Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16620 del 08/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 08/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 08/08/2016), n.16620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19185-2009 proposto da:

B.P., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 103, presso l’avvocato MASSIMO LETIZIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEBORAH ABATE ZARO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SICAS ASFALTI, EDILCOTTO DI TERNAVASIO G. E C. S.N.C., G.E.C. S.P.A.,

EDILSOMMARIVESE S.R.L., SOCIETA’ MEDIL, BETONFER S.R.L., BETON

S.P.A., CASSA EDILE, SOCIETA’ COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO,

P. M. & M. D. S.N.C., G.G.O. S.N.C., S.G., EDIL

LEGNO S.N.C., RIVATTA LEGNAMI S.N.C., KARNAK S.A., EDILSANITARIA

S.N.C., TECNOTERMICA ALBESE S.A.S., MILANESIO COSTRUZIONI S.R.L.,

FORAUTO BRA S.N.C., INDUSTRIA LATERIZI SAN GRATO S.R.L., BANCA

REGIONALE EUROPEA S.P.A., HILTI ITALIA S.P.A., UNICREDIT BANCA

S.P.A., INAIL SEDE DI CUNEO, B.V., SOCIETA’ ITALGAS

PIU’, LA FORNACE LATERIZI S.R.L., B. S.P.A., SOCIETA’ INDUSTRIA

LATERIZIA VOGHERESE, I.E.S. S.R.L., MARMOR STONE S.N.C., I. DI

I.E. S.A.S., VETRITAL S.N.C. DI S. G. E M. C.

,.C.F.EDILIZIA NOVARESE DI B. M. E C. S.N.C., UNIMETAL

S.P.A., CO.ED. S.R.L., ITALPORTE S.R.L., IDROCENTRO S.P.A.,

M.L., HILTI S.P.A., ITALPORTE S.P.A.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

17/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DEBORAH ABATE ZARO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine accoglimento del ricorso (SS.UU. sent. n. 24214/11).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino, con decreto depositato il 17 giugno 2009, ha respinto il reclamo proposto da B.P. (dichiarato fallito quale titolare della ditta individuale E.U. e socio illimitatamente responsabile della s.n.c. Gamma Edile di B. e G., con procedure chiuse, per riparto finale dell’attivo, con decreti del Tribunale di Alba del 25/9/06) avverso il decreto del Tribunale di Alba, di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio della esdebitazione, L. Fall., ex artt. 142 e 143 e D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 19.

La Corte del merito, nello specifico, ha ritenuto la mancanza del requisito L. Fall., ex art. 142, comma 2, per non essere stati pagati,sia pure in parte, i chirografari, dovendo interpretarsi la norma non estensivamente, alla stregua della natura eccezionale dell’istituto dell’ esdebitazione.

Ricorre per cassazione il B., sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Con ordinanza depositata il 9/12/2015, il Collegio, verificato che il ricorrente non aveva notificato il ricorso a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, già parti del giudizio di merito, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della s.n.c. P. M. e M. D., Hilti Italia s.p.a., Italgas Più e Coed s.r.l., nel termine di gg. 60 dalla comunicazione dell’ordinanza ed ha rinviato a nuovo ruolo. Il ricorrente ha notificato nel termine concesso l’atto di integrazione del contraddittorio ad Eni Gas & Power s.p.a., incorporante per fusione di Italgas, il 6/2/2016; ha tentato la notifica alla Coed s.r.l., che dalla relata del 5/2/2016,è risultata “sconosciuta”, ha notificato a M.D. come socio illimitatamente responsabile della P. e M. Autoriparazioni, e ha notificato alla Hilti Italia s.p.a.

Ha dep. visura camerale P.M. e M.D. autoriparazioni snc da cui risulta la cancellazione il 14/12/07, previo scioglimento senza liquidazione il 4/12, con iscrizione il 14/12/07, ambedue i soci amm.; ha depositato visura della COED srl, cancellata 8/4/05.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo di ricorso, il B. denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione L. Fall., art. 142, dovendosi ritenere preferibile l’orientamento secondo il quale, al fine di concedere il beneficio dell’esdebitazione, è sufficiente che almeno una parte dei creditori concorsuali ammessi al passivo, ossia anche uno solo di essi, abbia ricevuto un sia pure parziale soddisfacimento nella ripartizione dell’attivo fallimentare.

2.1. Va esaminata preliminarmente la questione relativa all’integrità del contraddittorio in applicazione della sentenza della Corte Cost. 181/2008.

Con ordinanza depositata il 9/12/2005, questa Corte, rilevata la mancata notifica nei confronti dei creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, già parti del giudizio di merito, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli intimati nominativamente indicati, assegnando il termine di gg. 60 dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorrente ha ottemperato a detta ordinanza e sono andate a buon fine le notifiche ad Eni Gas & Power s.p.a., incorporante per fusione di Italgas, ed alla Hilti Italia. Quanto alla s.r.l. Coed, la notifica non è andata a buon fine, risultando all’indirizzo la società “sconosciuta”, come accertato dall’Ufficiale giudiziario nella relata, e il ricorrente ha prodotto il certificato camerale in data 18/1/2016, da cui risulta la cancellazione della società in data 8 aprile 2005.

Anche la s.n.c. P.M. e M.D. -Autoriparazioni risulta cancellata il 14/12/2007, a seguito di scioglimento senza liquidazione, come da visura camerale prodotta dal ricorrente, che ha provveduto ad effettuare la richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei due soci amministratori, M.D..

Nel caso, quindi si pone la questione se il ricorrente abbia correttamente ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio.

Le Sezioni unite, con la pronuncia 6070/2013, hanno affermato che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (e in senso conforme, si veda la pronuncia 25974/2015).

Di detto principio va resa applicazione nello specifico procedimento concorsuale, considerandosi le peculiarità dello stesso.

Ed infatti, ritenere che, una volta estinta la società, soci, quali soggetti di una fattispecie di tipo successorio, vengano automaticamente a sostituirsi alla società e quindi, nel caso che qui interessa, debbano ritenersi contraddittori necessari nel procedimento di esdebitazione, non tiene conto del fatto che nel procedimento fallimentare la successione di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale, già ammesso al passivo, non si attua tout court, ma richiede, nella disciplina fallimentare anteriore alla riforma, come nel caso, l’insinuazione al passivo L. Fall., ex art. 101.

In tal senso, si sono espresse, tra le tante, le pronunce 3654/2009, 11038/2002, 6469/98 e 1997/1995, mentre, per la normativa fallimentare riformata, si rende applicabile per la cessione del credito ammesso al passivo la disciplina di cui L. Fall., art. 115, come ritenuto nelle pronunce 15660/2011, 10454/2014.

Anche infine ad applicare il principio espresso dalle S.U. nella pronuncia 6070/2013, nel senso di equiparare integralmente il fenomeno di tipo successorio alla successione ex art. 111 c.p.c., non potrebbe ritenersi l’automatica “sostituzione” della società insinuata con i soci, ai fini della regolarità del contraddittorio nel procedimento di esdebitazione, richiedendosi anche in detta ipotesi quantomeno l’attivazione dei soci all’interno della procedura, con l’evidenziazione della fattispecie estintiva che si è realizzata.

Ne consegue che, in mancanza dell’attivazione da parte dei soci della società estinta il cui credito sia stato ammesso al passivo, questi non possono ritenersi contraddittori necessari nel giudizio di esdebitazione.

Nel merito, il motivo di ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite, nella pronuncia 24214/2011 (conforme, la successiva pronuncia, resa a sezione semplice, 9767/2012), hanno così statuito: in tema di esdebitazione (istituto introdotto dal D.Lgs. del 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi L. Fall., art. 142, comma 2, che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il “favor” per l’istituto già formulato dalla L. delegante n. 13, (art. 1, comma 6, lett. a), della L. del 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all’art. 2740 c.c., è già previsto nell’ordinamento concorsuale, all’esito del concordato preventivo (L. Fall., art. 184) e fallimentare (L. Fall., art. 135) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (L. Fall., art. 118, comma 2).

In adesione a tale orientamento, va cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e va rinviata la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra esposto, e che provvederà anche alla decisione sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

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