico. Il difetto di credibilità intrinseca, infine, esclude la necessità di ulteriori indagini officiose sui conflitti etnici adombrati senza tuttavia ricondurli verosimilmente, secondo l’insindacabile giudizio del Tribunale, ad una vicenda persecutoria personale del ricorrente.
Tale deficit ha condotto correttamente ad escludere la sussistenza delle ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). In relazione alla lettera C) il Tribunale ha svolto un’indagine fondata su COI indicate ed aggiornate in relazione alle quali il ricorrente ha contrapposto una valutazione diversa, così esponendo una censura inammissibile perchè attinente il merito.
La censura riguardante la protezione umanitaria è, infine, prospettata in forma del tutto generica ed astratta, non essendo sufficiente ad integrare una causa di vulnerabilità il rischio di essere arrestati e processati.
In conclusione il ricorso è inammissibile. Non si deve procedere ad alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ricorrono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021