Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16616 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 11/06/2021), n.16616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15036/2019 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata

al ricorso dall’Avvocato Daniela Vigliotti, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Gallarate (VA), Via G.B. Trombini n. 3.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministero pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di MILANO, del 10 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.A., cittadino pakistano, ricorreva, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3-bis e segg., per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del 30 novembre 2018 con il quale il Ministero dell’Interno Unità di Dublino aveva disposto il suo trasferimento in Slovenia.

2. Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso ritenendo che il provvedimento fosse stato legittimamente adottato, essendo stato accertato dall’Autorità amministrativa che la Slovenia era il primo Paese in cui aveva avuto luogo l’emersione della presenza del K. in uno Stato dell’Unione Europea, ivi essendo stato fotosegnalato senza che avesse titolo per soggiornarvi, ed essendo la Slovenia, per come attestato dalle fonti qualificate compulsate, Paese sicuro, non riscontrandosi in quel Paese carenze sistemiche relative alla gestione delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e al trattamento riservato agli stranieri.

3. Per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano K.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

3.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3.2. del Regolamento UE 604/2013. Lamenta che il Tribunale avrebbe esaminato la situazione della Slovenia quanto al trattamento riservato ai richiedenti asilo in maniera parziale e superficiale, restituendo il report di Amnesty international 2017-2018 un quadro del trattamento riservato ai richiedenti asilo difforme rispetto a quello ritenuto dal Tribunale medesimo, sussistendo carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza dei profughi e nell’esame delle loro domande di asilo.

3.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, lett. b) e c), art. 18, comma 1, lett. b), art. 20, comma 2 e art. 24 Regolamento UE 604/2013. Si duole del fatto che, ai fini della determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale dello straniero, avrebbe illegittimamente equiparato il fotosegnalamento alla presentazione della domanda di protezione, che, invece, s’intende presentata solo mediante la compilazione e il deposito di un formulario all’uopo predisposto ovvero la redazione di apposito verbale da parte delle Autorità.

4. Il Ministero dell’Interno non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ fondato il secondo motivo di ricorso, con efficacia assorbente rispetto al primo.

1.1. Parte ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, lett. b) e c), art. 18, comma 1, lett. b), art. 20, comma 2 e art. 24 Regolamento UE 604/2013, dolendosi del fatto che il Tribunale di Milano, ai fini della determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale dello straniero, avrebbe illegittimamente equiparato il fotosegnalamento alla presentazione della domanda di protezione, che, invece, s’intende presentata solo mediante la compilazione e il deposito di un formulario all’uopo predisposto ovvero la redazione di apposito verbale da parte delle Autorità.

1.2. La censura coglie nel segno, perchè la motivazione rassegnata dal Tribunale, in ordine alle ragioni per le quali era da ritenere che la Slovenia fosse stata correttamente individuata dal Ministero dell’Interno-Unità Dublino quale Paese competente a decidere della domanda di protezione internazionale del ricorrente, è caratterizzata da assoluta, e per questo inemendabile, incompatibilità logica del percorso argomentativo.

In effetti, dopo avere dato atto in premessa che il provvedimento di trasferimento adottato dall’Autorità Dublino si basava:”coerentemente con quanto esposto anche dal ricorrente, sull’art. 24 del Regolamento (UE 604/2013) “Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora non sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente” (pag. 3, quarto capoverso del provvedimento impugnato), con ciò lasciando intendere che la corretta interpretazione della norma implicasse che, ai fini dell’individuazione del Paese competente, una domanda doveva essere stata già stata presentata dall’asilante in quel Paese (nel caso di specie la Slovenia), è incorso nell’aporia espressa nell’affermazione secondo la quale:”L’ordine di trasferimento è, quindi, fondato sull’art. 24 del Regolamento… senza che rilevi il fatto che il Signor A. non abbia presentato, in Slovenia, domanda di protezione internazionale” (pag. 3, sesto capoverso del provvedimento impugnato).

1.3. Deve, invero, rilevarsi, anche alla stregua del tenore delle disposizioni normative citate nel decreto impugnato – l’art. 18, comma 1, lett. b), Regolamento UE 604/2013, che stabilisce che: “Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:…b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno”, e l’art. 24 Regolamento, che stabilisce che: “1. Uno Stato membro sul cui territorio una persona di cui all’art. 18, paragrafo 1, lett. b), c) o d), soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’….. art. 18, paragrafo 1, lett. b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona” – che non avrebbe senso il riferimento, contenuto nell’art. 24 del Regolamento, alla “nuova domanda di protezione internazionale” senza il presupposto, espressamente menzionato nell’art. 18, par. 1, lett. b) del Regolamento, della “domanda in corso d’esame” nel Paese membro di primo ingresso dello straniero.

1.4. Il Tribunale, pertanto, in sede di rinvio, dovrà accertare se il ricorrente K.A. avesse o meno presentato una domanda di protezione internazionale in Slovenia.

2. Il ricorso va, pertanto, accolto con riferimento al secondo motivo. Assorbito, quindi, il primo motivo, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accolto il secondo motivo, assorbito il primo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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