Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1662 del 22/01/2019

Cassazione civile sez. II, 22/01/2019, (ud. 16/10/2018, dep. 22/01/2019), n.1662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5803/2014 proposto da:

A.A.A., P.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GB TIEPOLO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

SMARGIASSI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARCO GIANI,

ALBERTO TEDOLDI;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), ORGANIZZAZIONE EUROTEL ITALIA SRL,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato LUCA GRAZIANI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO ZOCCHI;

– controricorrenti –

e contro

ORGANIZZAZIONE EUROTEL ITALIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3644/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GRAZIANI Luca, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 11.5.2009 P.C. ed A.A.A. ebbero ad impugnare le delibere assunte dall’assemblea del condominio (OMISSIS),in persona dell’Amministrazione gestita dalla srl Organizzazione Eurhotels Italia, tenutasi il 7.3.2009.

Resistette il condominio evocato, a mezzo della società amministratrice, contestando la fondatezza dell’avversa impugnazione e rilevandone la tardività. Il Tribunale di Milano adito ebbe a rilevare la tardiva impugnazione poichè le delibere impugnate, eventualmente, affette da vizi importanti annullabilità e, non già, la loro nullità.

Proposero gravame i consorti A.- P. e al Corte ambrosiana adita, resistendo il Condominio a mezzo al società sua amministratrice,rigettò l’appello osservando come le delibere impugnate erano – eventualmente – affette da vizi importanti annullabilità in quanto era denunziata irregolare costituzione dell’assemblea ed illegittimo computo dei voti, nonchè come era onere degli appellanti dar prova di aver avuto conoscenza effettiva in ritardo del plico postale consegnato a portiere.

I consorti P.- A. hanno interposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

Hanno resistito con controricorso ed il Condominio (OMISSIS) e la srl O.E.I., soggetto amministrare del condominio.

Parte ricorrente ha anche depositata memoria difensiva.

La causa era stata trattata in sede di adunanza e rimessa alla pubblica udienza. All’odierna udienza pubblica sentite le conclusioni del P.G. – rigetto ricorso – e del difensore presente,la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da P.C. ed A.A.A. s’appalesa privo di fondamento giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione proposto i ricorrenti denunziano violazione della disposizione ex art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c., ed eventualmente ex art. 1362 c.c., in relazione all’interpretazione data dalla Corte ambrosiana alla domanda avanzata,risultando contrastante con il giudicato cristallizzatosi in relazione al decisum portato nella sentenza n. 2044/10 della medesima Corte d’Appello di Milano.

Non sussiste la dedotta violazione di legge sotto entrambi i profili lumeggiati in ricorso.

Difatti, formalmente, trattandosi di deliberazioni diverse non si verifica la necessaria coincidenza dell’oggetto immediato dei due diversi procedimenti ai fini del disposto ex art. 2909 c.c. – Cass. sez. 1 n 6830/14 -.

Tuttavia la decisione della Corte ambrosiana in giudicato, indubbiamente attinendo sempre alla deliberazioni del medesimo condominio ritenute invalide in base a ragioni omologhe a quelle denunziate nella presente causa,assume rilievo ponendo regola specifica per il condominio in questione circa l’interpretazione del suo Regolamento sul punto.

Ma la Corte territoriale ha puntualmente esaminato la questione circa la natura dell’invalidità rilevata dai Giudici ambrosiani nella decisione già passata in giudicato e concluso motivatamente che la statuizione fu di annullamento e, non già, di nullità poichè, comunque rilevata lesione circa la regolarità della costituzione dell’assemblea e della votazione.

Situazioni queste pacificamente ritenute dal questa Suprema Corte – Cass. s.u. n. 4806/05 – siccome vizi importanti annullabilità e non invece nullità.

A detta motivata statuizione, i ricorrenti contrappongono loro interpretazione del dictum portato nella decisione passata in giudicato; interpretazione che tuttavia non supera quanto stabilito dai Giudici del merito poichè comunque i vizi rilevati configurano una violazione della norma regolamentare o legale che regola la convocazione dell’assemblea e le modalità di votazione, quindi mero vizio procedimentale e,non già, sostanziale incidente su diritti dominicali.

Al riguardo il decisum portato nella sentenza in giudicato resa dalla stessa Corte ambrosiana invocata dai ricorrenti non incide sulla statuizione oggetto d’esame poichè questo fissa,anche per il futuro, la corretta interpretazione da assegnare alla norma regolamentare, circa le modalità di convocazione dell’assemblea e di votazione, ma comunque la lesione di dette regole configura sempre e solo vizio di annullabilità.

Con la seconda ragione di doglianza i consorti A.- P. deducono violazione della norma ex art. 1137 c.c., poichè erroneamente la Corte ambrosiana ha ritenuto che i vizi dedotti con il ricorso originario configurassero annullabilità delle delibere e, non già, nullità ed un tanto per contrasto con l’insegnamento di questa Suprema Corte.

L’argomento critico sviluppato nel secondo motivo,in concreto, completa il ragionamento svolto anche nel primo motivo di doglianza, in quanto ricostruisce i vizi,denunziati in ricorso originario,siccome importanti nullità poichè atterrebbero a violazioni sostanziali e, non già, meramente formali eppertanto incidenti sui loro diritti dominicali.

Tuttavia va notato come espressamente i consorti A.- P. ebbero a rilevare violazioni afferenti la costituzione dell’assemblea e la regolarità della votazione delle delibere poichè contestavano il fatto che l’amministratore avesse votato anche per condomini assenti con deleghe non valide.

In particolare era rilevata situazione di conflitto d’interessi in capo all’amministratore in relazione alla sua posizione anche di delegato dei condomini assenti.

Tuttavia detta situazione si configura propriamente quando il soggetto, in posizione particolare quale rappresentante, curi interesse proprio invece di quello del suo mandante.

Orbene nella specie l’amministratore esprimeva il voto per i condomini assenti sicchè non palesava sua volontà, bensì era portatore di volontà altrui, di conseguenza il conflitto d’interesse appare configurasi soltanto se l’amministratore non ebbe ad esprimere esattamente la volontà lui demandata dal mandante,il quale unico potrà lamentare un tanto non anche l’estraneo al rapporto.

Nella specie non appare profilarsi situazione omologa a quella in tema di società di capitali laddove l’amministratore ne esprime la volontà, poichè viene unicamente dedotto che l’amministratore condominiale non poteva utilizzare la delega ricevuta dai condomini assenti concorrendo conflitto d’interesse, senza nemmeno una chiara identificazione circa l’essenza in concreto del denunziato conflitto.

Difatti o viene dedotto e comprovato dal denunziante che l’amministratore ha espletato in assemblea,quale delegato, attività di convincimento di altri condomini presenti ovvero espresso voto in difformità rispetto alla volontà lui affidata dal delegante, oppure il conflitto d’interesse con l’ente condominale deve esser individuato in capo al condomino rappresentato,ma in entrambe le situazioni concrete si realizza mero vizio procedimentale nella formazione della volontà assembleare e lo stesso dà origine a mera annullabilità non attingendo i diritti dominicali del singolo condomino.

A seguito del giudicato formatosi in omologa lite di impugnazione delle delibere adottate dall’assemblea condominiale con le medesime modalità di votazione rimane così fissata la regola valida per detto condominio circa le modalità da osservarsi per la votazione anche per il futuro, ma come detto l’inosservanza di detta regola importa violazione di legge o regolamento, quindi vizio di annullabilità.

Con la terza ragione di doglianza i consorti A.- P. rilevano violazione della norma L. n. 890 del 1982, ex art. 7, in tema di notificazione a mezzo posta, poichè nella relata dell’addetto postale di recapito non risulta esser stato dato conto delle ricerche dei destinatari effettuate prima di consegnare i plichi al portiere, siccome imposto dall’invocata disposizione legislativa.

L’infondatezza della censura appare manifesta sol si consideri che i ricorrenti allo scopo applicano alla comunicazione,prevista dalla legge, delle deliberazioni assembleari ai condomini assenti la disciplina propria delle notificazioni a mezzo posta, mentre la comunicazione avviene a mezzo mero plico raccomandato postale e, non già, mediante notificazione.

Dunque la statuizione sul punto adottata dalla Corte ambrosiana s’appalesa corretta poichè correlata alla disciplina del recapito della corrispondenza in plico raccomandato, ossia la modalità richiesta dall’art. 1137 c.c., u.c., per la comunicazione al condomino assente dei verbali portanti le deliberazioni adottate dall’assemblea.

Reputa questa Corte, stante i sensibile tasso di novità della questione specifica affrontata in questa controversia,d’avvalersi della facoltà ex art. 92 c.p.c., e così compensare tra le parti le spese di questo procedimento di legittimità. Concorre in capo ai ricorrenti l’obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2019

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