Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16619 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13025/2019 R.G. proposto da:

B.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Barone, con

domicilio in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 2 aprile

2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 2 aprile 2019, il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria proposte da B.N., cittadino del Burkina Faso, accogliendo quella di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avanzata in via subordinata dal ricorrente.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto innanzitutto irrilevante la mancata comparizione del ricorrente all’udienza fissata per la trattazione, osservando che il procedimento, disciplinato dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, pur muovendo da un’istanza di parte, si svolge per impulso d’ufficio, per quanto riguarda sia l’instaurazione del contraddittorio, sia l’espletamento dell’istruttoria.

Nel merito, premesso che a sostegno della domanda il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal suo Paese di origine per sottrarsi all’arresto da parte della Polizia ed alla vendetta dei familiari di un uomo che, avendo tentato di rapinarlo insieme ad altre persone, era rimasto ucciso nel corso dell’azione, il Tribunale ha ritenuto non credibile la narrazione, evidenziandone la genericità e l’inverosimiglianza, aggiungendo che il ricorrente aveva omesso di adempiere il proprio dovere di cooperazione istruttoria, non essendo comparso in udienza per essere ascoltato, e precisando comunque che dalla vicenda allegata non emergeva il rischio di atti persecutori. Ha escluso inoltre che nella regione da cui proveniva il ricorrente fosse in atto una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, riscontrabile invece in altre aree del Burkina Faso, osservando tuttavia che anche nella predetta zona si registrava una situazione di insicurezza latente, tale da rendere configurabile una condizione di vulnerabilità personale e da sconsigliare quindi il rimpatrio. Ha richiamato in proposito le informazioni fornite da fonti internazionali, da cui emergeva che, nonostante l’elezione di un nuovo Presidente, che aveva intrapreso un cammino di riforme democratiche, il Paese risultava sempre più esposto ad attacchi terroristici, che contribuivano ad alimentare un clima d’instabilità.

2. Avverso il predetto decreto il B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 101,128,737 e 738 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11 e dell’art. 3 Cost., art. 24Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 2, rilevando che, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, non effettuata in quanto il colloquio aveva avuto luogo prima dell’entrata in vigore della L. n. 46 del 2017, il Tribunale ha omesso di fissare l’udienza di comparizione. Sostiene che in tal modo gli è stato impedito l’esercizio del diritto di difesa, non avendo egli potuto sollecitare l’assunzione di prove nè precisare i fatti allegati, la cui genericità ha determinato il rigetto della domanda.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Premesso infatti che nel giudizio di merito è stata ritualmente fissata l’udienza di comparizione delle parti, alla quale il difensore del ricorrente non ha partecipato, si osserva che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha soltanto l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente, c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass., Sez. I, 17/11/2020, n. 26124; 13/10/2020, n. 22049; 7/10/2020, n. 21584). Pertanto, il richiedente che intenda far valere in sede di legittimità l’omessa audizione, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione, è tenuto, in ossequio al principio di specificità dell’impugnazione, non solo a precisare di averne fatto espressamente richiesta, ma anche ad indicare puntualmente i fatti dedotti a sostegno della stessa (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2020, nn. 25439 e 25312). Tale onere nella specie è rimasto inadempiuto, essendosi il ricorrente limitato ad affermare genericamente che la mancata fissazione dell’udienza gli ha impedito di fornire chiarimenti in ordine alla sua vicenda personale e di richiedere l’ammissione di prove, senza precisare quali fossero gli aspetti che intendeva chiarire e senza considerare che la formulazione di istanze istruttorie non richiedeva la sua partecipazione personale all’udienza, trattandosi di attività spettante al difensore.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5 ed 8 e degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in virtù dell’inattendibilità della vicenda narrata e della mancata allegazione di atti persecutori. Sostiene infatti che i fatti da lui riferiti, descritti in modo coerente e consequenziale, non sono stati valutati in base ai criteri di cui del D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, non essendogli stato concesso il beneficio dell’onere della prova agevolata e non essendosi proceduto all’acquisizione d’informazioni in ordine alla situazione generale esistente nel Paese di origine ed in quello di transito.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di protezione internazionale, il dovere, posto a carico del giudice dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di acquisire informazioni in ordine alla reale ed attuale situazione del Paese di origine dello straniero non sorge per il solo fatto che sia stata proposta una domanda di protezione, postulando invece che il richiedente abbia adempiuto l’onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, mediante l’esposizione di una vicenda personale non solo intrinsecamente attendibile e plausibile sul piano razionale, ma anche idonea a giustificare il timore, da lui prospettato, di restare esposto, in caso di rimpatrio, ad atti persecutori, da intendersi nel senso di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, o ad un danno grave, nel senso di cui all’art. 14 del medesimo Decreto. Le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, devono essere infatti sottoposte, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ad un controllo di credibilità, avente ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di un’attenuazione dell’onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l’appunto, la necessità che i fatti narrati superino il predetto vaglio di logicità (cfr. Cass., Sez. I, 4/11/2020, n. 24575; 7/08/2019, n. 21142). L’esito negativo del predetto controllo consente di escludere la necessità di approfondimenti istruttori ulteriori in ordine alla situazione in atto nel Paese di origine del richiedente, dal momento che il dovere di cooperazione istruttoria officiosa posto a carico del giudice dall’art. 8, comma 3, cit., non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 20/12/2018, n. 33096; 19/02/2019, n. 4892).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nchè la contraddittorietà della motivazione in ordine a un fatto decisivo, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria. Afferma infatti che il Tribunale si è limitato a fare riferimento alla situazione generale del Burkina Faso, senza acquisire informazioni in ordine alla situazione di violenza indiscriminata in atto nel Paese, che, in quanto sottratta al controllo delle autorità statali, si traduceva in una minaccia grave alla sua vita, escludendo quindi la necessità di una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave alla vita o alla persona. Aggiunge che il Tribunale ha omesso d’indagare sulla situazione della Libia, dove egli era transitato e si era stabilito prima di giungere in Italia, dopo aver abbandonato il proprio villaggio.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Ai fini dell’esclusione della configurabilità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha correttamente adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avendo richiamato informazioni tratte da una pluralità di fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, da cui ha desunto che nella regione da cui proviene il ricorrente non esiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, riscontrabile invece in altre regioni del Burkina Faso, ma una condizione d’insicurezza, dovuta all’attività di gruppi terroristici di matrice islamica, idonea a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. Tale apprezzamento, anch’esso riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Cass., Sez. II, 29/10/2020, n. 23942; 15/07/2020, n. 15047; Cass., Sez. I, 21/11/2018, n. 30105), non risulta nella specie validamente censurato: il ricorrente si è infatti limitato ad insistere sulla propria esposizione, in caso di rimpatrio, al rischio di attentati terroristici, puntualmente valutato dal decreto impugnato, il quale l’ha ritenuto inidoneo a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, escludendo che la situazione di violenza indiscriminata determinata dall’attività dei gruppi terroristici operanti nel Burkina Faso si estenda all’area di provenienza del ricorrente, nella quale, pur riscontrandosi uno stato d’insicurezza, non è in atto un conflitto armato, tale da mettere in pericolo la vita o l’incolumità personale di chiunque vi risieda. Nel lamentare l’omessa valutazione della situazione esistente nel Paese in cui è transitato prima di giungere in Italia, il ricorrente solleva poi una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata, e non può quindi essere proposta in questa sede, implicando un’indagine di fatto in ordine alle esperienze da lui vissute in quel Paese, e non essendo stata precisata nè la natura di tali vicende, nè la fase e l’atto del giudizio di merito in cui le stesse sono state dedotte (cfr. Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694; Cass., Sez. VI, 13/06/2018, n. 15430).

4. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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