Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16616 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILLA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14072/2016 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

7, presso lo studio dell’avvocato MARIO PERONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETRO GIANCONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PORTICI, PREFETTO DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14946/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 31/05/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– D.T. propose gravame avverso un’ordinanza-ingiunzione notificatale dall’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

– il Giudice di Pace di Portici, accolse l’opposizione, rilevando la tardività con la quale l’ordinanza era stata emessa, e compensò tra le parti spese del giudizio;

– il Tribunale di Napoli, adito dalla D. con atto di appello, limitatamente al profilo delle spese di lite, rigettò il gravame;

– la Corte di Cassazione accolse, con ordinanza, il ricorso proposto dalla D., rinviando ad altro giudice del Tribunale di Napoli anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione;

– il Tribunale di Napoli, dinanzi al quale il giudizio venne riassunto, accolse l’appello e, per l’effetto, condannò l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli a rimborsare alla D. le spese processuali relative al primo grado, al primo giudizio d’appello, al giudizio di cassazione ed al secondo giudizio d’appello;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre D.T. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria;

– il Ministero dell’Interno ed il Comune di Portici, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, per avere il Tribunale liquidato le spese, i diritti e gli onorari relativi al primo grado del giudizio in una misura eccessivamente riduttiva, applicandosi il valore minimo) è manifestamente fondato, in quanto:

1) in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015);

2) in base del D.M. n. 127 del 2004, art. 4, comma 1, “Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell’avvocato sono inderogabili”;

3) in base al comma 7 dell’art. 5 del D.M. citato, “Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace (…) sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo 2 della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia”;

4) nel caso di specie, tenuto conto del valore della controversia (Euro 152,49) e, dunque, dello scaglione fino ad Euro 5.200,00, non è revocabile in dubbio che, applicando correttamente i diritti e, nei loro valori minimi, gli onorari, il Tribunale è pervenuto ad una liquidazione di molto inferiore ai minimi tariffari;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, per avere il Tribunale liquidato i compensi relativi al primo giudizio di impugnazione in una misura del tutto ingiusta, anche a voler tener conto delle diminuzioni percentuali previste dalla tabella A del detto D.M.) è manifestamente fondato, in quanto:

1) nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il D.M. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall’art. 1, comma 7, del menzionato decreto (Sez. 6-1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015);

2) in particolare, nessuna norma del citato D.M. impone al giudice di liquidare le spese indicando le percentuali di aumento o diminuzione in considerazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;

3) pertanto, la liquidazione delle spese da parte del giudice, in assenza di specifica indicazione delle aliquote applicate, non si presume avvenuta sulla base delle aliquote medie (dunque, dei valori medi), in quanto ciò che rileva è che la liquidazione sia contenuta entro i limiti massimo e minimo;

4) nel caso di specie, tuttavia, anche a voler applicare i valori minimi, già considerando le percentuali massime di riduzione, la somma di euro 150,00 liquidata dal Tribunale di Napoli, tenuto conto dello scaglione fino a 25 mila Euro, non rientra nelle soglie della tabella A) D.M. n. 140 del 2012;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012 e D.M. n. 10 marzo 2014, n. 55, per avere il Tribunale liquidato i compensi relativi al giudizio di cassazione ed alla fase di rinvio dinanzi al Tribunale di Napoli in misura inferiore a quella dovuta, anche tenendosi conto delle diminuzioni percentuali previste) è manifestamente infondato, in quanto:

1) trova applicazione, quanto al giudizio di cassazione, il D.M. n. 55 del 2014, atteso che, da un lato, l’art. 29 prevede la sua entrata in vigore a decorrere dal 3.4.2014 e l’art. 28 stabilisce che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” e, dall’altro, il detto giudizio si è concluso con ordinanza n. 22795 depositata il 27.10.2014;

2) in base dell’art. 4, comma 1 “(…) Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere (…) diminuiti fino al 50 per cento”;

3) applicando i valori medi con la detta riduzione del 50%, il ricorrente avrebbe avuto diritto ad una liquidazione non inferiore complessivamente ad Euro 322,50 (Euro 120 per la fase di studio della controversia, Euro 135,00 per quella introduttiva del giudizio ed Euro 67,50 per la fase decisionale), con la conseguenza che l’importo riconosciuto omnicomprensivo di Euro 400,00 non viola i minimi;

4) ugualmente, con riferimento al giudizio di rinvio, applicando i valori medi con la detta riduzione del 50%, il ricorrente avrebbe avuto diritto ad una liquidazione non inferiore complessivamente ad Euro 315,00 (Euro 62,50 per la fase di studio della controversia, Euro 62,50 per quella introduttiva del giudizio, Euro 95 per la fase di trattazione ed Euro 95,00 per la fase decisionale), con la conseguenza che l’importo riconosciuto omnicomprensivo di Euro 400,00 non viola i minimi;

la memoria non considera la riduzione operata nel 2014;

il ricorso va, pertanto, per quanto di ragione, accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza e rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in differente composizione soggettiva, che si pronuncerà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

PQM

 

accoglie i primi due motivi del ricorso, rigetta il terzo, cassa, con riferimento ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali del presente grado di giudizio, al Tribunale di Napoli in differente composizione soggettiva.

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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