Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16616 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. III, 16/07/2010, (ud. 21/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16616
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – rel. Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25201/2006 proposto da:
G.A.M. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio
dell’avvocato LANIA Aldo Lucio, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CAMPAGNARO GIUSEPPE giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.L.M. (OMISSIS), C.P.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo
studio dell’avvocato MARZI Massimo Filippo, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAIOLINO ANGELO giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
ISA IMMOBILIARE S.R.L.;
– intimata –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA, emessa
il 09/07/2006, depositata il 18/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/06/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTO PREDEN;
udito l’Avvocato ANGELO MAIOLINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, che si riporta alla relazione del relatore.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente Relazione:
“…. G.A.M. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bassano del Grappa ha disposto la sospensione del processo (pendente tra il predetto ed i coniugi G.L. M. e C.P., con la chiamata in causa della ISA Immobiliare S.r.l.) ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
I coniugi Cortese hanno depositato scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c. u.c..
L’ordinanza di sospensione del giudizio è stata emessa il 19.7.2006 e dunque dopo l’entrata in vigore dell’art. 366 bis, inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6.
Ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’illustrazione di ciascun motivo si sarebbe dovuta concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Con i motivi 1 e 2 parte ricorrente svolge rilievi: 1) sulla non identità delle parti nei due giudizi; 2) sulla mancanza di identità sostanziale fra i due giudizi.
Nonostante l’implicita denunzia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 (per violazione dell’art. 295 c.p.c.) nessuno dei suddetti motivi si conclude con la formulazione di un quesito di diritto.
I suddetti motivi sono perciò inammissibili”.
La Relazione è stata notificata alle parti. Il ricorso è stato chiamato nella Camera di consiglio del 21.6.2010.
Il Collegio condivide la Relazione.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna dei resistenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010