Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16619 del 05/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 01/02/2017, dep.05/07/2017),  n. 16619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10045/2016 proposto da:

COMUNE MORROVALLE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

ALBERTO TASSO e FRANCO CARILE;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPRENIA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIERLUIGI BENFATTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dell’Ici per l’anno in contestazione. La contribuente deduceva la decadenza del Comune dal potere accertativo, e il difetto di motivazione dell’atto impositivo; infatti, il Comune nell’attribuire il valore all’area edificabile posseduta dal contribuente si era limitato a richiamare una propria Delib. di giunta.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo l’atto sufficientemente motivato, mentre la CTR in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello, ritenendo insufficiente la motivazione dell’avviso d’accertamento.

Propone ricorso il Comune di Morrovalle sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre la parte contribuente si è costituita con controricorso.

L’ente impositore denuncia, nei due motivi di censura, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, nonchè degli artt. 2727 e 2728 c.c., sulle presunzioni e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, per mancato esercizio della giurisdizione tributaria, in quanto erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto generiche le valutazioni della Delib. di Giunta (richiamata nell’atto impositivo) in riferimento all’area oggetto d’imposizione, valorizzando oltre misura sia la stima prodotta dal contribuente relativa ai costi per rendere edificabile l’area, sia i contratti d’affitto ad uso agricolo volti a dimostrare il minor valore dell’area oggetto di controversia rispetto a terreni in condizioni di minor disagio; in ogni caso, la CTR avrebbe dovuto essa stessa quantificare il minor valore su cui calcolare l’imposta dovuta.

E’ fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.

In riferimento alla questione di diritto, sulla adeguatezza della motivazione dell’avviso d’accertamento, i giudici d’appello non hanno ravvisato, nella fattispecie, un sufficiente percorso motivazionale, relativamente alla specificità del bene oggetto d’imposizione; in buona sostanza, secondo la CTR non erano rinvenibili nell’atto impositivo gli elementi idonei a far ritenere adeguata la scelta impositiva, con riferimento alle caratteristiche concrete del bene. Ad avviso del Collegio, invece, appare fondato il primo motivo di censura proposto dal Comune di Morrovalle, in quanto, l’avviso d’accertamento fa riferimento alle Delib. di giunta che è un atto generale e conosciuto (o conoscibile) da parte del contribuente, relativamente alla determinazione dei valori minimi di mercato delle aree edificabili (tra cui, beninteso quelle oggetto d’imposizione), mentre, gli elementi che il contribuente ha prospettato ai giudici d’appello e che sono stati accolti nella sentenza impugnata, relativamente alla mancata considerazione da parte dell’ente impositore delle caratteristiche concrete del bene (ritenendo che la stima della base imponibile fosse astratta, cioè, slegata dalle peculiarità dell’area), facevano, invece, parte dell’onere probatorio del contribuente, in quanto la Delib. comunale di valutazione omogenea delle diverse aree del territorio comunale ha sicuramente un valore probatorio presuntivo, che impone alla parte contribuente di allegare e dimostrare il minor valore dei terreni posseduti prova contraria che può essere raggiunta con la produzione di parte sui costi da sostenere per rendere edificabile il terreno e di contratti di affitto di terreni a uso agricolo, gravando sul contribuente l’onere di fornire elementi di prova oggettivi sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio.

La sentenza va, pertanto, cassata e gli atti vanno rinviati alla CTR delle Marche, affinchè riesamini il merito della controversia, alla stregua dei principi enunciati.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA