Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1662 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21356/2012 proposto da:

C.P.A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

ERMELINDA COSENZA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

ITALICO DE SANTIS;

– ricorrenti –

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, V. ORTI

GIANICOLENSI 5, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO MARCONI,

rappresentato e difeso dagli avvocati SANTO VIOTTI, MARIA GRAZIA

MARRA;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 253/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato GALIONE Angela, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato VIOTTI Santo, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24 marzo 1999 C.N. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Cassino, C.P.F., C.P.A.M. e Q.M., eredi, nella qualità di genitori e sorella, della propria moglie C.P. M. C., al fine di addivenire alla divisione dei beni caduti in successione.

Il Tribunale di Cassino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 862/05, dichiarava aperta la successione in questione, assegnando i beni a C.N. ed una somma di denaro a titolo di conguaglio alle altre parti.

Q.M. ed C.P.A.M. proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 253/12 accoglieva in parte l’impugnazione principale, aumentando l’importo del conguaglio.

A sostegno della decisione adottata, la Corte distrettuale evidenziava che:

– non era fondata (eccezione concernente l’omessa fissazione di un’udienza davanti al Collegio del Tribunale di Cassino:

– le doglianze relative alla ricostruzione del patrimonio ereditario erano infondate:

– il conguaglio doveva essere ricalcolato.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione C.P.A.M., in proprio e quale erede di C.P.F. e di Q.M., articolandolo su due motivi, mentre C.N. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, fondato su un unico motivo.

In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c., in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, il giudice istruttore aveva trattenuto la causa in decisione senza fissare l’udienza di discussione davanti al Collegio.

Inoltre, il giudizio era stato definito dal Collegio del Tribunale di Cassino, il quale doveva essere considerato un organo distinto rispetto a quello che aveva introitato la causa per la decisione.

La doglianza è infondata.

Infatti, l’art. 189 c.p.c., nel testo successivo all’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, applicabile ai processi iniziati successivamente al 30 aprile 1995 (come quello in esame), dispone che il giudice istruttore, quando rimette la causa al Collegio, invita le parti a precisare le conclusioni davanti a lui.

Pertanto, nessun obbligo di fissare una ulteriore udienza davanti al Collegio stesso è previsto dalla normativa in questione.

L’art. 275 c.p.c., prescrive, invece, ai commi 2 e 3, sempre nel lesto applicabile nella specie, che “Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’art. 190, per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni”.

Se ne ricava che, nelle cause la cui decisione è riservata al Collegio, al fine di ottenere la fissazione di una udienza di discussione davanti allo stesso, occorre presentare la relativa istanza una prima volta al momento della precisazione delle conclusioni ed una seconda direttamente al Presidente del Tribunale, circostanza che, nel caso de quo, non è stato dedotto si sia verificata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia l’errata applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., in relazione alla affermata mancata specificazione dei motivi di appello concernenti la ricostruzione e la valutazione dell’asse ereditario, nonchè la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., con riferimento all’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio ed alla non motivazione sul punto.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, con riguardo alla censura relativa agli artt. 342 e 345 c.p.c., la ricorrente non ha colto la ratio della decisione, poichè la Corte territoriale, pur avendo incidentalmente prospettato l’inammissibilità delle suddette doglianze, le ha esaminate nel merito e le ha rigettate.

La Corte di Appello di Roma ha chiarito, altresì, con motivazione logica e completa, non sindacabile nella presente sede, di condividere le conclusioni del C.T.U., alla luce della relazione integrativa dallo stesso redatta, con cui era stata data risposta alle censure dell’appellante e del suo CTP.

La Corte territoriale ha rilevato che il perito del Tribunale aveva proceduto ad una stima analitica e comparativa, tenendo conto del Comune dove si trovavano i beni, “con un’indagine sui prezzi di mercato di immobili con analoghe caratteristiche, attraverso accertamenti praticati “presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Frosinone, il Comune di Cervaro e l’Ufficio del Registro…” e sono stati allegati i valori medi praticati a Cervaro e reperiti presso l’Ufficio del Territorio di Frosinone”.

Quanto alla doglianza concernente il mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio ed il fatto che la Corte di Appello di Roma non abbia fornito alcuna motivazione in ordine al non accoglimento della relativa istanza di parte, si osserva che la costante giurisprudenza afferma che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. 19-7-2013 n. 17693).

La ricorrente contesta, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe mancato di riconoscere, quantificandolo per mezzo di apposita CTU, l’importo dei frutti civili ad essa spettanti in ragione dell’occupazione dell’immobile oggetto di causa da parte di C.N..

Al riguardo, si osserva che il giudice di secondo grado ha affrontato la questione, ed ha deciso, con una valutazione di merito, motivata in maniera logica e completa e, quindi, non sindacabile nella presente sede, che il mancato godimento del bene “può essere ritenuto compensato con le spese affrontate per la manutenzione ed eventuali migliorie dell’immobile”.

Ciò anche perchè, nella specie, il valore locativo del bene era incerto “anche in relazione alla possibilità concreta di una effettiva richiesta di affitto in zona, trattandosi appunto di una area essenzialmente agricola e periferica” e considerato che l’appellante non aveva allegato elementi che consentissero la valutazione dei frutti de quibus, nè era stata fornita una qualche dimostrazione del valore locativo della res.

3. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale C.N. contesta la sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, nonostante la sostanziale soccombenza degli appellanti.

La doglianza va respinta.

Infatti, nei procedimenti instaurati (come quello in esame) prima dell’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263, è ammissibile la compensazione per giusti motivi senza obbligo di specificazione degli stessi e tale decisione non è censurabile in sede di legittimità, salvo i casi in cui sia accompagnata da ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto dal giudice di merito (Cass., 4-2-2015 n. 1997; Cass. 17-7-2007 n. 15882).

Nella specie, la Corte territoriale ha ben chiarito la ragione della compensazione, alla luce dell’accoglimento dell’appello solo in minima parte.

4. Per le ragioni esposte entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

In considerazione della prevalente soccombenza della ricorrente principale, va pronunciata la condanna delle stessa al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dal controricorrente, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente. che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. Ca.Da..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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