Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16618 del 05/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9922/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, V. NAZARIO SAURO

16, presso lo studiò dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2005/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Viterbo, in accoglimento parziale della domanda di B.N., docente alle dipendenze del Miur in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato a partire dall’anno scolastico 2001/2002, dichiarava l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati in successione tra il ricorrente e il MIUR dopo il 24 ottobre 2001 e condannava quest’ultimo al risarcimento dei danni, quantificati in misura pari a 5,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, facendo applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8 e tenendo conto della durata complessiva dei rapporti a termine stipulati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001;

che la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2005/2013, depositata il 27 marzo 2013, pronunciando sull’appello principale proposto dal B. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), e sull’appello incidentale proposto dal MIUR nei confronti del predetto, entrambi avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento del gravame principale, respinto l’incidentale, ed in parziale riforma della impugnata sentenza, che confermava nel resto, condannava il MIUR al pagamento di venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi e rivalutazione, con la decorrenza fissata dalla sentenza di primo grado;

che si rilevava la formazione del giudicato interno sul diniego di conversione del rapporto e che, per il resto, precisato che i contratti a termine del settore scolastico, tanto per il personale docente quanto per quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, non erano disciplinati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ma dalle norme speciali contenute nel D.Lgs. n. 297 del 1994 e nella L. n. 124 del 1999, veniva evidenziato che la speciale disciplina era in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, affermandosi che nella fattispecie dedotta in giudizio – riguardante cinque contratti di supplenza fino al 31 agosto di ciascun anno ed un altro contratto di durata inferiore – il ricorso alla supplenza annuale era stato finalizzato a soddisfare un’esigenza dell’amministrazione non meramente temporanea in quanto funzionale alla copertura di posti in organico vacanti, senza che il Ministero avesse provato e prima ancora allegato di avere provveduto ad espletare con la cadenza richiesta dal T.U. le procedure concorsuali;

che della indicata decisione ha domandato la cassazione il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, il B.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è, stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il B. ha depositato memoria ai sensi del secondo comma della norma suindicata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1 che, con il primo motivo, viene dal Ministero dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 e della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, nonchè del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, anche in combinato disposto con il D.M. 13 giugno 2007, art. 1, del Ministro della Pubblica Istruzione, nonchè della Direttiva 99/70 CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendosi che: – la normativa comunitaria di riferimento è, costituita dalla suddetta direttiva 1999/70/CE e dall’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – ai quali ha dato attuazione nell’ordinamento nazionale il D.Lgs. 368 del 2001 -, che individuano le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ai contratti a termine e che dall’esame della richiamata disciplina comunitaria si evince una favorevole considerazione nei confronti dei contratti a tempo determinato, in ragione della garanzia di flessibilità che forniscono, che è considerata un valore da tutelare, purchè la conclusione dei rapporti avvenga nel rispetto delle condizioni che ne limitano la praticabilità;

– l’Accordo quadro intende rafforzare la protezione dei lavoratori a tempo determinato, per tutelarli da discriminazioni rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato e da abusi nell’utilizzazione di contratti a termine, ma pur sempre tenendo conto delle peculiarità che, in concreto, possono connotare un determinato ambito nazionale, ovvero determinati settori pubblici o privati; – il comparto scuola, per la specificità del settore, esula dall’ambito di applicazione dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e della disciplina di carattere generale del contratto a tempo determinato contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 2001, essendo ciò confermato dal D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, convertito dalla L. n. 106 del 2011, che ha escluso in modo espresso il rapporto di lavoro nella scuola dall’applicazione della disciplina dei contratti a termine; – il legislatore, per garantire il diritto costituzionale all’educazione, all’istruzione e allo studio, con la L. n. 124 del 1999, art. 4, ha disciplinato le supplenze per le scuole statali, sia a copertura di posti vacanti, sia a copertura di posti non vacanti, rimettendo alla normativa secondaria la disciplina di dettaglio dei contratti a tempo determinato; – la reiterazione dei contratti a termine nella scuola, sia per le supplenze annuali di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, sia per le supplenze temporanee di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 4 della medesima legge, è compatibile con la direttiva 1999/70/CE in quanto sorretta da ragioni obiettive che la giustificano;

2.2. che, con il secondo motivo di ricorso, proposto in via gradata, il Ministero denuncia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, anche in relazione all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo l’erroneità del riferimento al citato art. 18, trattandosi di disposizione che disciplina una fattispecie, il licenziamento, disomogenea rispetto a quella in esame, non risultando, peraltro, ravvisabile, su quali basi il danno sia stato calcolato in venti mensilità ed assumendo che in tal modo si viola il principio dell’onere della prova, e quello dell’effettività del danno risarcibile, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, aggiungendo che il parametro utilizzato dalla Corte d’Appello è, poi, in contrasto con la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che ha stabilito un’indennità onnicomprensiva fissata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità;

3. che va premesso che la reiterata supplenza annuale ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, ove protratta per più di 36 mesi, deve ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria (cfr. Cass. 22556/16 ed altre conformi);

3.1 che, invero, – e con riguardo al primo motivo – in base alla ricostruzione del quadro normativo generale all’esito degli interventi della Corte di Giustizia Europea e della Corte costituzionale effettuata da questa Corte in numerosi precedenti (cfr. Cass. 22552-22557/2016, 2354/2016, 33535/2016, 23750/2016, 23751/2016, 24934-24040/2016, 24272-2427672016, 24813-24816/2016, tra le tante) la dichiarazione di illegittimità costituzionale, “in parte qua” e con effetto “ex tunc”, della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, comporta che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della richiamata disposizione configura un illecito, rilevante sul piano del diritto comunitario e quindi sul diritto interno;

che dai richiamati precedenti è stato evidenziato come la sola tipologia contrattuale alla quale hanno fatto riferimento la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale è quella riferita alle supplenze su organico di diritto, non potendosi estendere alle supplenze su organico di fatto i principi affermati per l’ipotesi di cui all’art. 4, comma 1;

che, in primo luogo, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, è stato ritenuto idoneo parametro il termine triennale previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1 ed, in secondo luogo, è stato precisato che non possono essere prese in considerazione per l’accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in discorso eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10.7.2001 (termine previsto dall’art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l’adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso sintantochè il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione;

che è stato chiarito come “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi” (cfr. Cass. cit.);

3.2. che, quanto alle ricadute sanzionatorie dell’illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato aventi ad oggetto supplenze annuali su organico di diritto, il quadro desumibile dalle decisioni della Corte è sintetizzabile nel principio per il quale nelle ipotesi in cui il diritto dell’Unione non preveda sanzioni specifiche, come nel caso dell’Accordo quadro, e siano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’Accordo quadro. La misura sanzionatoria deve, infatti, presentare garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente l’abuso e “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” (sentenza Mascolo cit. par. 77-79; sentenza 15.4.2008, C-268/06, Impact; sentenza 23.4.2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki ed altri);

che è stato ritenuto che, nelle fattispecie di abuso realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, sia misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso stesso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” (sentenza Mascolo par. 77-79) la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente e che, specularmente, pari idoneità a cancellare l’abuso e le sue conseguenze possano avere assunto le concrete misure di stabilizzazione occorse negli anni passati e che tale idoneità relativamente alla fascia di applicazione della nuova normativa sussiste tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109; che diversamente, nelle ipotesi in cui l’interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell’Accordo quadro, allegato alla Direttiva, nel significato attribuito nella sentenza Mascolo, secondo i principi affermati da questa Corte nella più volte citata sentenza a SS.UU. n. 5072 del 2016, ai quali il Collegio ritiene, come già osservato nei precedenti citati, di dare continuità;

4. che nella specie, come è dato evincere dal contenuto della memoria del controricorrente, è intervenuta la stabilizzazione, sebbene in base all’applicazione dei criteri ordinari di assunzione secondo il cd. doppio canale, e tanto è sufficiente a concretizzare misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, potendo essere equiparata alla stabilizzazione conseguita ai sensi della legge 107/2015, la stabilizzazione, medio tempore assicurata ai docenti attraverso precedenti strumenti concorsuali o selettivi diversi (cfr. Cass. 3.1.2017 n. 55, punto 85, Cass. 27564/2016);

che nel caso considerato la immissione in ruolo ha assicurato al ricorrente il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio, con la conseguenza che dalla stabilizzazione devono derivare gli stessi effetti che la pronuncia della Corte Costituzionale ha ricollegato al piano di stabilizzazione straordinario (cfr. Cass. 18 maggio 2017 n. 12558);

che deve, in proposito, ribadirsi che l’efficacia satisfattiva della stabilizzazione è stata affermata dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 187 del 2016 sulla base di considerazioni che debbono valere anche in tutte le ipotesi in cui, proprio per effetto della reiterazione del contratto a termine, il lavoratore abbia ottenuto la definitiva immissione in ruolo. D’altro canto l’agevolazione probatoria in tema di risarcimento del danno si impone nei soli casi in cui difetti ogni altra misura, non già qualora, attraverso la stabilizzazione, sia stato assicurato al soggetto un risultato non dissimile, quanto agli effetti, alla conversione del rapporto;

che, peraltro, il ricorrente, pur avendo domandato il risarcimento del danno in aggiunta alla domanda principale di conversione del rapporto ha argomentato solo sul diritto al risarcimento quale automatica conseguenza della illegittimità del termine e della riconducibilità della fattispecie alla disciplina generale dettata per il lavoro a termine nel settore privato, senza allegare danni diversi ed ulteriori, sicchè, una volta affermate la adeguatezza della stabilizzazione e la specialità della normativa, in linea con quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia (essendo venuto meno ogni carattere aleatorio della misura), non vi è spazio alcuno per l’accoglimento della domanda, alla luce del principio di diritto sopra enunciato;

5. che la memoria depositata dal difensore del ricorrente non ha poi aggiunto argomenti rispetto a quelli già esaminati da questa Corte nelle richiamate decisioni, con le quali sono state affrontate tutte le questioni poste in relazione alla asserita non conformità al diritto dell’Unione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di risarcimento del danno derivato dalla illegittimità della reiterazione dei contratti a termine. In particolare, vanno richiamate le considerazioni esposte nei punti da 104 a 116 della sentenza n. 22552 del 2016, in merito alla insussistenza di profili di illegittimità costituzionale e alla non necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, giacchè sul concetto di equivalenza la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata e proprio su dette pronunce le Sezioni Unite di questa Corte hanno fondato il principio di diritto affermato con la sentenza n. 5072 del 2016 (cfr., in proposito, Cass. 12558/2017 cit.);

che a ciò consegue che, in difformità con la proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata in forza delle esposte argomentazioni, e, potendo la causa essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la domanda originaria del B. va respinta;

6. che la complessità della questione giuridica, risolta sulla base delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia intervenute in corso di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese dell’intero processo;

7. che non può trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso il contenuto della pronuncia, di accoglimento del ricorso.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, in sede di riconvocazione, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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