Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16619 del 08/08/2016

Cassazione civile sez. I, 08/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 08/08/2016), n.16619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1033-2013 proposto da:

L.A. (c.f. (OMISSIS)), Z.M. (c.f. (OMISSIS)),

L.G. (c.f. (OMISSIS)), L.S. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso

l’avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIACOMO RADICI, giusta procura a margine dell’atto di

costituzione di nuovo difensore;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO IMMOBILIARE PENTAGONO UNIVERSO S.R.L., in persona del

Curatore dott. P.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO, 62, presso l’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO ALGANI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato il

03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, anche

per delega avv. ALGANI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Bergamo, con decreto in data 3-12-2012, rigettava l’opposizione proposta da L.G., L.A. e L.S. e da Z.M. avverso lo stato passivo del fallimento di Immobiliare Pentagono Universo s.r.l.

Motivava premettendo che L.A. e L.S., figli dei coniugi L. – Z., avevano proposto domanda di rivendica di due appartamenti realizzati dalla fallita su un terreno previamente vendutole dai genitori; che in parziale pagamento del prezzo di Euro 670.000,00 la società si era impegnata a realizzare – e aveva in effetti realizzato – i detti appartamenti, per il prezzo virtuale di Euro 316.500,00 ciascuno, nel possesso dei quali i L. erano stati immessi; che la società si era peraltro rifiutata di addivenire alla stipula del contratto definitivo e per questo era stata convenuta in giudizio; che la domanda era stata trascritta e in corso di causa era sopravvenuto il fallimento della promittente; che, a mezzo della insinuazione, i figli avevano rivendicato la proprietà dei beni sul presupposto della sussistenza di una situazione di proprietà di fatto, mentre i genitori avevano chiesto l’ammissione al passivo, in chirografo, della somma di Euro 37.000,00 a titolo di conguaglio tra il terreno e le abitazioni.

Tanto premesso, il tribunale considerava che il g.d. aveva accolto solo in parte tale ultima domanda, per la somma di Euro 15.035,00 e che, in sede di opposizione al passivo, gli opponenti avevano proposto domande nuove.

In particolare il tribunale riteneva inammissibili per novità (1) la domanda proposta da L.A. e L.S. di esecuzione in forma specifica, ai sensi della L. Fall., art. 72, comma 8, dell’obbligo di concludere il contratto relativo agli appartamenti e (2) la domanda di simulazione del contratto di permuta, e quella conseguente di rivendica del terreno, proposta dai genitori.

Rigettava invece l’opposizione dei predetti L.A. e L.S. basata sul già avvenuto acquisto della proprietà degli appartamenti, difettando di tale acquisto l’atto scritto ai sensi dell’art. 1350 c.c..

Per la cassazione del decreto del tribunale, tutti i predetti hanno proposto ricorso affidandosi a sette motivi ai quali il fallimento ha replicato con controricorso.

Le parti hanno infine depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Col primo motivo si denunzia la nullità del decreto per omissione di pronuncia in ordine alla domanda di ammissione al passivo fallimentare, in via chirografaria, del credito di Euro 37.000,00 vantato dai coniugi L.- Z..

Il motivo va disatteso perchè dal decreto del tribunale si evince che il credito, vantato nella misura di Euro 37.000,00 a titolo di conguaglio per la permuta tra il terreno e le abitazioni edificate, era stato ammesso dal g.d. per la minor somma di Euro 15.035,00, “relativa al minor prezzo delle abitazioni (…) per i lavori da essi i L. direttamente eseguiti”.

Dal testo del decreto non risultano proposti specifici motivi di opposizione relativamente a tale statuizione, la quale, essendo stata almeno in parte di rigetto, avrebbe dovuto essere attinta da censura.

Viceversa, dalla trascrizione operata dai ricorrente si apprende che in sede di opposizione era stata semplicemente riproposta, in subordine, l’originaria domanda, come se in sede di insinuazione la stessa fosse stata ritenuta assorbita.

L’opposizione allo stato passivo si atteggia a mezzo di impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (cfr. tra le altre Sez. 1 n. 6621-10) e dunque postula (cfr. L. Fall., art. 99, comma 2, n. 3) che l’impugnante specifichi gli elementi di fatto e di diritto su cui basa la sua impugnazione.

Non bastava dunque, al fine di devolvere al tribunale le questioni afferenti, riproporre semplicemente la domanda di insinuazione per l’intero credito, e non sussiste il vizio di omessa pronuncia su un motivo di opposizione, proprio perchè nessun motivo di opposizione, per lo meno in prospettiva di autosufficienza, risulta esser stato rivolto alla statuizione di rigetto parziale della domanda di insinuazione del credito.

Resta assorbito il secondo mezzo, col quale la stessa questione è stata formulata secondo l’alternativa ipotesi di un pronuncia implicita di rigetto non sorretta da motivazione.

3. Col terzo mezzo si deduce la nullità del provvedimento per non avere il tribunale precisato quale fossero le domande inammissibili per novità.

Il motivo è infondato avendo il tribunale chiaramente riferito il giudizio di novità alle domande riportate in narrativa, oltre tutto previamente evidenziate in base alla corrispondente eccezione della curatela del fallimento.

4. Nei motivi da quattro a sei sono dedotti vizi di motivazione della sentenza, stante l’omesso esame di fatti decisivi.

Le doglianze sono riferite: (1) al rigetto della rivendica dei terreni formulata dai coniugi L. – Z., ove motivato da una pretesa novità della domanda; (2) alla declaratoria di inammissibilità della domanda di adempimento ex art. 2932 c.c., proposta dai figli L.A. e L.S.; (3) al rigetto della domanda di rivendicazione ancora proposta da questi ultimi, non essendosi considerata la rilevanza dell’avvenuta esecuzione, in data anteriore al fallimento, di tutte le prestazioni tipicamente caratterizzanti il contratto inter partes.

I motivi sono inammissibili.

Al fondo delle doglianze si rinvengono questioni giuridiche, non questioni di fatto, avendo il tribunale ritenuto inammissibili le prime due domande per novità e rigettato la terza per difetto dell’atto necessario all’acquisto, da stipularsi necessariamente in forma scritta (art. 1350 c.c.).

Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, finanche nell’ottica conseguente alla novella ex D.L. n. 83 del 2012, concerne esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche; la quale, invece, ove esistente, suppone di essere prospettata come error in iudicando in iure, relativamente a norme di natura sostanziale o processuale.

5. – Col settimo motivo si deduce la nullità del provvedimento nella parte in cui sono state disattese le istanze istruttorie in ordine al mancato pagamento del corrispettivo dell’atto di compravendita dei terreni.

Il motivo è chiaramente inammissibile non foss’altro perchè non calibrato sulla ratio decidendi a mezzo della quale il tribunale ha ritenuto le annesse domande inammissibili per novità.

6. – Per le esposte ragioni il ricorso va rigettato.

Sussistono peraltro validi motivi di compensazione delle spese processuali.

Non può non considerarsi al riguardo che dagli scritti difensivi emerge l’inadempimento della società fallita agli obblighi discendenti dalle negoziazioni preliminari, e che i ricorrenti avevano trascritto prima del fallimento la domanda di esecuzione in forma specifica.

Essendo stata la domanda trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l’avesse accolta, anche se trascritta successivamente, sarebbe stata opponibile alla massa dei creditori (cfr. di recente Sez. 1 n. 3953-16) e avrebbe impedito l’apprensione del bene da parte della procedura (v. quanto al preliminare Sez. un. n. 12705-04, da ultimo ribadita da Sez, un. n. 18131-15).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

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