Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1662 del 27/01/2010
Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia
190, presso lo Studio avv. TESTA Cesare, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte (Torino), Sez. 5, n. 26/5/00 del 13 gennaio 2000, depositata
il 5 maggio / 2000, non notificata;
Udita la relazionE della causa svolta nella Camera di Consiglio del
18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’estinzione
del giudizio per intervenuto condono.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Vista la documentazione prodotta dal contribuente attestante la definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12;
Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010