Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1662 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia

190, presso lo Studio avv. TESTA Cesare, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte (Torino), Sez. 5, n. 26/5/00 del 13 gennaio 2000, depositata

il 5 maggio / 2000, non notificata;

Udita la relazionE della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’estinzione

del giudizio per intervenuto condono.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Vista la documentazione prodotta dal contribuente attestante la definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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