Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16615 del 28/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 28/07/2011), n.16615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29445/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI

ANTONELLA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5829/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/11/2006 R.G.N. 3805/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato in data 12-13 novembre 2007, l’INPS chiede con un unico articolato motivo, la cassazione della sentenza depositata il 13 novembre 2006, con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, di accoglimento della domanda di pensione di anzianità proposta in data 22 maggio 2001 da V.G., nato il (OMISSIS), ai sensi della L. 8 agosto 1990, n. 233, art. 16, avendo maturato alla data del 31 dicembre 1997 una anzianità contributiva di 27 anni presso il soppresso fondo di previdenza ed assistenza degli spedizionieri doganali e 9 anni di pregressa contribuzione presso l’A.G.O..

In proposito l’INPS deduce la violazione della L. 2 agosto 1990, n. 223, art. 16, L. n. 230 del 1997, art. 2, artt. 24 e 25 regolamento del fondo degli spedizionieri doganali, istituito con la L. 22 dicembre 1960 n. 1612, art. 15, modificato con la L. 4 marzo 1969 n. 88, approvato con D.M. 30 ottobre 1973, recante modifiche al D.M. 10 marzo 1964, in attuazione della L. 22 dicembre 1960 n. 1612, art. 16, formulando il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se nell’ipotesi di assicurato, nato il (OMISSIS) che al (OMISSIS) vanti 27 anni di contribuzione presso il Fondo di previdenza e assistenza per gli spedizionieri doganali e 9 anni di pregressa contribuzione presso l’assicurazione generale obbligatoria, il medesimo abbia maturato al 22 maggio 2001 il diritto di accedere alla pensione di anzianità in regime di cumulo dei contributi ai sensi dell’art. 16 della legge 8 agosto 1990 n. 233 oppure se tale diritto non abbia maturato non trovando il menzionato art. 16 applicazione nella fattispecie viceversa regolata dalla L. 16 luglio 1997 n. 230, artt. 2 e 3, i quali, in combinato disposto con gli artt. 24 e 25 del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 30 ottobre 1973, gli danno diritto ad accedere alla pensione ordinaria al compimento di 65 anni di età sulla scorta di una anzianità di iscrizione al Fondo stesso non inferiore a venti anni”.

L’intimato non si è costituito nel presente giudizio.

Il ricorso è fondato.

La L. n. 233 del 1990, art. 16, stabilisce infatti che “per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di lavoratori dipendenti, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata ai sensi degli artt. 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell’assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti”.

Come è evidente dalla lettera della legge, la disposizione riguarda unicamente i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi disciplinate dalla legge medesima, vale a dire quelle degli artigiani, degli esercenti il commercio e dei coltivatori diretti e non è pertanto applicabile al caso in esame in cui si tratterebbe di cumulare la contribuzione versata al Fondo lavoratori dipendenti con quella maturata presso il soppresso Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali nel periodo tra il 1 luglio 1970 e il 31 dicembre 1997.

Tale ultimo Fondo è stato soppresso dalla L. 16 luglio 1997, n. 230, art. 1, con effetto dal 31 dicembre 1997, con conseguente iscrizione degli spedizionieri, a partire dal 1 gennaio 1998 presso l’A.G.O., se assunti con contratto di lavoro subordinato o presso la gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, se già iscritti al Fondo soppresso o iscritti all’albo nazionale spedizionieri doganali successivamente alla soppressione del Fondo.

Per effetto del combinato disposto della L. n. 230 del 1997, artt. 2 e 3, è infine stata creata presso l’INPS, per la disciplina speciale delle situazioni pregresse, una gestione speciale ad esaurimento con il compito di erogare le pensioni in atto nonchè per l’erogazione delle quote di pensione maturata presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997, da effettuare secondo la tabella a) sezione uomini, allegata al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell’A.G.O. di rispettiva competenza.

In proposito la richiamata tabella a) disciplina l’età richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, incrementandola nel tempo a partire dalla iniziale di 60 anni richiesta fino al 31 dicembre 1993: in particolare essa stabilisce che per accedere alla pensione nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 era necessario aver compiuto 64 anni di età, mentre alla data della domanda di pensione del (OMISSIS), il V. aveva poco più di 62 anni, essendo nato il (OMISSIS).

Non appare infine sostenibile l’assunto della Corte territoriale, secondo cui tal limite di età non riguarderebbe la pensione di anzianità, ma solo quella di vecchiaia.

Al riguardo infatti nessuna distinzione viene operata dalla L. n. 230 del 1997, art. 2, che fa riferimento unitariamente alla “quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997” e quindi anche alla relativa disciplina, la quale, del resto, ai sensi del D.M. 30 ottobre 1973, artt. 24 e 25, – contenente il regolamento del Fondo, in attuazione della L. 22 dicembre 1960, n. 1612, art. 16, istitutiva di quest’ultimo, come modificato dall’articolo unico della L. 4 marzo 1969 n. 88 – non prevede una pensione di anzianità da affiancare alla “pensione ordinaria”, che spettava al compimento del sessantesimo anno di età con una anzianità di iscrizione non inferiore a venti anni.

Concludendo, non essendo applicabile al V., in quanto destinatario nei termini indicati della normativa speciale di cui alla L. n. 230 del 1997, artt. 2 e 3, l’invocata disciplina di cui alla L. n. 233 del 1990, art. 16, la sentenza ha errato nel l’accogliere la relativa domanda.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va conseguentemente cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto della domanda originaria di V.G..

Nulla per le spese dell’intero giudizio, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all’epoca della proposizione della domanda giudiziaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria; nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011

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