Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16618 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24395/2007 proposto da:

R.A., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10,

presso lo studio dell’avvocato DE JORIO FILIPPO, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

GIANNICO GIUSEPPINA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5298/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2006 R.G.N. 8791/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato DE JORIO FILIPPO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per: ricorso fondato, accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dagli attuali ricorrenti avverso la sentenza di primo grado che aveva negato il diritto alla integrazione al minimo sulla pensione Inps in godimento. La Corte territoriale affermava che la carenza di documenti comprovanti il tipo di prestazione goduta ed il periodo di riferimento, elementi che aveva indotto il primo giudice al rigetto della pretesa, erano superati ed assorbiti dalla infondatezza nel merito della domanda di integrazione al minimo, stante il percepimento di retribuzioni in misura superiore alla soglia prevista per il diritto alla integrazione ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 6, convertito in L. n. 638 del 1983, in quanto erogate dalla Città del Vaticano, che sono esenti da Irpef.

Ritenevano infatti i Giudici d’appello l’art. 17 del Concordato Lateranense, recepito con L. 27 maggio 1929, n. 810 (per cui le retribuzioni dovute dalla Santa Sede a dignitari, impiegati e salariati, saranno nel territorio italiano esenti da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente), sia norma speciale, che opera solo nella sfera della imposizione tributaria, e d’altra parte la L. n. 638 del 1983 usando l’espressione “assoggettabile” ad Irpef si riferisce alla assoggettabilità in astratto e non già alla soggezione in concreto all’imposizione tributaria. Avverso detta sentenza soccombenti ricorrono con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 12 preleggi, e del D.L. n. 463 del 1983, art. 6, convertito in L. n. 638 del 1983, e della L. n. 810 del 1929, art. 17, per avere ritenuto rilevanti, ai fini dei limiti di reddito prescritti per il diritto alla integrazione al minimo, i redditi percepiti prodotti presso la Città del Vaticano, che non sono assoggettati ad Irpef.

Con il secondo si ripropone la medesima censura anche in relazione all’art. 7 Cost., comma 2.

Con il terzo mezzo si denunzia violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., perchè, omettendo di pronunziarsi sui motivi d’appello, la Corte territoriale avrebbe avvalorato la decisione di primo grado sulla carenza dei documenti attestanti i prescritti requisiti.

1.1 primi due motivi sono fondati e meritano accoglimento.

E’stato infatti già affermato da questa Corte (Cass. n. 12719 del 26/09/2000) che “Le retribuzioni percepite per attività lavorativa svolta alle dipendenze della Città del Vaticano, che a norma dell’art. 17 del Trattato 11 febbraio 1929 tra l’Italia e la Santa Sede – cui è stata data esecuzione con la L. 27 maggio 1929 n. 810 – sono esenti da qualsiasi tributo, non sono computabili ai fini del raggiungimento del limite di reddito ostativo del diritto all’integrazione al minimo della pensione, a norma del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, art. 6, (convertito dalla L. 11 novembre 1983 n. 638), poichè questa disposizione, nel fare riferimento ai redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilisce un parametro per cui non rileva l’astratta e oggettiva natura del reddito, ma la concreta e soggettiva situazione che determina l’assoggettabilità potenziale del reddito all’imposta sul reddito, in assenza di specifiche condizioni del reddito stesso (quali limiti, esenzioni, detrazioni)”.

Ha affermato detta sentenza: “Per l’art 6 dell’indicata legge, l’integrazione al trattamento minimo non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore….. La L. 27 maggio 1929, n. 810, art. 17, (per cui le retribuzioni dovute dalla Santa Sede a dignitari, impiegati e salariati, saranno nel territorio italiano esenti da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente), quale norma speciale, delinea uno spazio normativo sottratto al generale spazio del 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (in L. 11 novembre 1983 n. 638): l’obbligo, che lo Stato italiano ha assunto, di non assoggettare ad imposta queste retribuzioni, esclude, in questo specifico reddito, l’operatività della disposizione in esame. D’altro canto, in base al chiaro disposto normativo, ed in assenza di ogni qualificazione o specificazione od estensione, il parametro con cui è delineato il diritto in controversia è il reddito. E questo parametro non è di natura astratta: non è costituito da un’oggettiva natura del reddito (il reddito che, in quanto prodotto nel territorio dello Stato italiano, sarebbe assoggettabile ad imposta). La lettera della disposizione (assoggettabili: e non assoggettati) non esprime un parametro astratto ed oggettivo, bensì una situazione concreta e soggettiva, riferibile ad uno specifico reddito, considerato, tuttavia, non nel suo materiale effettivo assoggettamento, bensì in un momento che a questo è logicamente anteriore: la potenzialità di assoggettamento all’IRPEF, in assenza di specifiche condizioni del reddito stesso (quali limiti, esenzioni, detrazioni)”.

2. Per completezza del dato normativo, si rammenta che la L. n. 638 del 1983, art. 9 bis, prevedeva che le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 8 non si applicassero ai lavoratori, dipendenti o autonomi, e ai pensionati residenti all’estero, e l’art. 6 cui si faceva riferimento, atteneva ai limiti di reddito prescritti per l’integrazione al minimo. Detta disposizione è stata poi abrogata da legge dalla L. n. 407 del 1990, art. 7, comma 2, per cui anche i soggetti che lavorano all’estero sono sottoposti alla stessa disciplina e quindi i limiti per l’integrazione attengono pur sempre ai redditi imponibili ai fini Irpef.

La disciplina sembra poi essere stata modificata, ma la norma non opera ratione temporis, dal D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 10, convertito in L. n. 14 del 2009, il quale, disciplinando ancora i limiti di reddito, prevede che: “Per i procedimenti di cui all’allegato A) rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all’estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.” Nell’allegato A) proprio in riferimento all’art. 35 comma 10, si includono ì procedimenti relativi all’integrazione al minimo (“Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984, di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni”).

I primi due motivi vanno pertanto accolti, mentre il terzo è inammissibile, in quanto diretto ad inficiare una statuizione inesistente, dal momento che la Corte territoriale ha espressamente affermato l’irrilevanza delle carenze probatorie ravvisate dal primo giudice perchè la pretesa degli attuali ricorrenti era infondata nel merito.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, alla medesima Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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