Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1662 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 24/01/2011), n.1662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tigrè

347, presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI Francesco che,

unitamente all’avv. Antonio Vincenzi la rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 65/13/06 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 7 aprile 2006, depositata il 25

maggio 2006, R.G. 2577/05;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso in senso parzialmente

conforme alla relazione;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che: in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della contribuente G.R., dell’avviso di irrogazione sanzioni emesso dall’Ufficio di Faenza dell’Agenzia delle Entrate sulla base di un p.v.c. redatto da ispettori dell’INPS che avevano riscontrato nell’esercizio commerciale della G. la presenza di una lavoratrice non registrata a libro paga e matricola;

2. La C.T.P. di Ravenna accoglieva il ricorso rilevando che la lavoratrice non era più occupata alla data del 30 novembre 2002, termine di scadenza della proroga statuita con L. n. 383 del 2001 per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti irregolari. Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate eccependo la violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte della CTP e rilevando che la situazione della lavoratrice in questione era pacificamente irregolare e non sanata nel periodo intercorrente fra la data dell’assunzione (23 marzo 2002) e quella dell’ispezione (10 settembre 2002) e ha chiesto confermarsi le sanzioni corrispondenti al periodo indicato (pari a Euro 16.196,96). La C.T.R. ha accolto l’appello;

3. Ricorre per cassazione la G. dalle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3 (convertito in L. n. 73 del 2002) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e comunque per contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, b) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, lett. a), convertito dalla L. n. 248 del 2006 nonchè della L. n. 472 del 1997, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

4. La ricorrente sottopone alla Corte i seguenti quesiti di diritto:

a) se il D.L. n. 12 del 2002, art. 3, risulta applicabile solo alle situazioni in cui il datore di lavoro non ha aderito alla possibilità di regolarizzare il lavoro sommerso, pur ricadendo nelle fattispecie oggettivamente regolarizzabili ai sensi della L. n. 381 del 2001; b) se al lavoratore non risultante dalle scritture obbligatorie, si applichi il D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, lett. a), anche alle situazioni precedenti non definitive, trattandosi di sanzioni tributarie per cui vale il principio del favor rei;

Ritiene che:

1. quanto al primo motivo di ricorso, la CTR ha collegato erroneamente le disposizioni della L. n. 383 del 2001, sulla emersione del lavoro irregolare, e in particolare l’ipotesi sanzionatoria di cui all’art. 3, alla fattispecie in esame che è prevista come ipotesi sanzionatoria dal D.L. n. 12 del 2003:

disposizione che ha conservato la sua autonomia come dimostra la sua permanenza nella successiva disciplina del D.L. n. 223 del 2006;

2. quanto al secondo motivo di ricorso la nuova disciplina sanzionatoria, introdotta al D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comporta l’accoglimento del motivo;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo motivo del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare parzialmente condivisibile dato che, quanto al secondo motivo di ricorso, è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (Cassazione Sezioni Unite civili n. 356 del 13 gennaio 2010) secondo cui, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie. In particolare la citata sentenza ha ritenuto non applicabile, alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti, previste dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, conv. in L. 23 aprile 2002, n. 73, la modifica apportata a detta norma dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, comma 7, conv. in L. 8 aprile 2006, n. 248, e più favorevole al contribuente;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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