Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16617 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. III, 16/07/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1072/2006 proposto da:

C.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TIMAVO 3, presso lo studio dell’avvocato LIVI MAURO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DAMIATA Marcello giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (OMISSIS) in

persona dei Commissari Liquidatori pro tempore Dott.

P.C., domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SINESIO

Antonio, giusta delega in atti;

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAVE

52, presso lo studio dell’avvocato CARCIONE RENATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI SALVO GIOVANNI giusta delega in calce al

ricorso notificato;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1244/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 12/11/2004, depositata il

23/11/2004, R.G.N. 980/1995;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato MAURO LIVI per delega dell’Avvocato MARCELLO

DAMIATA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del novembre 1989 C.A.M., in proprio e quale legale rappresentante della ditta “Il carro di Tespi di Ciofalo Anna Maria s.n.c.” conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo la Cassa Centrale di Risparmio V.E. ed il notaio Ca.Al. premettendo che l’11 novembre 1986 uno sconosciuto le aveva scippato la borsa contenente libretti di assegni bancari tra cui quello relativo al c/c intrattenuto con la predetta Cassa e sul quale era tratto un assegno, dell’importo di L. 4.250.000, protestato dal notaio Ca. a nome di essa correntista benchè la firma di traenza fosse ” P.R.” – e quindi la sottoscrizione fosse contraffatta – da cui erano conseguiti gravi danni per il rifiuto di forniture da diverse ditte. Chiedeva pertanto la condanna del notaio, individualmente o in solido con la banca trattarla che aveva chiesto illegittimamente la pubblicazione del protesto, a pagare, a favore della ditta “Il carro di Tespi” di cui era titolare, L. trecento milioni a titolo di danno patrimoniale diretto ed un’ulteriore somma, da quantificare, in via equitativa a titolo di danno patrimoniale indiretto, conseguito al discredito commerciale, nonchè al risarcimento dei danni patrimoniali, indiretti e morali subiti in proprio, da liquidare in via equitativa.

La Cassa di Risparmio eccepiva la legittimità del suo operato.

Il notaio eccepiva di aver protestato l’assegno, onde consentire ai giranti in buona fede l’esercizio delle azioni di regresso, secondo le dichiarazioni dell’impiegato della banca e cioè “perchè dichiarato rubato”, non per mancanza di fondi. Deduceva che la firma di traenza non era facilmente leggibile e perciò il protesto non poteva esser elevato a nome della persona falsamente indicata nel titolo; poichè inoltre i danni lamentati erano derivati dalla pubblicazione sul bollettino dei protesti – peraltro nell’apposita categoria degli assegni rubati – legittimata passiva era la Camera di Commercio. Comunque la C. aveva concorso nel danno sia non adottando opportune cautele nell’evitare la sottrazione di assegni in bianco, sia omettendo di chiedere la sospensione della pubblicazione del suo nome sul bollettino dei protesti, sia non informando i fornitori delle cause del protesto.

Il Tribunale premetteva che, pur essendo il notaio obbligato a trasmettere il protesto per la pubblicazione nel bollettino, ai sensi della L. n. 77 del 1955, art. 2, tuttavia, essendo la ricorrenza dei presupposti per la levata di esso rimessa alla sua valutazione, pur non potendo controllare la veridicità delle dichiarazioni della banca, assume la responsabilità del suo atto e dell’effetto che ne consegue.

Nella fattispecie la dichiarazione della banca secondo cui l’assegno era stato rubato, corrispondendo al vero, la esonera da qualsiasi addebito perchè anche gli assegni rubati devono esser protestati per conservare l’azione di regresso ai portatori in buona fede nei confronti di soggetti diversi dal traente ai sensi dell’art. 45 L.A..

Sussisteva invece la responsabilità del notaio perchè aveva protestato l’assegno a nome della correntista malgrado la firma di traenza non fosse certamente riconducibile alla stessa, ma ad un soggetto con nome totalmente diverso, G. o P. che fosse, e perciò la levata del protesto (nei confronti della C. non era giustificata perchè non era stata falsificata la firma di costei, mentre il protesto a nome del traente apparente era sufficiente a conservare i diritti dei giratari. Il protesto illegittimo era potenzialmente produttivo di discredito commerciale, soltanto attenuato dalla causale del protesto, che i terzi potevano non accertare non risultando dai dati informatici. Tuttavia la C. non aveva provato i danni patrimoniali, mentre quelli non patrimoniali erano da escludere in mancanza di reato. Inoltre la stessa non aveva neppure dedotto di aver tempestivamente informato i fornitori della causa del protesto, come era suo obbligo ai sensi dell’art. 1227 c.c., secondo l’ordinaria diligenza.

La C. interponeva appello nei confronti sia della banca che del notaio chiedendo in via principale la condanna di questi al risarcimento dei danni e in via subordinata della banca, in via esclusiva o in concorso con il notaio.

Il notaio interponeva appello incidentale affermando l’eccezionalità, ai sensi dell’art. 62 L.A., della levata del protesto nei confronti di persona diversa dal correntista possibile soltanto se il traente è individuabile, mentre nella specie non era possibile individuare se il nome era P. o G., e poichè se la firma è illeggibile, tuttavia il rapporto è valido e occorre impedire che il correntista sia arbitro di esimersi dal protesto e dalla pubblicazione di esso sul bollettino, egli era obbligato a levarlo a nome del correntista, pur se con le opportune esplicazioni. Comunque la sua responsabilità non sussisteva non essendo stata provata dalla danneggiata la colpa grave del professionista stante l’opinabilità della questione e mancando la prova che il danno è stato conseguenza immediata e diretta del protesto e senza il concorso della predetta, che peraltro aveva subito tre protesti diversi da quello di cui è causa.

La Banca respingeva la sua responsabilità ed interponeva appello incidentale per la compensazione delle spese.

La Corte di appello di Palermo, recepiti completamente i motivi di appello del notaio, li poneva a fondamento della decisione confermativa di quella di primo grado, in tal senso modificandone la motivazione. Conseguentemente dichiarava assorbito l’appello della C..

Ricorre per cassazione C.A.M. cui resistono la Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. e Ca.Al.. Questi e la ricorrente hanno altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- C.A.M. con il primo motivo deduce:

“Omissione ed insufficienza della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La Corte aveva sovvertito la decisione di primo grado senza motivare non potendo esser considerata tale l’acritica adesione alle tesi di una parte. Conseguentemente la sentenza, non avendo esaminato nessuna tesi della C., era nulla.

Il motivo è infondato.

Ed infatti la motivazione della sentenza di appello, ancorchè basata sulle argomentazioni svolte dal Ca. a sostegno della sua impugnazione, consente di individuare le ragioni giuridiche della decisione, senza necessità di ulteriori riflessioni ai fini della completezza della stessa, e la pregiudizialità logico – giuridica delle questioni dal medesimo poste con i suoi motivi giustifica l’assorbimento dell’appello della C..

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla legge cambiaria artt. 44, 70 e legge assegni art. 62”.

La giurisprudenza ha affermato che il protesto a nome del traente che non esiste è sufficiente per salvare le azioni di regresso, come aveva evidenziato il Tribunale, poichè nella fattispecie non era stata falsificata la firma del correntista, ma era stata apposta chiaramente una firma – irrilevante che fosse P. o G. – di persona diversa da C. e perciò il protesto a nome di questa era idoneo a cagionare danno, non escluso dalla specificazione della causale – codice 14, corrispondente all’assegno rubato – perchè i terzi potevano non accertare questa precisazione che non era indicata nella consultazione informatica del Bollettino e tali motivi, indicati in appello, sono stati disattesi senza motivare.

Il motivo è fondato.

2.1 – Ribadito che funzione essenziale del protesto dei titoli di credito è la rilevazione mediante un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell’accettazione o del pagamento del titolo da parte del trattario al fine di conservare l’esercizio dell’azione di regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati (R.D. n. 1736 del 1933, art. 10 e art. 45, n. 1), va riaffermato che nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto, sì che non sia possibile in alcun modo ingenerare nella banca trattarla il dubbio della apparente riferibilità dell’assegno a costui, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome perchè è sufficiente, ai fini predetti, che sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l’assegno (mentre se non vi sono obbligati in via di regresso il portatore conserva i suoi diritti contro il traente anche in mancanza di protesto, se la disponibilità della somma non sia venuta a mancare per fatto del trattario ed in tal caso egli potrebbe consentire alla dichiarazione sostitutiva del protesto (art. 45 n. 2 e u.c. e art. 64 L.A.), e senza che ciò comporti l’inosservanza delle istruzioni emanate dal Ministero dell’Industria e del Commercio per l’uniforme applicazione della L. n. 77 del 1955, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari a cura delle C.C.I.A. sul Bollettino Ufficiale, in quanto l’art. 4 della circolare (838/c del 3 maggio 1955) prescrive l’indicazione del nominativo dell’emittente, anche apparente, degli assegni non pagati, e non già del titolare del conto su cui sono stati tratti.

D’ altro canto in tal caso da un lato non vi è interesse alcuno a conoscere il nome del titolare del conto su cui è tratto, nè la sua solvibilità – ratio per cui a norma dell’art. 62 L.A. il protesto dell’emittente si deve fare presso il trattario – non essendosi egli formalmente obbligato per la relativa somma (art. 13 L.F.), sì che nessuna inadempienza può essergli addebitabile. D’altro canto la diligenza esigibile dalla banca per il carattere professionale del servizio di cassa che sì obbliga a svolgere per conto del cliente per effetto del contratto di conto corrente con convenzione di assegno, la obbliga a tutelarne sia il patrimonio, sia la riservatezza, avuto riguardo anche alla relazione di particolare affidamento che si ingenera tra banca e correntista. Ne consegue l’ulteriore obbligo all’atto della richiesta del protesto, di osservare le disposizioni normative prescritte dalla legge non limitandosi al rispetto formale di esse nell’indicare al pubblico (ufficiale i dati prescritti (art. 1 L.A.), ma adottando, secondo il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali verso il cliente, le opportune cautele onde evitare di arrecargli un pregiudizio ingiusto. Pertanto, se all’esito dell’esame esterno della firma di traenza è evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l’istituto di credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell’assegno (L. n. 349 del 1973, art. 63, comma 1, n. 4 e art. 1) perchè è stato denunciato come rubato, ma ha l’obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell’assegno (ovvero che a nome di quest’ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa: Cass. 6006/2003), e che tra il titolare del conto ed il traente non vi è nessun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest’ ultimo ad obbligarsi in nome e per conto di quegli (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 6 e 15: Cass. 18910/2004). Diversamente il comportamento dell’istituto costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti (L. n. 77 del 1955, art. 2), con l’ulteriore conseguenza di aver fatto conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria, con conseguente responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano (Cass. 2936/1974, 18316/2007).

2 – Quanto poi al pubblico ufficiale, sussiste la sua corresponsabilità per concorso nel causare il protesto illegittimo se ha omesso di vigilare, anche per colpa lieve (Cass. 2821/1971), sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente, poichè nell’adempimento dei suoi obblighi di status a lui personalmente incombe dirigere la compilazione dell’atto – L. n. 89 del 1913, art. 47 – con perizia e diligenza professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all’emissione dell’assegno (tant’è che anch’egli è legittimato, unitamente all’azienda di credito, ai sensi della L. n. 349 del 1973, art. 12, a chiedere la cancellazione del protesto illegittimo), la violazione di tali obblighi determinando il risarcimento dei danni derivatine.

2.3 – Pertanto sia l’azienda di credito, sia il notaio, sono responsabili, in solido tra loro (art. 2055 cod. civ., Cass. 11103/1998) dei danni derivatine, ferma la possibilità, da accertare dal giudice di merito, del concorso del danneggiato per inottemperanza alle norme uniformi che sono riportate nel contratto di conto corrente stipulato con la banca, se vi è carenza di diligenza nella custodia degli assegni in bianco dalla stessa fornitigli.

Tutti tali principi sono stati disattesi nella fattispecie in cui è incontestato che la firma apposta sull’assegno di cui è causa, qualunque sia il nome apposto – P. o G. – non è perciò indecifrabile, ed è palesemente non riferibile alla correntista C. e pertanto il motivo va accolto.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 2043 e 2059 c.c., artt. 2056 e 1226 c.c.”.

Il danno patrimoniale poteva esser provato anche con presunzioni, e comunque le prove addotte, anche documentali, non erano state esaminate, mentre il danno morale alla reputazione, derivato da un protesto illegittimo nei confronti di un operatore commerciale ha anche riflessi economici ed esiste in re ipsa, prescindendo dal reato, e quindi è liquidabile in via equitativa senza la relativa prova. I fornitori aveva potuto informarli soltanto dopo aver conosciuto l’illegittima levata del protesto nei suoi confronti, ma essi comunque avevano preferito rifiutare le commissioni.

Il motivo è fondato.

La Corte di merito, nell’accogliere integralmente i motivi dell’appello del Ca., ha mostrato di condividere anche la mancanza di responsabilità di costui per mancanza di prova sul danno conseguente al protesto illegittimo, evidenziando peraltro che la C. aveva subito tre protesti diversi da quello di cui è causa.

3.1 – Questa affermazione, senza esaminare le prove, anche presuntive, sugli elementi di fatto, tra cui la reputazione commerciale di cui godeva l’operatore commerciale prima del protesto illegittimo – e che i chiarimenti che l’interessato può fornire nell’ambiente in cui opera può solo attenuare – e l’esistenza e l’entità della lesione di tale diritto che essa può aver determinato – o aggravato – e dei pregiudizi economici che ne sono derivati, viola i principi espressi da un indirizzo di legittimità consolidato (Cass. 2679/1997, 13002/1997, 11103/1998, cit.), a cui si deve dare seguito.

3.2 – Quanto invece al danno derivato della lesione dell’onore e della dignità del protestato come persona, a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali, i principi invocati (Cass. 2576/1996, 11103/1998, 14977/2006, 18316/2007) possono esser applicati soltanto dopo che il giudice di rinvio accerti che tale danno – evento è stato tempestivamente richiesto.

4.- Concludendo il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla luce di principi innanzi esposti.

Il giudice di rinvio provvederà altresì al liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Palermo, altra composizione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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