Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16617 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 16617 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 34825-2006 proposto da:
CAMPOLO CONSOLATO (C.F. CMPCSL52S16H224H), CAMPOLO
LIDIA GIUSEPPA (C.F. CMPLDS50R62H224P), CAMPOLO
ADRIANA

(C.F.

MARIANNA

(C.F.

CMPDRN47A58H224E),
SCPMNN23P61H224Y),

SCAPPATURA

Data pubblicazione: 03/07/2013

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso
2013
809

l’avvocato SPINOSO ANTONIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ZOCCALI PASQUALE, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –

1

contro

MINISTERO DEI TRASPORTI;
– intimato –

avverso la sentenza n.247/05 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 04/11/2005;

pubblica udienza del 09/05/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

La controversia verte sulla liquidazione del

conguaglio dovuto dal Ministero dei Trasporti per l’occupazione e la successiva cessione volontaria di un

quale in corso di causa sono succeduti i suoi eredi.
2.Con sentenza 4 novembre 2005, la Corte d’appello
di Reggio Calabria,

in parziale riforma della sentenza

pronunciata in primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria,

ha accertato il valore dell’area edificabile,

alla data della cessione

(14 luglio 1983), e ha poi ap-

plicato l’art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 e succ. mod.
3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata ricorrono gli eredi Campoli, per un unico motiVO.

Il Ministero non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il ricorso si denuncia la falsa applicazione dell’art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 e succ. mod.
4.1.

Il motivo è fondato. La norma applicata dal

giudice di merito è stata successivamente dichiarata
incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007. L’impugnazione proposta ha impedito il passaggio in giudicato, e la norma in questione
non è oggi applicabile nel giudizio, sicché la statui-

fondo da parte del proprietario Francesco Campolo, al

zione, che di quella norma ha fatto applicazione, deve
essere cassata, dovendo ora il conguaglio e la stessa
indennità di occupazione essere parametrati al valore
venale dell’immobile.
4.2.

La sentenza, che ha deciso applicando una

cassata. La causa, inoltre può essere decisa anche nel
merito, utilizzando gli elementi accertati dalla corte
territoriale. Il conguaglio dovuto per la cessione deve
essere pertanto determinato, in ragione del valore venale dell’area, in C 204.605,25. Dal debito dell’amministrazione deve essere detratto l’acconto già corrisposto, pari a C 16.996,98. Sulla differenza, pari a C
187.608,27, sono dovuti gli interessi legali dalla data
della cessione volontaria.
L’indennità di occupazione dovuta per il periodo
di quindici mesi, trascorsi dall’immissione in possesso
alla cessione del fondo, è determinata con il criterio
dell’interesse legale sul valore venale, ed è pari a C
11.725,52. Su questa somma sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla cessione, stipulata il 9 novembre
1990.
5. Le spese dell’intero giudizio sono a carico del

ministero, e sono liquidate come in dispositivo

norma dichiarata incostituzionale, deve essere pertanto

P. q. m.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, determina la somma dovuta
dall’amministrazione, al netto di quanto già versato,

11.725,52 per indennità di occupazione legittima, oltre
agli interessi legali dal 9 novembre 1990.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese, liquidate:
per il primo grado in complessivi E 7.580,00, di
cui e 5.700,00 per onorari, C 1.428,00 per diritti e E
452,00 per esborsi, comprese le spese di consulenza
tecnica d’ufficio;
per l’appello in E 5.580,00 di cui

4.600,00 per

onorari e E 780,00 per diritti;
per il giudizio di cassazione, in
cui

7.200,00, di

7.000,00 per compenso;
oltre agli oneri di legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della

Prima Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 9 maggio 2013.

in E 187.608,27 per conguaglio della cessione, e C

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